Le novità in materia di riscossione e rateazioni delle somme iscritte a ruolo

l’approvazione dei Decreti delegati sta portando dubbi sulla gestione della riscossione in quanto la nuova normativa è estremamente articolata e presenta fin troppe incertezze per i professionisti, creando inutili complicazioni; ecco come funziona

 

E’ un rompicapo di date e di termini all’interno del quale dovranno districarsi gli operatori e i professionisti per comprendere la portata applicativa delle novità in tema di riscossione e delle rateazioni delle somme iscritte a ruolo introdotte dalla delega fiscale.

Il punto di partenza è rappresentato dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 ottobre 2015 degli ultimi cinque decreti di attuazione della delega fiscale. Decorso il periodo di vacatio legis di quindici giorni le novità, e tra queste anche quelle in materia di riscossione, saranno pienamente operative. La data da tenere in considerazione è quella del 22 ottobre prossimo e le nuove regole si applicheranno esclusivamente alle rateazioni concesse da questa data in avanti. In pratica, per le nuove rateazioni delle cartelle di pagamento la decadenza si verificherà nell’ipotesi di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive. In precedenza il beneficio si perdeva nell’ipotesi di mancato pagamento di otto rate non consecutive. Ai “vecchi“ piani, però, continueranno ad applicarsi le regole precedenti e quindi si dovrà continuare a fare riferimento alle otto rate eventualmente non pagate.

 

Il trattamento peggiorativo riservato ai contribuenti dal decreto legislativo n. 159/2015 è stato controbilanciato da una novità positiva. In passato, i contribuenti una volta decaduti dal piano di rateazione, vedevano compromesso definitivamente il beneficio. Alcuni contribuenti sono riusciti a rateizzare ancora l’importo residuo in quanto il legislatore è intervenuto eccezionalmente con una disposizione ad hoc. Ora, invece, il decreto legislativo emanato in attuazione della delega fiscale prevede, con una norma a regime, la possibilità di tornare a beneficiare della rateazione in ogni caso. In tale ipotesi, però, il legislatore ha previsto l’osservanza di alcune condizioni.

In primis è necessario pagare preventivamente le rate scadute, successivamente potrà essere presentata una nuova domanda per ottenere nuovamente l’ammissione alla rateazione, la cui durata sarà più limitata nel tempo. Infatti, il numero delle rate non potrà essere superiore al numero delle rate residue, quindi ancora da pagare, dopo aver versato le “rate arretrate” (che hanno determinato la decadenza).

Ad esempio se dopo aver pagato le vecchie rate scadute e non ancora onorate residuano, in base al “vecchio” piano di rateazione, trentacinque rate, la nuova rateazione non potrà avere una durata superiore a trentacinque mesi.

 

Una particolare forma di riammissione in termini è prevista per i contribuenti che sono decaduti nei ventiquattro mesi precedenti rispetto all’entrata in vigore delle nuove regole, quindi andando a ritroso dal 22 ottobre 2015. Il beneficio è subordinato alla presentazione di un’apposita istanza da effettuarsi non oltre trenta giorni dalla data di efficacia delle nuove disposizioni, quindi la scadenza è rappresentata dal 21 novembre prossimo. Spirato tale termine i contribuenti interessati saranno considerati decaduti definitivamente senza che vi sia più la possibilità di essere nuovamente ammessi al beneficio della rateazione.

In pratica, una volta che le nuova regole saranno entrate definitivamente in vigore, il numero delle rate non pagate che determinerà la decadenza sarà diverso. Per i piani vecchi la decadenza interverrà dopo otto rate insolute; per le nuove rateazioni si decade se il contribuente non paga cinque rate, anche non consecutive; invece se il contribuente è decaduto nei ventiquattro mesi precedenti ed è “rientrato” nel “piano a seguito della presentazione di apposita istanza entro il 21 novembre prossimo la decadenza si verifica solo dopo due rate insolute.

La normativa risulta così particolarmente articolata e rappresenta, senza incertezze, una notevole fonte di complicazione. E’ auspicabile che l’Agenzia delle entrate fornisca quanto prima i necessari chiarimenti anche al fine di evitare sul nascere errori ed omissioni che potrebbero costare molto cari ai contribuenti.

14 ottobre 2015

Nicola Forte