Per venire incontro alle giuste esigenze dei contribuenti, uno degli aspetti che ha subìto più modifiche nel corso di questi anni, nell’ambito dell’accertamento con adesione, è stato l’art. 8, del D.Lgs. n. 218/97, norma che si occupa delle modalità di versamento delle somme dovute.
LE VECCHIE REGOLE
Senza andare troppo a ritroso nel tempo, prima delle modifiche apportate da ultimo dal D.lgs. n.159/2015, la norma prevedeva che il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione doveva essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art.7, mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente.
Regola: pagamento entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione |
Le somme dovute potevano essere versate anche ratealmente, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1 (20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto).
Regola rateizzazione: max 8 rate trimestrali di pari importo o max 12 rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di vecchie lire. |
Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribue