Il nuovo regime fiscale per il settore bancario e assicurativo degli accantonamenti a fronte di perdite su crediti

per il rilancio del settore del credito, il Governo ha applicato alcune norme che snelliscono le procedure per la detrazione ai fini fiscali dei crediti deteriorati

 

Il Decreto Legge n. 83 del 27.06.2015, rubricato “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, prevede, tra l’altro, mirati interventi nel settore bancario e assicurativo mediante, in particolare, specifiche modifiche delle procedure di insolvenza, nonché al regime fiscale degli accantonamenti a fronte di perdite su crediti.

 

In merito, tra le novità introdotte si segnala:

  • la riduzione dei tempi di riscossione dei crediti al fine di accelerare i tempi di recupero dei crediti attraverso modifiche delle procedure di insolvenza, in modo da accorciare di almeno due anni la riscossione dei crediti problematici1;

  • la modifica del regime fiscale degli accantonamenti a fronte di perdite su crediti, già per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, degli accantonamenti a fronte di perdite su crediti, che per le banche italiane sono oggi deducibili solo nell’arco di cinque anni (fino al 2013 erano deducibili nell’arco di 18 o 9 anni)2,

in entrambi i casi, con l’obiettivo di intervenire sui cc.dd. non performing loans, ovvero icrediti deteriorati, che in Italia sono stimati attualmente essere pari al 18 per cento del totale (si tratta di quasi 350 miliardi, dei quali più di 190 sono vere e proprie sofferenze3).

 

Con specifico riferimento al regime fiscale, a seguito dell’intervenuta novella, il nuovo art. 106 del D.P.R. n. 917/1986 – T.U.I.R. prevede che:

  • le perdite su crediti, sia verso la clientela, sia realizzate mediante cessione a titolo oneroso, diventano ora integralmente deducibili nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio;

  • le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio;

  • in via transitoria, per il primo periodo di applicazione le svalutazioni e le perdite diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del 75 % del loro ammontare, mentre il restante 25% potrà essere dedotto:

  • per il 5 % nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016;

  • per l’8 % nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;

  • per il 10 % nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018;

  • per il 12 % nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024;

  • per il 5 % nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.

 

La normativa italiana si allinea così a quella europea, evitando anche una possibile procedura di infrazione per le citate DTA, pari a 5 miliardi a fine 2014, che in gran parte derivano proprio dal limite alla deducibilità fiscale delle perdite.

In merito, si evidenzia che il precedente assetto normativo di cui al citato art. 106 T.U.I.R. – così come risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 147/20134 (legge di stabilità 2014) – prevedeva, invece, che:

  • le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio;

  • le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Tali componenti negativi si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.

 

Come è ben noto, il Legislatore, con la citata “riforma” operata con la Legge di stabilità 2014, aveva operato una significativa modifica per il regime delle imprese di assicurazione e banche tramite l’eliminazione della deduzione forfettaria per un ammontare pari allo 0,30 per cento dei crediti iscritti in bilancio e l’eccedenza in diciotto periodi d’imposta. In tal modo, pertanto si era perseguita la finalità di5:

  • rafforzare il principio di derivazione del reddito (o perdita) fiscale dalle risultanze di bilancio;

  • operare una distinzione, anche nei confronti delle imprese in parola, tra svalutazioni e perdite di carattere valutativo non derivanti, cioè, dal trasferimento del credito in favore di terzi e tra perdite «realizzate mediante cessione a titolo oneroso». Le prime erano deducibili, come si è appena precisato, in modo frazionato in cinque periodi di imposta, mentre le seconde per intero nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio, e ciò in quanto in detta ultima ipotesi le perdite assumono il crisma della definitività;

  • ridurre la pressione fiscale dei soggetti in questione rispetto a quelli che svolgono analoga attività in altri Paesi dell’Unione europea nei quali le perdite e le svalutazioni su crediti non sono oggetto di un penalizzante regime.

3 agosto 2015

Nicola Monfreda

 

1Anche il Fondo Monetario Internazionale nelle sue recenti raccomandazioni al Governo italiano aveva sostenuto l’esigenza di migliorare e razionalizzare le procedure d’insolvenza.

2Si tratta di un’anomalia nel contesto europeo, che ha generato un volume altrettanto anomalo di “imposte differite attive” (le cc.dd. “DTA”, Deferred Tax Asset), tale da portare appunto la Commissione europea a sospettare che si trattasse addirittura di aiuti di stato.

3Per “sofferenza bancaria” s’intende un credito il cui recupero è ormai difficoltoso, nel senso che non è più pagato in modo regolare, per il quale – solitamente – è stata avviata un’azione legale per la riscossione. Le posizioni ormai consolidate in sofferenza transitano, poi, definitivamente nelle perdite.

4 Art. 1, c. 160, lett. c, n. 1.

5 Cfr sul punto PROCOPIO M. “Il «nuovo» regime tributario delle perdite su crediti nel «segno» del rafforzamento del principio di derivazione del reddito imponibile dalle risultanze di bilancio”, Dir. e Prat. Trib., 2015, 1, 10049.