Le novità in pillole in materia di mediazione tributaria

un riassunto delle novità che l’approvazione della delega fiscale porterà al procedimento di mediazione tributaria: i tributi ammessi alla mediazione, la sospensione feriale dei termini, le nuove sanzioni e le modalità di perfezionamento…

Il D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015, in vigore dal 15′ giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, avvenuta il 7 ottobre 2015, ha riscritto l’istituto del reclamo e mediazione, dando così attuazione alla delega fiscale, Legge 11 marzo 2014 n. 23; in merito all’argomento di cui al presente approfondimento le norme entrano in vigore dal 1′ gennaio 2016,

Il reclamo e la mediazione

Il nuovo dettato normativo così recita.

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l’esame del reclamo.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all’esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una propria proposta avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa. L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l’accertamento con adesione dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all’articolo 47-bis.

Le novità in pillole

In attesa che la norma venga interpretata dall’agenzia delle Entrate, offriamo le prime riflessioni in pillole.

La nuova formulazione prevede che “il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo”, restando fermo il limite di valore: le liti non inferiori a 20mila euro.

Sono escluse le controversie di valore indeterminabile, ad eccezione degli atti relativi al classamento e all’attribuzione della rendita catastale. Resta confermata l’esclusione degli atti relativi agli aiuti di Stato.

L’accesso all’istituto è stato esteso alle litiriguardanti i tributi gestiti dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, degli enti locali, e dagli agenti per la riscossione.

Al procedimento si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ( che va dal 1° al 31 agosto).

Resta confermata la facoltà del contribuente di inserire nel reclamo una proposta di mediazione, con la rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

Non sono state apportate modifiche alla valutazione della mediazione: incertezza delle questioni controverse, grado di sostenibilità della pretesa e principio di economicità dell’azione amministrativa.

Nessuna modifica viene apportata in ordine ai contributi previdenziali e assistenziali.

Cambiano, invece, le sanzioni (35% e non più 40%) e le modalità di perfezionamento (vengono richiamate le regole previste in materia di accertamento con adesione e non più quelle relative alla conciliazione giudiziale).

Viene confermata la sospensione della riscossione fino alla scadenza del termine per la definizione del reclamo odella mediazione.

14 ottobre 2015

Roberto Pasquini