Società sportive dilettantistiche: il controllo del CONI e il caso di quelle che hanno tesserato pochi o anche nessun atleta

le società ed associazioni sportive dilettantistiche, se iscritte al registro telematico gestito dal CONI e con uno statuto conforme alle clausole previste dalla Legge, possono fruire delle agevolazioni fiscali previste per il settore

 

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, se iscritte al registro telematico gestito dal CONI e con uno statuto conforme alle clausole previste dall’art. 148 del TUIR, possono fruire delle agevolazioni fiscali previste per il settore.

In particolare, in base al combinato disposto dei commi 3 ed 8 della disposizione citata, le prestazioni rese verso corrispettivi specifici nei confronti dei soci, associati, iscritti, partecipanti ed i tesserati di una Federazione sportiva nazionale non hanno natura commerciale. Pertanto, i proventi sono integralmente detassati, non soggetti né ad Ires, né ad Iva.

 

Al fine di ottenere lo status di società sportive e, conseguentemente fruire delle relative agevolazioni fiscali, si pone il problema se l’ente sportivo sia o meno obbligato a tesserare tutti i praticanti delle attività sportive esercitate, ma la risposta non può che essere negativa. Pertanto, anche laddove il numero di tesserati sia limitato la circostanza potrebbe non essere sufficiente affinché l’Agenzia delle entrate disconosca la natura “sportiva” dell’attività esercitata.

L’interpretazione è fondata sull’art. 7 del D.L. n. 136/2004 che riconosce espressamente il CONI quale “unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalla società e dalle associazioni sportive dilettantistiche”. Le caratteristiche dell’attività sportiva, quindi la presenza di un numero di tesserati più o meno limitato, non possono costituire oggetto di un contenzioso tributario.

 

L’unico soggetto che il legislatore ha inteso individuare in possesso della competenza tecnica necessaria per disconoscere, sotto questo profilo, il carattere sportivo di determinate attività, è il CONI. Al di fuori di questa competenza, quindi in mancanza della revoca dell’affiliazione da parte del Comitato olimpico, l’Agenzia delle entrate non potrà contestare, sotto il profilo squisitamente sportivo, la natura dell’associazione o società sportiva dilettantistica.

L’Amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza potranno formulare eccezioni solo in punto di diritto. Potrebbero quindi contestare i contenuti degli statuti adottati in difformità delle clausole di cui all’art. 90 della L. n. 289/2002; ovvero potrebbero anche contestare l’inosservanza delle clausole correttamente recepite dagli stessi statuti.

 

Un’ulteriore argomentazione a sostegno dell’interpretazione qui rappresentata può essere rinvenuta all’interno dell’art. 90, comma 18, lett. b) della citata L. n. 289/2002. Secondo il dato testuale della disposizione citata nello statuto devono essere espressamente previsti “l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica”. Pertanto è possibile ottenere la qualificazione di società sportiva anche laddove l’ente eserciti esclusivamente un’attività didattica di tipo sportivo, senza essere necessariamente finalizzata a competizioni di tipo agonistico.

Al limite un’associazione sportiva può essere considerata tale anche se non ha tesserato nel corso della stagione agonistica in corso nemmeno un atleta. Ciò a condizione che il CONI non disconosca il carattere sportivo dell’associazione o della società.

In buona sostanza, in base alla ricostruzione effettuata si ritiene che il Fisco non possa contestare in fase di verifica la ridotta partecipazione alle competizioni, né l’esiguo numero di tesserati partecipante effettivamente all’attività agonistica. Ciò al fine di dimostrare che il sodalizio non esercita effettivamente un’attività di tipo sportivo.

 

14 settembre 2015

Nicola Forte