Le FAQ sulla Voluntary Discolosure: cassette di sicurezza, conti titoli, donazioni

la procedura di Voluntary Disclosure nasconde molti aspetti oscuri: proponiamo una piccola serie di quesiti a cui abbiamo dato risposta attraverso la pratica fatta nell’elaborazione delle pratiche e nel contraddittorio con l’Agenzia

scudo fiscale voluntary disclosure

La procedura di Voluntary Disclosure nasconde molti aspetti oscuri: proponiamo una piccola serie di quesiti a cui abbiamo dato risposta attraverso la pratica fatta nell’elaborazione delle pratiche e nel contraddittorio con l’Agenzia

 

Valutazione dei saldi bancari

Quesito

Come vanno valutati i saldi degli estratti conto ai fini della corretta compilazione della dichiarazione Voluntary Disclosure?

Risposta Occorre distinguere l’obbligo dichiarativo. Per la compilazione della sezione II va indicato il valore medio, che in caso di movimentazione coincide col valore al 31.12 dell’anno, mentre ai fini della sezione V da indicato il valore al 31.12.

Crediti per imposte pagate all’estero

Quesito

Ai fini della Voluntary Disclosure come vanno considerate le ritenute estere applicate sui redditi da attività finanziarie, da redditi per lavoro sia di tipo subordinato e autonomo, sia esso professionale che autonomo?

Risposta

Ai sensi dell’art 165 del Tuir i contribuenti possono sanare le proprie violazioni recuperando le imposte pagate in acconto sui redditi percepiti solo sfruttando l’istituto del ravvedimento operoso. La Voluntary Disclosure nulla prevedea questo proposito per il semplice fatto che si tratta di un istituto diverso, isitutito per sanare posizioni altrimenti non sanabili”.

Segnaliamo che l’unica eccezione ammessa è il recupero dell’euroritenuta, ipotesi che non era contemplata nella domanda.

Le colonne indicate nella V sezione colonna 5 fanno riferimento alle sole posizioni di Voluntary domestica, compilata da chi doveva dichiarare redditi da impresa o da lavoro autonomo.

Il trattamento fiscale delle donazioni indirette

Domanda

Come vanno trattate le donazioni indirette emergenti dalla Voluntary Disclosure ai fini dell’imposta di donazione?

Risposta

Occorre distinguere due distinte situazioni, a seconda che la donazione sia avvenuta prima del 2010 o dopo tale anno.

Se avvenuta prima del 2010, occorre presentare una sorta di autodichiarazione da presentare per la sua registrazione. Si paga il 4% a titolo d’imposta e non ci sono né sanzioni ne interessi. In questo caso i termini si ritengono non scaduti poiché i predetti termini decorrono da quando l’agenzia delle entrate né è venuta al corrente.

Se avvenuta dopo il 2010, si segue la stessa procedura e oltre all’imposta del 4% sono dovute anche le sanzioni che in ogni caso calcolerà l’Ufficio.

Il trattamento fiscale delle imposte di successione

Domanda

Come vanno viceversa trattate le imposte di successione?

Risposta

Se la successione è avvenuta prima del 2010 l’ufficio non può più recuperare nulla ne in termini di imposte ne sanzioni, in quanto l’attività di recupero per tali successioni risulta prescritta.

La giustificazione dei prelievi esteri

Domanda

Come conviene spiegare nella relazione accompagnatoria l’ipotesi in cui il contribuente abbia prelevato le somme utilizzate per il consumo personale?

Risposta

Se il contribuente ha prelevato anche in più riprese, come risulta dagli estratti conto, somme che ragionevolmente sono servite per il proprio consumo personale, lo deve dichiarare e se ci sono delle spese è consigliabile almeno farne riferimento. Se afferma che parte della liquidità è ancora in suo possesso è opportuno che la depositi presso il suo c/c italiano. L’agenzia non può fare ulteriori presunzioni ma fa salvo il suo potere accertativo.

Ad esempio: se nel corso di tale attività dovesse appurare che le somme sono servite per esempio per pagare le spese di ristrutturazione della casa, con coinvolgimento di artigiani potrebbe segnalare che la dichiarazione di Voluntary Disclosure è infedele con conseguente perdita della sua efficacia…

Pertanto ci sembra opportuno fare attenzione alla corretta giustificazione di prelievi di somme di importo consistente.

Eventuale compensazione fra plusvalenze e minusvalenze

Domanda

Le plusvalenze si sommano alle minusvalenza di un periodo, anche per titoli diversi?

Risposta

Il quesito fa riferimento alla gestione dei cd. “conti titoli”. La risposta è No: si compensano plusvalenze e minusvalenze solo ed esclusivamente per titoli omogenei, dello stesso tipo. Non è possibile compensare plusvalenze realizzate dalla vendita di un titolo con le minusvalenze conseguenti la cessione di un altro strumento finanziario.

Eventuale possibilità di rinviare a nuovo il risultato finale negativo

Domanda

Se il risultato finale della cessione è negativo, con minusvalenze , anche omogenee, prevalenti, il saldo negativo può essere iportato a nuovo?

Risposta

Assolutamente no. La Voluntary Disclosure va calcolata annualità per annualità e le posizioni vanno quindi vagliate separatamente: pertanto non sussiste nessuna possibilità di recupero. Ricordiamo che l’art 67 del Tuir vale solo ed esclusivamente in caso di corretta presentazione della dichiarazione originale.

Calcolo della plusvalenza

Domanda

Il NAV (Net Asset Value) non rileva nel calcolo della plusvalenza ma è sufficiente confrontare il costo di acquisto (ricavato con il Lifo) con quello di vendita?

Risposta

Assolutamente si.

Eventuale possibilità di compensare le cedole pagate con i redditi

Domanda

Le cedole pagate in caso di acquisto di obbligazioni cd. “gravide” possono essere compensate con i relativi redditi della medesima obbligazione (solo nello stesso esercizio?).

Risposta

No, perché si tratta di importi che a suo tempo non erano stati dichiarati e la norma comunque non lo consente né lo prevede.

Calcolo media consistenze attività finanziarie

Domanda

Come si calcolano la media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti alla fine di ciascun periodo d’imposta?

Risposta

Ai fini delle informazioni da fornire per il monitoraggio fiscale, occorre tener conto delle regole all’uopo previste. Ai fini del calcolo della media delle attività finanziarie occorre considerare il valore delle attività risultanti al 31 dicembre di ciascun anno oggetto di violazione. Occorre pertanto fare la media aritmetica tenendo conto che per gli anni 2010-2012 vale la media annuale mentre per il 2013 vale la media mensile. Una volta individuati i valori occorre calcolare la media finale ponendo la numeratore la sommatoria delle attività rilevate e al denominatore il numero di annualità interessate. Per poter accedere al forfettario il risultato deve essere inferiore a 2 milioni di euro.

Possibilità del metodo Lifo anche per i fondi, armonizzati o meno

Domanda

E’ possibile sempre usare il Lifo anche per i fondi? Per i fondi andrebbe usato il Costo Medio Ponderato.

Risposta

Assolutamente no. Per i fondi va usato solo ed esclusivamente il metodo del Costo Medio Ponderato, siano essi armonizzati oppure no.

Informazioni sulle informazioni aggiornate delle attività emerse in Relazione accompagnatoria

Domanda

Nella relazione accompagnatoria si richiama il fatto che ai fini del monitoraggio fiscale dovrebbero essere identificate anche le attività oggetto dell’emersione alla data della presentazione dell’istanza. Capita in realtà che la banca straniera consegni al massimo le informazioni riferite al 2014, disertando le informazioni più recenti. Che fare in tal caso?

Risposta

Se non si possiedono informazioni più recenti non si può che inserire il dato al 31.12.2014. In tal caso sarebbe opportuno, per limitare la responsabilità del professionista, che alla Relazione di accompagnamento venisse allegata una dichiarazione del contribuente che attesti il fatto che non possegga informazioni più aggiornate.

 

Possibilità di produrre la documentazione di accompagnamento in forma cartacea

Domanda

Anche sul documento n. 1 dell’ODCEC di Milano si accenna alla possibilità che in caso di file troppo pesanti possa essere ammessa la possibilità di poter presentare la documentazione cartacea. Qual è la posizione dell’agenzia a questo proposito?

Risposta

L’agenzia non ha mai accennato a tale opportunità. La produzione documentale deve avvenire solo ed esclusivamente col sistema informatico. L’informativa fornita sul documento n. 1/2015 dell’ODCEC Milano è un mero parere di parte.

A proposito delle cassette di sicurezza…

Domanda

A proposito delle cassette di sicurezza può succedere che non esistano documenti in grado di dimostrare la sua entrata in possesso. Che fare in tal caso è ipotizzabile l’autocertificazione ?

Risposta

Anche in questo caso occorre procedere secondo criteri di buon senso. Se il possesso della cassetta, da aprire in presenza di un funzionario che possa attestarne il suo contenuto (notaio) conferma l’esistenza di valori e la banca Attesta che la precedente apertura risale ad anni precedenti il 2010, ai fini reddituali (sez. V) non bisogna fare alcunché. Sarà solo necessario compilare la sezione II ai fini del monitoraggio fiscale.

Se viceversa il notaio attesta l’esistenza di valori e la banca non possa attestare che la sua precedente apertura sia antecedente al 2010, i valori in essa contenuti devono essere inseriti come redditi nella prima annualità accertabile.

14 settembre 2015

Alessandro Mattavelli e Luca Bianchi