Il divieto di anatocismo bancario: evoluzione giurisprudenziale

Le norme civilistiche vietano l’anatocismo (cioè il calcolo degli interessi, non solo sul capitale ma anche sugli interessi già maturati) spesso applicato nei rapporti di finanziamento bancario.

L’anatocismo bancario

anatocismo bancarioPer Anatocismo s’intende la prassi bancaria in forza della quale gli interessi maturati sul saldo debitore, generalmente a cadenza trimestrale, vengono capitalizzati, ossia riportati a capitale.

Così facendo, gli interessi “capitalizzati” nel trimestre precedente producono, allo scadere del trimestre successivo, a loro volta interessi che vanno a capitalizzarsi sul saldo finale, e così via, in una spirale senza fine.

La capitalizzazione trimestrale delle competenze comporta l’aumento del debito sul c/c accentuando il saldo negativo per il trimestre successivo.

Le spese e gli interessi passivi maturati in un trimestre vengono propriamente considerati come nuovo capitale a debito del cliente.

L’anatocismo generato nei conti correnti e nei mutui concorre all’aumento del TAEG e del TEG.

Il costante addebito degli interessi anatocistici, negli anni, può portare al superamento del tasso soglia usura nel conto corrente, rendendo illegittime le richieste della banca.

L’anatocismo in dottrina

L’anatocismo, secondo la dottrina, è il passaggio di interessi scaduti a capitale e la produzione, da parte di questi, di ulteriori interessi.

Ad esempio, secondo Messineo (Manuale di diritto civile e commerciale, III, Giuffrè, 1959, p.36),

Si chiama anatocismo (dal greco anatokismos = interessi degli interessi), il fatto che interessi già scaduti (ossia maturati) diventino bene-capitale (si capitalizzino) e, come tali, siano suscettibili di produrre interessi a loro volta (c.d. interessi composti)”.

“Colombo, L’anatocismo, Giuffrè, 2007, p. 2”, ha evidenziato che da nessuna parte si è detto che è possibile inferire che l’art. 1283 c.c. muti la natura giuridica degli interessi in capitale:

  • Ed invero, occorre sottolineare come la stessa lettera dell’art. 1283 c.c. chiarisca che per anatocismo si deve intendere la sola produzione di interessi sopra gli interessi, senza che con ciò si abbia necessariamente a determinare un meccanismo di confusione tra questi e la somma capitale su cui essi sono maturati: detto altrimenti, l’anatocismo di per sé non è idoneo a determinarne una modifica della natura giuridica, giacché essi sempre interessi rimangono, con l’ulteriore e decisiva conseguenza che la disciplina loro applicabile risulterà essere sempre, per l’appunto, quella degli interessi. Quindi un punto fermo che bisogna tenere è che l’anatocismo non muta la natura giuridica degli interessi, che restano tali e non diventano capitale.

Tracce dell’istituto si rinvengono nel Code Napoleon del 1804. Il Regio Decreto 16 Marzo 1942, n. 262 – Approvazione del testo del Codice Civile (G.U., n.79 del 04.04.1942 ) è ancora oggi il punto di partenza per quanto riguarda l’anatocismo, previsto dall’art.1283 c.c., per il quale

«in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si interessi scaduti almeno per sei mesi».

  • La capitalizzazione degli interessi (C.D. ANATOCISMO), in base all’art.1283 c.c., è consentita solo:
  1. nei casi di una domanda giudiziale, e in tal caso deve prendere data dal giorno di questa. Si verifica quando si arriva al decreto ingiuntivo da parte del Giudice. Il magistrato in questo caso può riconoscere che il debito da pagare sia comprensivo anche degli interessi maturati fino a quel momento e quindi che dal momento del decreto ingiuntivo questi interessi concorrono a maturare ulteriori interessi;
  2. nei casi di una convenzione posteriore, alla scadenza degli interessi, intercorsa fra creditore e debitore. Si verifica se, alla scadenza di un debito con i relativi interessi, banca e cliente si accordano per un ulteriore dilazione di tempo per il pagamento. Viene calcolata la somma tra il debito ed i relativi interessi scaduti e questo importo diventa il nuovo capitale prestato su cui possono maturare nuovi interessi;
  3. inoltre, si deve trattare di interessi dovuti almeno per sei mesi.

Il legislatore del Codice Civile del 1942, al fine di scongiurare il pericolo che gli interessi divengano usurari, ha permesso la “capitalizzazione” degli interessi soltanto nei casi previsti dall’art.1283 c.c. o condizionandola alla sussistenza di usi contrari (usi normativi, che spesso non sono presenti nei rapporti bancari).

L’effetto di tale procedura è quello di trasformare le competenze maturate nel periodo in nuovo capitale a debito. E’ evidente che così facendo il debito capitale del cliente aumenta costantemente nel corso dell’anno mentre l’eventuale credito, fino a giugno 2000, di regola, si incrementava solamente al termine dell’anno.

Divieto di anatocismo

Le clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari sono oggi nulle, ed improduttive di ogni effetto, per violazione del disposto di cui agli artt. 1283 c.c. (anatocismo), 2697 c.c. (onere della prova) e 1418 c.c. (nullità dl contratto).

La Corte di Cassazione (Sezione I, 16 marzo 1999 n. 2374) ha limpidamente statuito:

… E’ nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente a oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché; essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi“.

A rafforzare tale orientamento la Cassazione a SS.UU. con sentenza n. 21095 del 4/11/2004 e con sentenza nr. 24418/2010, ha riconosciuto l’illegittimità dell’anatocismo in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo.

Fino al 1999 la giurisprudenza interpretava la locuzione «in mancanza di usi contrari» dandole un valore sostanzialmente negoziale. Dopo il 1999, tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta a modificare l’indirizzo, specificando che

«gli usi contrari, suscettibili di derogare al precetto di cui all’art.1283 c.c., sono non i meri usi negoziali ex art. 1340 c.c. ma esclusivamente i veri e propri usi normativi di cui agli artt.1 e 3 Disp. Prel. c.c., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo) ma giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell’ordinamento giuridico» (Cass., Sez. III, nr.3096 del 30/03/1999, e nr.2374 del 16/03/1999).

L’art.7, 3^ comma, Norme Bancarie Uniformi (n.b.u.) prevedeva che

“gli interessi dovuti dal correntista all’azienda di credito salvo patto contrario si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”.

Gli “usi” di cui all’art. 1283 c.c. sono, dunque, esclusivamente quelli normativi, ex lege.

Quanto affermato, ha trovato suggello in una prima storica sentenza in cui la Corte di Cassazione, Sezione I, 16 marzo 1999 n. 2374, ha limpidamente statuito:

  • “E’ nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente a oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi”;
  • «gli interessi scaduti non possono produrre interessi altri interessi ogni trimestre: al contrario di quanto sostenuto dagli istituti di credito non esiste un uso normativo che autorizzi il cd. anatocismo al di fuori dei limiti imposti dalla legge. È quindi nulla l’eventuale clausola inserita dalla banca nel contratto e fatta sottoscrivere al cliente».

Uniformatasi la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, la Corte di Cassazione a SS.UU., con sentenza n.21095 del 04.11.2004 e con sentenza n.24418/10, ha riconosciuto l’illegittimità dell’anatocismo in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all’art.1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo.

Riguardo al tempo della nullità della clausole trimestrali, poi, le sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 4/11/2004, n.21095) hanno stabilito che

«le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dal correntista devono considerarsi nulle anche se contratte prima dell’orientamento giurisprudenziale che nella primavera del 1999 ne ha negato la legittimità».

In sostanza, la Corte ha attribuito valore retroattivo all’inesistenza dell’uso normativo della capitalizzazione trimestrale degli interessi.

La Cass. SS.UU. con la citata sentenza n. 21095 del 04.11.2004, ha affermato l’illegittimità degli addebiti bancari per anatocismo anche per il passato.

Secondo la Cassazione le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori precedenti al 1999 non sono mai state rispondenti ad uno uso normativo, bensì solo ad un uso negoziale e quindi sono da considerarsi in contrasto con il principio contenuto nell’art.1283 c. c.

La conforme giurisprudenza, di fatto, vuole sottolineare che il calcolo trimestrale degli interessi anatocistici, essendo imposto attraverso moduli e formulari costituisce, o può costituire una sorta di clausola vessatoria nei confronti del contraente più debole. Il rischio è, infatti, che le banche applichino tassi diversi a seconda che esse stesse siano debitori o creditori (Decr. Trib. Grosseto, 3/07/2006, n. 1435).

La Cassazione, con la Sent. N.9127, depositata il 06.05.2015, ha affermato che l’anatocismo è vietato anche annualmente. Secondo la Cassazione l’anatocismo è “una pratica arbitraria“.

L’anatocismo bancario è una pratica vietata indipendentemente dal periodo in cui vengono capitalizzati gli interessi a debito, che siano essi annuali o trimestrali.

Nel caso di specie, la Corte ha dato ragione ad un correntista che aveva aperto un contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria, in seguito, si era visto recapitare una ingiunzione di pagamento da parte della banca con sorte capitale di un milione di euro.

La Corte non ha dato ascolto alle rimostranze della banca, che aveva invocato la consuetudine secondo cui era considerata implicita la sussistenza di usi normativi che legittimavano la capitalizzazione annuale degli interessi passivi nel contratto di apertura di credito.

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, tale giurisprudenza va smentita poiché non sussistono norme ad hoc, ma nella realtà storica non si rileva alcuna consuetudine o uso alla capitalizzazione annuale degli interessi debitori, decretando, quindi, l’arbitrarietà di tale pratica.

Le banche hanno imposto questa capitalizzazione al cliente e poi si sono giustificate che questi erano gli “usi”, mentre era solo convenienza delle banche.

In pratica

il correntista può avere la restituzione degli interessi anatocistici (applicazione di interessi su interessi). L’anatocismo bancario è presente su tutti i rapporti di conto corrente affidati aperti prima del luglio del 2000.

Qualora il conto sia stato aperto prima del luglio 2000 è possibile che venga riconosciuto, come da giurisprudenza prevalente, anche l’anatocismo post 2000 qualora la banca non abbia fatto sottoscrivere un nuovo contratto che pattuisca la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori (c.d. clausola di reciprocità).

La legge 27/12/201, nr.147, all’art.1, comma 629, dal 2014, modificando l’art.120 TUB – D.Lgs. nr.385/1993, dal 2014, ha stabilito che l’anatocismo è vietato.

Infatti, al 2′ comma, lettera b), stabilisce:

gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

L’art.120, 2^ c., del D.Lgs. 385/1993 (Comma aggiunto dall’art. 25, D.Lgs. 342 del 04.08.1999), prevedeva che

Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

Il CICR con la Circolare del 09 febbraio 2000 ha previsto la clausola di reciprocità nel calcolo degli interessi, stabilendo che gli interessi creditori e quelli debitori siano trattati allo stesso modo. La delibera ha disposto l’adeguamento del settore del credito con i programmi informatici al pari trattamento entro la data del 30 giugno 2000 e la decorrenza della capitalizzazione degli interessi parimenti trattati dal 01.07.2000, per cui l’effetto relativo si è verificato alla chiusura trimestrale del 30 settembre 2000.

Le banche hanno usato la delibera del CICR del 09/02/2000, per scoraggiare la clientela a prendere iniziative contro di esse. Affermavano infatti che, a seguito di detta delibera, l’anatocismo non viene più applicato, perché viene capitalizzato anche l’interesse attivo. A prima vista l’affermazione potrebbe sembrare giusta; in realtà le sole spese addebitate fagocitano interamente gli interessi creditori, che di fatto non si capitalizzano mai, mentre resta, e pesa sul conto, l’ANATOCISMO degli interessi passivi, che va calcolato.

L’art.1283 C.C. in materia di anatocismo vietava fin dal 1942 la pratica della Capitalizzazione composta degli interessi.

Nella prassi invece, per circa mezzo secolo, dal dopoguerra fino al 2000, gli istituti bancari hanno applicato la capitalizzazione trimestrali degli interessi bancari sui conti a debito. Durante questi 50 e rotti anni peraltro anche la giurisprudenza ha sempre avallato questa prassi non rilevando alcun contrasto con l’art.1283 c.c..

È da ritenere che secondo la legge si deve applicare il regime di capitalizzazione semplice, secondo cui gli interessi sono calcolati sempre sul debito iniziale (citato art.821, 3^ c. sopra citato). Quando gli interessi sono contabilizzati costituiscono un “monte interessi” a parte, non confluiscono nel capitale iniziale. L’anatocismo applicato sul conto corrente viola sempre la legge.

La clausola di reciprocità va riferita alla periodicità dei soli conteggi concernenti la liquidazione delle competenze. Gli interessi calcolati, per legge, non possono produrre altri interessi. Essi costituiscono un monte a se che sono pagati dal cliente con la prima operazione di versamento nel conto.

Il Tribunale Milano 03 aprile 2015 – Pres. Laura Cosentini – Est. Ferrari – Conto corrente – Interessi – Anatocismo – Art. 120 T.U.B. – Clausole anatocistiche applicate dal 01/01/2014 – Illegittimità – Ripetizione dell’indebito, ha affermato che:

La modifica dell’art. 120 TUB introdotta dalla legge n. 147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014) ha posto il divieto di anatocismo nei rapporti bancari, introducendo una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall’art.1283 c.c. Ne deriva che dall’entrata in vigore di tale legge non è più consentita, nell’ambito dei rapporti bancari, alcuna prassi anatocistica, posto pure che il mancato intervento di normazione secondaria a opera del C.I.C.R. non potrebbe comunque essere ritenuto rilevante in proposito. Ne deriva, altresì, il diritto del cliente di ripetere le somme per tale titolo addebitategli in conto nel periodo successivo all’1 gennaio 2014.

Il Tribunale Milano 25 marzo 2015 – Pres. Laura Cosentini – Est. Silvia Brat. – Conto corrente – Interessi – Anatocismo – Art. 120 T.U.B. – Clausole anatocistiche applicate dal 01/01/2014 – Illegittimità – Ripetizione dell’indebito, ha affermato che:

L’art. 120 TUB, come modificato dalla legge n. 147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014), esclude l’anatocismo dai rapporti bancari; dal testo della norma non emerge, inoltre, alcuna forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo al successivo intervento regolamentare del C.I.C.R., pur dalla norma medesima richiamato. La scelta, che sia stata fatta dalle banche, di mantenere in essere delle clausole contrattuali superate dall’intervento abrogativo del legislatore concreta una condotta omissiva contraria alla correttezza dovuta nei rapporti contrattuali ed evidenziata proprio dal disallineamento rispetto al testo di legge; d’altro canto, la perdurante applicazione di tali clausole porta al cliente il diritto di ripetere le somme così addebitategli in conto per il periodo successivo all’1 gennaio 2014.

In un articolo di aprile 2015, Roberto Marcelli, ha sottolineato che l’anatocismo è definitivamente tramontato, con la duplice ordinanza del Tribunale di Milano, sopra citata, viene sancita l’illegittimità degli interessi sugli interessi maturati dal 01 gennaio 2014. Il dato normativo, previsto dall’art.1, comma 629, della legge n. 147/13 – precisa l’Ordinanza – è lapidario là dove precisa che gli interessi non possono produrre ulteriori interessi.

L’Ordinanza precisa altresì che non è condivisibile il parere espresso dalla Banca d’Italia, che ha escluso l’immediata precettività della norma e ne ha subordinato l’applicabilità ad un intervento di normazione secondaria ad opera del CICR. Una norma regolamentare non può procrastinare l’entrata in vigore di una disposizione di legge, che non contempla alcuna forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo ad un successivo intervento del CICR.

Pertanto, si impone agli istituti di credito l’obbligo di astenersi dal porre in essere comportamenti accertati come antigiuridici.

Come emerge dall’ordinanza del Tribunale di Milano, basta quanto previsto dalla legge 147/13 senza dover aspettare la delibera del CICR:

la norma tecnica di carattere secondario non può derogare alla fonte primaria. Nessuna specificazione tecnica di carattere secondario può limitare portata o decorrenza del divieto, pena ammettere che una norma primaria possa essere derogata da una disposizione subordinata.

Leggi anche
Anatocismo bancario e criteri di calcolo degli interessi dei conti correnti
Usura su conto corrente: interessi ultralegali, commissione massimo scoperto e anatocismo
Anatocismo bancario: come orientarsi tra comunicazioni e moduli

11 giugno 2015

Antonino Pernice