Reddito di lavoro autonomo: fra principio di cassa e principio di competenza

gli esercenti arti e professioni determinano il reddito di lavoro autonomo in base al principio di cassa, con alcune eccezioni quali gli accantonamenti al TFR ed i canoni di leasing

 

Gli esercenti arti e professioni determinano il reddito di lavoro autonomo in base al principio di cassa seguendo le regole previste dall’art. 54 del TUIR. Tuttavia, in alcuni casi la deducibilità di specifiche componenti reddituali deve essere effettuata in base al principio di competenza, avendo riguardo all’ammontare di costo maturato nell’esercizio.

Le ragioni che hanno indotto il legislatore fiscale a prevedere specifiche deroghe al principio di cassa sono di diverso genere e per questo devono essere verificate caso per caso. Le eccezioni sono talune volte favorevoli ai contribuenti ed in altre occasioni sfavorevoli. Il sistema contabile degli esercenti arti e professioni è fondato sulla tenuta di scritture contabili “adatte” alla rilevazione dei componenti reddituali al momento dell’incasso o del pagamento. Conseguentemente, le predette scritture mal si prestano alla rilevazione di voci di spesa in applicazione del principio di competenza.

 

Una prima deroga riguarda la quota di TFR maturata nell’anno e relativa ai dipendenti in forza allo studio professionale. L’art. 54 del D.P.R. n. 917/1986 consente di considerare in deduzione la quota accantonata e maturata nell’esercizio, ivi compresa la quota di rivalutazione. In questo caso la previsione è più favorevole al contribuente che non deve attendere l’interruzione del rapporto di lavoro per considerare in deduzione, in un’unica soluzione, l’intero fondo maturato sin dall’inizio del rapporto di lavoro.

Conseguentemente, se nel corso del periodo di imposta 2014 è cessato il rapporto di lavoro l’esercente arte e professione potrà considerare in deduzione la quota di TFR maturata dall’inizio del periodo di imposta fino al momento della cessazione del rapporto. Le quote maturate nei periodi di imposta precedenti, anche se corrisposte effettivamente nel 2014 (in coincidenza della cessazione del rapporto), non potranno essere considerate in deduzione all’atto del pagamento in quanto saranno già state considerate in diminuzione del reddito professionale negli esercizi precedenti all’atto della loro maturazione.

Il contribuente deve essere in grado di dimostrare al Fisco in qualsiasi momento la quota di TFR maturata nell’esercizio e considerata in deduzione. A tal fine può essere sufficiente l’esibizione di un apposito prospetto. In linea di principio non è obbligatorio effettuare l’annotazione della quota di TFR maturata nel registro cronologico degli incassi e dei pagamenti di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 600/1973, né nel registro dei movimenti finanziari. Infatti, l’obbligo di registrazione sorge solo allorquando le spese sono state effettivamente sostenute (pagate) e i crediti professionali sono stati effettivamente incassati. In questo caso, però, si verifica un disallineamento tra il reddito professionale indicato in corrispondenza del quadro RE e le risultanze contabili. E’ quindi possibile e sarà sicuramente utile, effettuare una registrazione con una posta di “memoria” nei suddetti registri indipendentemente dall’avvenuto pagamento della quota maturata nell’anno. In tale caso si verificherà perfetta coincidenza tra il risultato di esercizio risultante dalle scritture contabili e la dichiarazione dei redditi.

 

Il principio di competenza trova anche applicazione (obbligatoria) con riferimento ai canoni di locazione finanziaria. I canoni di leasing possono essere correttamente considerati in deduzione avendo riguardo all’importo maturato nel periodo di imposta (art. 54 del TUIR). Pertanto, ove l’esercente arte e professione avesse pagato un maxi canone, sarà necessario preventivamente determinare il relativo “risconto” in modo da quantificare la quota di costo effettivamente maturata nel periodo di imposta. Anche in questo caso, come per il TFR, si determinerà in linea di principio un disallineamento tra le risultanze delle scritture contabili ed il reddito professionale di cui al Modello Unico.

Il pagamento del maxi canone determinerà la riduzione del reddito professionale contabile. Infatti, il pagamento di una quota di canone non maturata determinerà una riduzione del reddito determinato in base al principio di cassa. Diversamente il reddito indicato nel Modello Unico 2015 sarà stato determinato applicando ai canoni di locazione pagati il principio di competenza, cioè i predetti canoni concorreranno alla formazione del reddito tassabile avendo riguardo alla quota effettivamente maturata nel periodo di imposta.

 

7 luglio 2015

Nicola Forte