Anatocismo bancario: come orientarsi tra comunicazioni e moduli

tanti lettori hanno avuto dubbi sui prospetti che hanno dovuto firmare presso le loro banche per aggiornare la liquidazione degli interessi alle novità in tema di anatocismo: chiariamo i dubbi e vediamo come cambia il rapporto cliente- banca. A cura di Daniele Marrone.

Il nuovo articolo 120 del TUB (Testo Unico Bancario), nella sua nuova formulazione attuata con il decreto d’urgenza n. 343 del 3 agosto 2016, al comma 2 dispone che

“gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati”.

Il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio), le cui funzioni di Presidente sono poste nelle mani del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sintetizza in tre semplici punti il senso di tale disposizione:

  1. Vietare che gli interessi debitori maturati producano ulteriori interessi salvo quelli moratori;

  2. Rimandare al Codice Civile i termini di applicazione di questi ultimi.

  3. Uniformare la periodicità, non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

Quando bisogna pagare gli interessi a debito dovuti alla banca per gli affidamenti utilizzati?

anatocismo bancarioSalvo che il contratto preveda accordi diversi in favore del cliente, questi diventano esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati e quindi, computati.

Il legislatore, nella calura dell’estate 2016, ha lavorato di fioretto: gli interessi debitori diventano “esigibili” il 1° marzo e non possono essere “addebitati” senza l’autorizzazione (revocabile in ogni momento) del cliente.

Il sistema bancario italiano ha intrapreso due diversi percorsi nel rispetto della normativa:

  • Nei nuovi contratti stipulati, ha preventivamente inserito l’autorizzazione all’addebito degli interessi nel medesimo momento in cui sono computati.

Gli interessi diventano quota capitale al 31/12 e il sistema procede, di fatto, senza particolari variazioni rispetto al passato.

  • Per i contratti in essere, ha invitato la clientela a sottoscrivere un modulo di addebito per evitare il rischio, al 1° marzo del (famoso) anno successivo il rischio di messa in mora per non aver provveduto al pagamento degli interessi calcolati al 31/12.

La stessa delibera del CICR richiama, all’art. 5, secondo comma, l’art. 117, primo comma, del TUB che dispone “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”.

Tale dettato prevede che le banche italiane ricevano una specifica autorizzazione prima di poter procedere ad addebitare, il 1° marzo, autonomamente, gli interessi passivi computati.

Cosa succede se il 1 marzo, non avendo autorizzato l’addebito (e trovando la coda allo sportello), non si pagano gli interessi debitori?

L’art. 120 del TUB vieta l’anatocismo per gli interessi debitori escludendo, da tale disposizione, gli eventuali interessi di mora.

La delibera del CICR conferma che agli interessi moratori si applichino le disposizioni del codice civile” (art. 1224 e 1284).

Il 1° marzo le banche addebiteranno gli interessi per i quali è stata sottoscritta l’autorizzazione da parte dei clienti e, in teoria, potrebbero iniziare a sollecitare sia il pagamento degli interessi debitori dovuti che dei relativi interessi di mora.

La firma del modulo di autorizzazione all’addebito degli interessi, nella sostanza, non modifica nulla (e forse, non ha senso modificare nulla) rispetto al passato: gli interessi a favore del cliente e della banca maturano con la medesima frequenza (annuale) e, al 31/12 la banca riconosce gli interessi attivi (è obbligata) e, contestualmente, addebita gli interessi passivi (se autorizzata, per iscritto, dal cliente).

Molto probabilmente, considerando i tassi attuali da “potenza con esponente negativo”, questa soluzione è quella dotata di maggiore buon senso.

20 gennaio 2017

Daniele Marrone

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