Accertamento con adesione: le nuove regole per i versamenti, in vigore dal 22 ottobre 2015

l’accertamento con adesione è il più utilizzato degli istituti di deflazione del contenzioso; ecco le importanti novità per definire la procedura col pagamento delle imposte dovute: i casi di rateazione, i casi di inadempimento con rischio di perdita dei benifici accordati sulle sanzioni tributario per il contribuente

Per venire incontro alle giuste esigenze dei contribuenti, uno degli aspetti che ha subìto più modifiche nel corso di questi anni, nell’ambito dell’accertamento con adesione, è stato l’art. 8, del D.Lgs. n. 218/97, norma che si occupa delle modalità di versamento delle somme dovute.

LE VECCHIE REGOLE

Senza andare troppo a ritroso nel tempo, prima delle modifiche apportate da ultimo dal D.lgs. n.159/2015, la norma prevedeva che il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione doveva essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto di cui all’art.7, mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente in base all’ultimo domicilio fiscale del contribuente.

Regola: pagamento entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione

Le somme dovute potevano essere versate anche ratealmente, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1 (20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto).

Regola rateizzazione: max 8 rate trimestrali di pari importo o max 12 rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di vecchie lire.

Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione.

Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’ufficio rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione.

Il comma 3-bis, dell’art.8, del D.Lgs.n.218/97, prevedeva che in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.471/97, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

LE NUOVE REGOLE

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 159 del 24 settembre 2015, in vigore dal 22 ottobre 2015, fermo restando che il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto di cui all’art. 7, le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro.

regola rateizzazione: max 8 rate trimestrali di pari importo o max 16 rate trimestrali se le somme dovute superano i 50 mila euro.

L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1, cioè sempre entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di cui all’art.7.

Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Viene ancora confermato che entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento, così che l’ufficio rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione.

Modalità di versamento

Per le modalità di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all’art. 15-bis, introdotto dall’art. 2, c. 4, del D.Lgs. n. 159/2015 (il pagamento delle somme dovute si esegue mediante versamento unitario di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalità stabilite dall’art. 19 del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento in ragione della tipologia di tributo). Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di versamento.

A norma dell’art. 15, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 159/2015 la presente disposizione non si applica agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell’art. 15 del presente provvedimento, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie già perfezionati alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 159/2015.

Inadempimenti nei pagamenti

In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/73.

In particolare, il comma 2 prevede che i caso di rateazione ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 218/97, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’art.13 del D.Lgs n.471/97, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (mitigata, quindi, rispetto alla precedente formulazione).

Il lieve inadempimento

Il Legislatore delegato, per la prima volta, norma il lieve inadempimento: il comma 3, dell’articolo 15-ter, del D.P.R.n.602/73, esclude la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;

b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

Tale norma si applica, per quel che qui ci interessa, anche con riguardo al versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Il comma 5, del nuovo articolo 15-ter dispone che, nei casi previsti dal comma 3, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

L’iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

4 novembre 2015

Roberto Pasquini