Modello 770: le certificazioni dei compensi erogati ai contribuenti minimi e agli sportivi dilettanti

nel modello 770 da inviare entro il prossimo 31 luglio vanno indicati anche i compensi erogati ai contribuenti che operano nel regime dei minimi e agli sportivi dilettanti: attenzione alle trappole che nascondono tali certificazioni

 

Il Ministro dell’Economia e della finanze Pier Carlo Padoan ha recentemente dichiarato che la scadenza del 31 luglio prossimo, prevista per l’invio del modello 770 semplificato, non sarà prorogata. Ancora una volta contribuenti e professionisti saranno tenuti ad uno sforzo supplementare anche se, l’eventuale rinvio dell’adempimento, non determinerebbe alcuna contrazione di gettito in danno dell’erario. Infatti, le ritenute d’acconto, indipendentemente dall’obbligo di dichiarazione, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate (all’atto del pagamento dei compensi). Purtroppo il ministro ha seguito una strada rigida fornendo la soluzione negativa rispondendo nel corso di un’interrogazione parlamentare.

Sembrano completamente dimenticate le promesse fatte l’estate scorsa dopo che è stato introdotto l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati risultanti dalla Certificazione Unica 2015. La scadenza, anticipata rispetto a quella prevista per la presentazione del 770, è spirata il 7 marzo scorso e all’epoca sembrava fosse possibile l’abrogazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta.

Tuttavia nulla è cambiato e dopo la trasmissione telematica dei dati, i contribuenti e i professionisti sono alle prese con la preparazione e l’invio telematico del modello 770. La dichiarazione del sostituto di imposta assolve essenzialmente a finalità di controllo consentendo al Fisco l’incrocio dei dati in essa dichiarati con l’ammontare dei compensi/ricavi indicati nel modello Unico 2015. La dichiarazione dei redditi sarà inviata telematicamente entro il 30 settembre prossimo e pertanto non si comprende per quali ragioni il ministro si sia espresso negando la possibilità della proroga.

 

Le finalità di controllo condizionano la redazione del modello 770. Infatti, in linea di principio, devono essere indicati esclusivamente i compensi o ricavi assoggettati all’applicazione della ritenuta d’acconto, ma sono previste delle eccezioni. Ad esempio i compensi corrisposti agli sportivi dilettanti da società ed associazioni sportive dilettantistiche non devono essere assoggettati ad alcuna ritenuta fino a 7.500 euro. La mancanza dell’obbligo di applicazione della ritenuta è coerente con la previsione di cui all’articolo 69, comma 2 del TUIR. Tale disposizione prevede espressamente che: “Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro”.

Il sostituto di imposta che ha erogato i predetti compensi, cioè la società o associazione sportiva dilettantistica, ha comunque l’obbligo di certificare le somme corrisposte anche se non assoggettate a ritenuta d’acconto. Le predette somme devono essere altresì indicate nel modello 770/2015. In tal modo l’Agenzia delle entrate è in grado di incrociare il relativo dato e verificare che non sia stato effettivamente superato il limite di 7.500 euro.

L’obbligo di certificazione (da parte del soggetto erogante) riguarda anche altre categorie di contribuenti che non hanno subito la relativa ritenuta d’acconto sulle somme incassate. Si tratta, ad esempio, dei contribuenti che hanno optato per l’applicazione del regime delle nuove iniziative produttive (ex art. 13 della L. n. 388/2000) abrogato con decorrenza dal 1 gennaio 2015, ed i contribuenti che hanno applicato nel periodo di imposta 2014 il regime dei minimi. Anche in questo caso, il soggetto che ha effettuato il pagamento dei compensi, se in possesso della qualifica di sostituto di imposta, deve rilasciare la certificazione Unica 2015 ed indicare le somme pagate nel periodo di imposta nel modello 770. L’obbligo sussiste esclusivamente con riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta 2014.

 

Per quanto riguarda l’invio telematico dei dati relativi alla Certificazione Unica 2015 deve essere ricordato come l’adempimento sia scaduto il 9 marzo scorso (il 7 marzo era festivo). La tardività dà luogo all’applicazione di una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione. Tuttavia, se la certificazione contiene esclusivamente redditi non dichiarabili con il modello 730 (i.e. redditi di lavoro autonomo non occasionali), è possibile inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate i predetti dati entro il 31 luglio prossimo. Solo per questo primo adempimento, considerato che il ritardo dell’invio della Certificazione unica 2015 non ha “condizionato” la presentazione del modello 730 precompilato, è stato chiarito nel corso di un Forum che il Fisco non irrogherà, di fatto, alcuna sanzione.

La semplificazione è applicabile, quindi, per i compensi corrisposti nel 2014 ai contribuenti che si sono avvalsi del regime dei minimi e delle nuove iniziative produttive. Tali soggetti, esercenti un’attività economica, devono presentare obbligatoriamente il modello Unico 2015 e quindi eventuali ritardi nell’invio (da parte del soggetto erogante i compensi) della Certificazione unica 2015 non ha di fatto determinato alcun “danno” a carico dell’erario.

14 luglio 2015

Nicola Forte