La rilevanza dei conti cointestati ai fini di indagini finanziarie e Quadro RW

La cointestazione di un conto bancario può presentare dubbi in caso di verifica fiscale, sia ai fini delle indagini finanziarie sia per la compilazione del quadro RW per il monitoraggio dei capitali esteri…tale difficoltà si trasferisce nelle procedure di Voluntary Disclosure.

Approfondiamo la rilevanza dei conti cointestati, e/o con delega di firma, ai fini del monitoraggio dei capitali esteri e delle indagini finanziarie (e della Voluntary Disclosure).

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9362 del 8 maggio 2015, è tornata ad occuparsi del tema delle indagini finanziarie.

sentenza corte di cassazioneI giudici di legittimità hanno in particolare evidenziato che, in terna di accertamento dell’imposta sui redditi, l’art. 51, comma 2, n. 7, del DPR n. 633/1972 non prevede alcuna limitazione all’attività di indagine volta al contrasto dell’evasione fiscale e non circoscrive l’analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al soggetto sottoposto a verifica, in quanto l’accesso ai conti intestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità allo stesso soggetto delle somme movimentate sui conti cointestati con il coniuge del contribuente o i suoi familiari, ben possono essere giustificati da alcuni elementi sintomatici, come il rapporto di stretta contiguità familiare, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l’infedeltà della dichiarazione e l’attività di impresa o professionale compatibile con la produzione di utili, incombendo in ogni caso sul contribuente la prova che le somme rinvenute sui conti cointestati con i suoi familiari siano in tutto o in parte ad essi riferibili (cfr. Cass. nn. 26173/2011 e 21420/2012).

 

Si conferma dunque che i procedimenti di indagine finanziaria si risolvono in una questione di tipo meramente probatorio.

conti bancari cointestati e indagini finanziarie del fiscoE questo rilevava in particolare sotto un profilo processuale, non potendosi considerare superata la presunzione legale di cui all’art. 32 DPR 600/73, laddove la prova contraria non sia specifica, concreta ed incontestabile.

Le risultanze delle indagini bancarie non costituiscono, infatti, meri indizi, ma, al contrario, danno luogo ad una presunzione legale relativa circa la sussistenza di proventi sottratti a tassazione, che spetta al contribuente ribaltare.

E la prova che il contribuente deve fornire deve essere specifica, con riferimento a ciascuna movimentazione, così come chiarito dal Giudice di legittimità, che, nel confermare la consolidata interpretazione sviluppatasi sull’art. 32, c. 1, n. 2 DPR 600/73, afferma che “La prova che il contribuente è tenuto a dare della non riferibilità ad operazioni imponibili deve essere specifica e riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari, tale cioè da dimostrare che ciascuna delle operazioni effettuate è estranea a fatti imponibili” (cfr. Cass. n. 19888 del 29 settembre 2011).

Come infatti ancora chiarito dal Giudice di legittimità “La presunzione di cui alla disciplina dell’accertamento relativo alle indagini finanziarie ha un contenuto complesso e può essere vinta dal contribuente che offra la prova liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili (cfr. Cass. n. 19888 del 29 settembre 2011).

È quindi escluso che la prova contraria possa essere basata su presunzioni semplici (Cass. n. 14847/2008), come devono essere quelle meramente argomentative.

 

E del resto l’art. 32, c. 1, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 (per le imposte sui redditi) e l’art. 51, c. 2, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 (per l’IVA), consentono di richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente, potendo l’ufficio tributario procedere anche all’esame dei conti intestati o cointestati a soggetti diversi dal contribuente, purché dimostri il collegamento esistente tra il contribuente e detti soggetti, laddove anzi l’autorizzazione ad estendere le indagini a terzi, non presuppone presunzioni gravi, precise e concordanti circa l’esistenza del collegamento.

La Corte di Cassazione, in merito, precisa poi che l’art. 32, n. 7, del DPR n. 600 del 1973 e l’art. 51 del DPR n. 633 del 1972 autorizzano l’ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti, sulla base di elementi indiziari o quando comunque l’ufficio abbia motivo di ritenere, in base agli elementi indiziari raccolti, che i conti siano stati utilizzati per occultare operazioni commerciali, ovvero per imbastire una vera e propria gestione extra-contabile, a scopo di evasione fiscale.

In sostanza, l’intestazione o la disponibilità di conti correnti da parte di soci o familiari non può impedire l’accertamento, ma comporterà soltanto che, seppur per presunzioni semplici, l’Amministrazione dovrà ottemperare al proprio onere della prova.

 

La circostanza della cointestazione e della disponibilità di conti correnti rileva inoltre anche sotto un altro profilo, in questo momento di particolare attualità.

La compilazione del Modulo di dichiarazione dei redditi RW nasce come noto dall’esigenza di controllare il movimento dei capitali al fine del contrasto dell’evasione internazionale.

Il modulo non serve per dichiarare redditi imponibili del soggetto, ma per comunicare:

  • trasferimenti da o verso l’estero di denaro (non al seguito) o titoli attraverso soggetti non residenti in Italia, senza l’intervento di intermediari residenti che, nel corso dell’anno complessivamente considerato, abbiano superato l’importo di 10.000,00 euro
  • la detenzione, al termine del periodo d’imposta, per un ammontare complessivo superiore a 10.000,00 euro, di investimenti all’estero o di attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia
  • trasferimenti da, verso e sull’estero che, nel corso dell’anno, cumulativamente considerato, abbiano superato 10.000,00 euro aventi per oggetto gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria di cui alla sezione precedente.

Il quadro deve essere compilato dalle persone fisiche, società semplici, enti non commerciali con esclusione delle società di capitali, enti commerciali e società di persone. L’obbligo è previsto anche per i titolari di impresa individuale o di lavoro autonomo soggetti alla tenuta delle scritture contabili previste dalla normativa fiscale nonché per le attività intestate a soggetti interposti non residenti come ad esempio le società fiduciarie estere ed i trust.

Sono inoltre obbligati non solo i soggetti intestatari formalmente di attività e beneficiari dei redditi esteri ma anche i soggetti che hanno di fatto la disponibilità dell’attività.

E questo assume rilevanza anche sotto l’aspetto sanzionatorio, potendo l’Ufficio commisurare le stesse sanzioni sull’intero dei flussi e delle disponibilità e non invece solo sulla quota parte di pertinenza del contribuente, cointestatario del conto (vedi Circolare n. 45 del 2010).

Consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (per tutte Cass. Sez trib. 9320 del 2003, ben antecedente anche alla posizione dell’Amministrazione Finanziariapresa con la Circ. 45/2010) ha del resto da tempo ribadito che sono tenuti agli obblighi in esame non soltanto i titolari intesi come proprietari di attività finanziarie o patrimoniali, ma anche tutti coloro che ne hanno disponibilità o possibilità di movimentazione.

 

Pensiamo ad esempio ad un conto corrente svizzero dove il titolare (account owner) è il sig. Rossi.

Il denaro è quindi solo ed esclusivamente il suo.

Per comodità il sig. Rossi ha dato una delega di firma, con possibilità quindi di operare sul conto, alla moglie, anche solo mediante prelievo bancomat o utilizzo carta di credito.

Orbene, tanto il sig. Rossi quanto la moglie sono entrambi tenuti a dichiarare nel quadro RW sez II l’intero ammontare.

Dunque, se sul conto corrente c’è un milione di euro, sia il sig. Rossi che la sua sig.ra dovranno dichiarare entrambi l’intero milione e non potranno neppure dichiarare, ad esempio, 500.000 euro a testa.

La dichiarazione, vista la ratio di controllo della stessa norma, va fatta infatti da tutti, ciascuno per l’intero ammontare.

Ciò non comporta comunque nessun aggravio per il contribuente, non essendoci nessuna duplicazione delle imposte: solo il proprietario del conto sarà infatti eventualmente tassato sul reddito di capitale di fonte estera.

La Circolare citata, peraltro, come detto, si limita a recepire l’indirizzo della Suprema Corte, affermando espressamente che

“per effetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (v. sentenze della Cassazione, Sezione tributaria, dell’11 giugno 2003, n. 9320 e del 21 luglio 2010, nn. 17051 e 17052)”,

 

laddove il “consolidato orientamento giurisprudenziale” richiama espressamente le norme di cui al D.L. 28 giugno 1990 n. 167, le quali dunque non necessitano di alcuna applicazione retroattiva.

 

7 ottobre 2015

Giovambattista Palumbo