Ravvedimento operoso acconto IMU – TASI: attenzione alla data del 14 settembre

analisi delle norme che regolano il ravvedimento operoso per i principali tributi comunali: per i contribuenti che non hanno versato l’acconto di giugno è importante versare il ravvedimento entro il prossimo 14 settembre

 

Il mese di settembre, come ogni anno, è denso di scadenze. Professionisti ed imprese non hanno fatto neppure in tempo a tirare il fiato durante il mese di agosto che entro breve si troveranno alle prese con i consueti adempimenti. Non solo l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi, la cui scadenza è fissata per il giorno 30 settembre prossimo, oppure il versamento dell’Iva di agosto, il cui termine ultimo è fissato per il giorno 16 settembre, ma anche ulteriori adempimenti. Ad esempio scade il 14 settembre il termine di novanta giorni per fruire del ravvedimento operoso relativo all’acconto dell’IMU e della TASI del 2015.

 

La legge di Stabilità del 2015 (L. n. 190/2014) è intervenuta sul punto modificando l’art. 13 del D.Lgs n. 472/1997, con l’aggiunta della nuova lettera a – bis). La disposizione citata prevede la riduzione della sanzione a un nono del minimo se la regolarizzazione dell’inadempimento “avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni”.

Questa tipologia di regolarizzazione, c.d. ravvedimento operoso intermedio, si sovrappone alle disposizioni già in vigore. Il contribuente può quindi continuare a fruire del ravvedimento operoso sprint nei entro i quattordici giorni successivi alla violazione. In questo caso per ogni giorno di ritardo è dovuta una sanzione pari allo 0,2 per cento. In alternativa è possibile fruire del ravvedimento operoso breve entro i trenta giorni successivi con il versamento spontaneo della sanzione del 3%, oppure del ravvedimento operoso c.d. “lungo” con una sanzione del 3,75%.

Il ravvedimento operoso “intermedio” si perfeziona con il versamento spontaneo della sanzione del 3,33%, oltre all’imposta, e agli interessi legali calcolati al saggio dello 0,55%. Sono sorti però alcuni dubbi, sulla decorrenza dei novanta giorni, al fine di verificare se sussistessero o meno le condizioni per fruire di tale tipologia di regolarizzazione.

 

Il tema è stato recentemente affrontato dall’Agenzia delle entrate con la Circ. n. 23/E del 9 giugno 2015. Secondo l’interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria il termine di novanta giorni per fruire del ravvedimento operoso “intermedio” decorre dalla data della violazione. Pertanto nell’ipotesi di omesso versamento dell’acconto dell’IMU e della TASI dal 16 giugno 2015. Conseguentemente il termine per fruire di tale tipologia di ravvedimento (entro i novanta giorni) spira il 14 settembre prossimo.

L’Agenzia delle entrate non ha affrontato il problema della natura, periodica o meno, della dichiarazione ai fini IMU o della TASI, ma si è limitata ad affermare che i novanta giorni decorrono dal termine ultimo previsto per l’effettuazione del versamento. Ciò in quanto la nuova disposizione deve essere interpretata tenendo conto delle finalità che ha inteso raggiungere il legislatore. In particolare, l’obiettivo era quello di delineare un quadro di graduale incremento della sanzione in funzione del maggior tempo trascorso della commissione della violazione.

Specificamente le violazioni consistenti nell’omesso versamento dell’acconto IMU e TASI si perfezionano non con la presentazione della relativa dichiarazione (tra l’altro non sempre obbligatoria), ma con lo spirare del termine del 16 giugno senza aver effettuato il versamento entro tale data. Pertanto, con riferimento alle predette violazioni, il termine di novanta giorni previsto dalla lettera a–bis) decorre da tale momento e non dal termine di presentazione della dichiarazione. Conseguentemente il termine ultimo entro cui deve essere versata la sanzione ridotta pari ad un nono (il 3,33%) coincide, come già ricordato, con la data del 14 settembre prossimo. Successivamente il contribuente potrà avvalersi del c.d. ravvedimento operoso lungo con il versamento (spontaneo) della sanzione ridotta pari al 3,75 per cento, oltre agli interessi legali dello 0,5%.

Abbiamo a disposizione un’ottima utility Excel per il calcolo del ravvedimento operoso

3 settembre 2015

Nicola Forte