Nuovo Conto Economico e OIC 12

Dal 2016 cambia lo schema di bilancio d’esercizio con la sparizione della voce E dedicata ai componenti straordinari di reddito: alcune valutazioni sulle problematiche da valutare.

Il Decreto Legislativo n. 139 del 18 Agosto 2015 è intervenuto sugli artt. 2424 e 2425 c.c., modificando gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico.

Tra le varie modifiche apportate al Conto economico assume notevole importanza l’eliminazione della cosiddetta “sezione straordinaria”.

Nella versione ante riforma di schema di conto economico i proventi e gli oneri straordinari devono essere distintamente indicati nell’aggregato E) con separata indicazione delle plusvalenze e delle minusvalenze da alienazioni, il cui contenuto è disciplinato dall’OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio di esercizio”.

Ricordiamo che il principio contabile n. 12 precisa che sono da considerare componenti reddituali di natura straordinaria:

  • le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell’onere è estranea alla gestione ordinaria dell’impresa;
  • i componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti;
  • i componenti reddituali che costituiscono l’effetto di variazioni dei criteri di valutazione.
In concreto l’OIC 12 distingue costi e ricavi straordinari nelle seguenti categorie:
  • Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell’azienda;
  • Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all’attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria;
  • Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria;
  • Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell’impresa;
  • Componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti;
  • Componenti straordinari conseguenti a mutamenti nei principi contabili adottati;
  • Imposte relative ad esercizi precedenti.

In seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 le suddette fattispecie dovranno, a partire dai bilanci 2016, in quanto dovranno essere riclassificate nell’ambito degli altri elementi di costo e di ricavo con conseguenti impatti sui risultati operativo societario. Pertanto, tale adeguamento riguarderà anche i dati comparativi relativi all’esercizio 2015 da presentare nei bilanci 2016.

Le novità del decreto impatteranno anche sul principio contabile OIC 29, dedicato alle correzioni di errori e ai cambiamenti di principi e stime contabili. In realtà per effetto dell’eliminazione dell’area straordinaria, viene abrogato il comma 4 dell’articolo 2435-bis, secondo cui

“nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti”.

Pertantoviene eliminata anche l’informativa, da inserire in Nota Integrativa, sulla composizione delle voci straordinarie del Conto economico. In sostituzione di tale informativa si richiede che vengano indicati in Nota Integrativa gli importi e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

Non è ancora stato chiarito se tale modifica al conto economico avrà delle conseguenze anche nel calcolo della determinazione della base imponibile Irap.

Infatti, per i soggetti che determinano il valore della produzione in base alle risultanze da bilancio, ad oggi questa è determinata come differenza tra il valore e i costi della produzione ossia come differenza delle voci A e B del conto economico (con alcune esclusioni), senza alcuna rilevanza delle componenti straordinarie di reddito.

Quindi, dovrà essere precisato e chiarito se i componenti che ora vengono annotati fra le voci straordinarie di bilancio, rimarranno esclusi nella determinazione della base imponibile o se dovranno essere inclusi, dato che tali componenti transiteranno fra quelli ordinari in bilancio d’esercizio.

 

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21 novembre 2015

Giovanna Greco