Il Modello Intra 12 per Enti Non Commerciali e imprenditori agricoli in regime di esonero

Gli enti non commerciali e gli imprenditori agricoli esonerati, che effettueranno acquisti intracomunitari di beni e servizi con decorrenza dal 1′ ottobre 2015, devono utilizzare il Modello Intra 12: una rassegna degli adempimenti.

Gli enti non commerciali e gli imprenditori agricoli esonerati, che effettueranno acquisti intracomunitari di beni e servizi con decorrenza dal 1 ottobre 2015, dovranno utilizzare il nuovo Modello Intra 12 recentemente approvato con Provvedimento direttoriale.

La presentazione del Modello Intra 12 rappresenta un adempimento avente periodicità mensile consistente in una dichiarazione degli acquisti di beni e servizi, provenienti dal territorio comunitario, effettuata dagli enti non commerciali non in possesso della soggettività passiva ai fini Iva e dagli agricoltori che si sono avvalsi del regime di esonero.

E’ possibile che i predetti soggetti abbiano assunto lo status di soggetti passivi ai soli fini della territorialità degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi generiche ex art. 7–ter del Decreto Iva.

Tale circostanza si verifica per:

  • gli enti e per i oggetti che hanno realizzato nel corso dell’anno solare precedente, o nel corso dell’anno, acquisti di beni provenienti da un altro Stato membro per un ammontare superiore a 10.000 euro e che, conseguentemente, sono stati obbligati a chiedere l’attribuzione del numero di partita Iva allo scopo di assoggettare ad Iva in Italia gli acquisti intracomunitari (art. 38 del D.L. n. 331/1993);

  • i medesimi enti che, anche al di sotto della soglia di 10.000 euro, hanno optato per l’applicazione dell’Iva in Italia sugli acquisti intracomunitari e che per tale ragione sono in possesso del numero di partita Iva (art. 38, c. 6 del medesimo decreto legge).

In questi casi l’Iva deve essere assolta nel territorio dello Stato e sorge, contestualmente, la necessità di consentire al Fisco la possibilità di effettuare il controllo delle predette operazioni per il tramite di un’apposita dichiarazione (il Modello Intra 12) la cui disciplina è prevista dall’art. 49 del D.L. n. 331/1993 richiamato, a sua volta, dall’art. 30–bis del D.P.R. n. 633/1972.

I predetti soggetti sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva annuale e nella sostanza il Modello Intra 12 assolve a questa finalità riportando l’indicazione delle operazioni che hanno fatto sorgere l’obbligo di versamento dell’Iva in Italia in quanto territorialmente rilevanti.

L’adempimento potrà essere effettuato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente, o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, cc. 2–bis e 3 del D.P.R. n. 322/1998, entro ciascun mese, relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.

Ad esempio se l’ente riceve una fattura passiva entro il mese di ottobre dell’anno 2015, potrà registrare il documento entro il giorno 15 del mese successivo (15 novembre 2015). Tuttavia ai fini della liquidazione del tributo il documento dovrà entrare a far parte del periodo di liquidazione di ottobre.

Invece il Modello Intra 12 dovrà essere presentato entro il 31 dicembre del 2015.

Trattandosi di acquisti rientranti nel periodo di liquidazione decorrente dal 1° ottobre 2015 dovrà essere utilizzato il nuovo Modello Intra 12 e non quello approvato con il Provvedimento risalente all’anno 2010.

Le istruzioni hanno recepito il riferimento alle operazioni registrate nel secondo mese precedente anziché nel mese precedente, introdotto con le modifiche all’art. 49 del D.L. n. 331/1993 apportate dalla legge n. 228/2012.

L’obbligo riguarda, come già ricordato, anche le prestazioni di servizi generiche ex art. 7–ter del Decreto Iva rilevanti territorialmente in Italia.

Ad esempio se un avvocato francese effettua una prestazione legale nei confronti di un ente non commerciale esercente esclusivamente un’attività istituzionale e identificato in Italia (in possesso del numero di partita Iva), l’operazione sarà rilevante territorialmente e l’ente dovrà integrare la fatture provvedendo al versamento del tributo.

Per tale ragione dovrà essere presentato anche il Modello Intra 12.

La presentazione del predetto modello Intra 12 costituisce un adempimento che deve essere effettuato anche dagli enti non commerciali che esercitano, oltre all’attività istituzionale, anche un’attività di tipo commerciale sia pure marginalmente.

In tale ipotesi l’obbligo riguarda i soli acquisti (di beni e servizi) destinatati alla sfera istituzionale. In questo caso il debito tributario sorge in conseguenza dell’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti in quanto l’ente agisce nella veste di “consumatore finale”.

L’art. 49, comma 2 del D.L. n. 331/1993 individua il termine entro cui effettuare il versamento dell’Iva tramite un rinvio al precedente comma 1. La previsione è stata necessaria in quanto il debito sorge in relazione ad operazioni riconducibili alla sfera istituzionale dei medesimi.

Pertanto non avrebbe potuto trovare applicazione la disciplina ordinaria concernente i soggetti passivi d’imposta che effettuano i versamenti con periodicità mensile o trimestrale (art. 1 del D.P.R. n. 100/1998).

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono versare l’Iva entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 (il Modello Intra 12), quindi entro ciascun mese per gli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.

Il versamento dovrà essere effettuato cumulativamente per tutte le operazioni registrate nel medesimo mese. Gli enti non commerciali che svolgono sia un’attività istituzionale, ma anche una di tipo commerciale saranno tenuti ad effettuare il versamento dell’Iva con una “duplice periodicità”.

 

1 settembre 2015

Nicola Forte