Notifica eseguita dal Fisco valida in giudizio soltanto con esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata

l’omissione della notifica della cartella costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato, con il quale si inizia la procedura di espropriazione forzata

La notifica eseguita da Equitalia è valida in giudizio soltanto previa esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata. La Suprema Corte con la sentenza n.9246/2015 ha affermato che la prova del perfezionamento dell’avvenuta notifica è assolta con la produzione dell’avviso di ricevimento senza che sia necessario produrre copia della cartella di pagamento.

Notifica atti tributari

La notifica degli atti processuali tributari è disciplinata dal combinato disposto degli articoli dagli. 16, comma 2, del D.Lgs n. 546/1992 e dall’art. 137 e ss. del Cpc, Il predetto art. 16 richiama l’art. 60, comma 1, lett. a), del Dpr n. 600 del 1973, prevedendo che l’attività di notifica può essere eseguita, oltre che a mezzo dell’ufficiale giudiziario, anche a mezzo di messo comunale o messo speciale autorizzato dall’amministrazione procedente, il quale pone in essere le medesime forme attuate dall’ufficiale giudiziario.

In modo alternativo al sistema di notifica c.d “brevi manu” (se non eseguita a mani proprie la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario), la notifica può effettuarsi a mezzo del servizio postale attraverso la spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. L’art. 140 Cpc prevede, altresì, che in caso di “irreperibilità”, incapacità o rifiuto a ricevere da parte del destinatario dell’atto, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove sarà eseguita la notifica, dandone notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Nella fattispecie in esame il contribuente proponeva ricorso al giudice ordinario avverso il pignoramento presso terzi per crediti di natura tributaria (notifica di alcune cartelle di pagamento) che veniva respinto. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte si è soffermata preliminarmente sul riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e tributario affermando che:

– sono impugnabili dinanzi al giudice tributario gli atti propedeutici all’esecuzione; cartella di pagamento ed avviso di mora e il relativo procedimento è disciplinato dal D.Lgs n. 546/1992;

-sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario gli atti dell’esecuzione: atto di pignoramento ed atti successivi e il relativo procedimento è disciplinato dagli artt. 617 c.p.c. nonché dal comma 2 dell’art. 57 del Dpr n. 602/73.

In tema di riscossione delle imposte è stato affermato il principio secondo cui, atteso che la formazione della pretesa tributaria è assicurata attraverso una serie di atti al fine di assicurare il diritto alla difesa garantito costituzionalmente, l’omissione della notifica della cartella, atto presupposto, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato ossia il pignoramento, con il quale si inizia la procedura di espropriazione forzata. L’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento è ammissibile dinanzi al giudice ordinario, anche qualora ne sia fatta valere la nullità per omessa notificazione della cartella di pagamento, con la conseguenza che in questo caso il giudice dovrà verificare solo il difetto di notifica per pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (Cass S.U. n. 5791/2008; n. 14861/12)

La cartella esattoriale può essere notificata ex art. 26 del Dpr n. 602/1973, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con spedizione postale del plico al domicilio del destinatario (Cass n. 6395/2014). Non è, quindi, richiesto che l’agente della riscossione produca l’originale o la copia della cartella di pagamento e che fornisca la prova del contenuto del plico spedito con raccomandata.

L’importante principio espresso per il caso di specie è che “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, del dpr n. 602/1972, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolto mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione”.

In tema di notifica eseguita dal concessionario si segnala la sent. n. 16915/2014 della CTP di Roma da cui emerge che lo stesso concessionario è abilitato alla notifica della cartella, a mezzo raccomandata, senza “l’intermediazione” del messo notificatore e che eventuali vizi della notifica vengono sanati dalla presentazione del ricorso. La prova dell’avvenuta notifica avviene con la produzione in giudizio quanto meno di copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata, non essendo ammissibile la produzione di mezzi equipollenti (Cfr. CTP di Bari n. 3150/2015).

La notifica in ambito tributario è disciplinata dagli artt. 137 e ss. del Cpc, così come previsto dall’art. 16, c. 2, del D.lgs n. 546/1992. Tale ultima norma richiama l’art. 60, c. 1, lett. a, del Dpr n. 600 del 1973, prevedendo che l’attività di notifica può essere eseguita, oltre che a mezzo dell’ufficiale giudiziario, anche a mezzo di messo comunale o messo speciale autorizzato dall’amministrazione procedente, il quale pone in essere le medesime forme attuate dall’ufficiale giudiziario.

La Suprema Corte ha affermato che in tema di azioni esecutive il concessionario deve produrre in giudizio la documentazione da cui risulta la notifica effettuata nelle mani del curatore fallimentare non essendo sufficiente la produzione del solo avviso di mora (Cass n. 20028/2013).

12 giugno 2015

Enzo Di Giacomo