Indagini finanziarie sul contribuente italiano che risiede all'estero

le indagini finanziarie possono interessare anche il contribuente residente all’estero che tuttavia conserva il centro dei suoi interessi economici e personali in Italia

 

È fiscalmente residente in Italia il contribuente che, pur essendosi cancellato dall’anagrafe della popolazione residente e risultando iscritto all’A.I.R.E., conservi il proprio centro di interessi economici e personali in Italia. In tal caso, il contribuente può essere legittimamente accertato sulla base delle indagini finanziarie esperite dal Fisco. È quanto si desume dalla sentenza della Corte di Cassazione 9723/2015.

Il riferimento normativo per il caso in oggetto è l’articolo articolo 2, comma 2, del TUIR, in base al quale, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

L’articolo 43 C.C. dispone, a sua volta, che il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, mentre la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Inoltre, il comma 2-bis del predetto articolo 2 stabilisce che si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Tale ultima disposizione introduce, quindi, una presunzione di residenza fiscale in Italia, che può, però, essere vinta con l’allegazione della prova contraria da parte del contribuente.

Tralasciamo, tuttavia, quest’ultima fattispecie relativa agli Stati a regime fiscale privilegiato, ricordando, peraltro, che non sono più tali dal 2010 Cipro e Malta, e dal 2014 anche San Marino, mentre restano “paradisi fiscali”, ai fini in oggetto, la Svizzera ed il Principato di Monaco, tanto per rimanere tra i Paesi “velocemente raggiungibili” dall’Italia.

 

Tornando, invece, ai criteri di individuazione della residenza fiscale del soggetto dettati dal predetto comma 2, si ricorda che, secondo la Cassazione, la norma sopra riportata individua, perché sussista la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via del tutto alternativa: il primo, formale, rappresentato dall’iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residente, gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile; ne consegue che l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero (A.I.R.E.) non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali (cfr. Cass. 5382/2012, 14434/2010, 10179/2003, 13803/2001).

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha confermato tale sua posizione, stabilendo che, ai fini delle imposte sui redditi, soggetto passivo d’imposta è anche il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero, abbia, per la maggior parte del periodo d’imposta, stabilito in Italia il suo domicilio, inteso, indipendentemente dalla relazione fisica con il luogo, quale sede principale dei suoi affari, interessi economici e relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi ed a prescindere dall’iscrizione del soggetto all’A.i.r.e. (cfr. Cass. 678/15, 29576/11).

Diviene, quindi, tema di accertamento fattuale il riscontro della concreta ricorrenza di uno dei criteri di collegamento territoriale (alternativi e non concorrenti) normativamente prescritti ai fini dell’assoggettamento ad imposizione.

Nel caso di specie, il Fisco aveva riscontrato che il domicilio del soggetto accertato, nell’accezione sopra riportata, non poteva che essere in Italia, ancorché questi fosse residente anagraficamente all’estero, atteso che nel territorio dello Stato abitava la sua famiglia, i suoi figli avevano frequentato le scuole e lo stesso soggetto possedeva proprietà immobiliari ed aziende; inoltre, uno degli immobili era stato da questi assicurato come “dimora abituale” e risultavano, infine, diversi conti correnti in Italia a lui intestati, nonché il sostenimento sempre in Italia di diverse spese. D’altra parte, nello Stato estero dove il soggetto asseriva di vivere non vi era alcun immobile abitativo nella sua disponibilità ed, infatti, la residenza era stata fissata presso la sede di una sua azienda ubicata in tale Stato estero.

 

Insomma, tutti i prefati elementi circostanziali hanno convinto i giudici che la sede effettiva degli interessi economici, personali e relazionali del soggetto fosse in Italia e, pertanto, la sua residenza fiscale doveva essere individuata in Italia, rimanendo, così, questi assoggettato all’imposizione italiana ai fini delle imposte sul reddito. Peraltro, nello specifico caso, il Fisco aveva ricostruito la sua posizione fiscale avvalendosi delle indagini finanziarie.

Si ricorda, da ultimo, che, secondo l’Amministrazione finanziaria, deve considerarsi fiscalmente residente in Italia un soggetto che, pur avendo trasferito la propria residenza all’estero e svolgendo la propria attività fuori dal territorio nazionale, mantenga il centro dei propri interessi familiari e sociali in Italia.

Tale circostanza si concretizza, ad esempio, nel caso in cui la famiglia dell’interessato abbia mantenuto la dimora in Italia durante l’attività lavorativa all’estero o, comunque, nel caso in cui emergano atti o fatti tali da indurre a ritenere che il soggetto interessato abbia quivi mantenuto il centro dei suoi affari ed interessi (circ. 9/E del 2001, § 2.2).

5 giugno 2015

Alessandro Borgoglio