Voluntary disclosure: importanti anticipazioni della circolare dell'Agenzia Entrate

I contribuenti e i consulenti interessati alla voluntary disclosure sono in attesa della circolare applicativa dell’Agenzia delle entrate; pian piano stanno uscendo anticipazioni sulle posizioni dell’Agenzia stessa: facciamo il punto sulla situazione

La tanto agognata circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla procedura di Voluntary Disclosure dovrebbe essere pubblicata entro la fine della settimana, lo ha affermato la Dott.ssa Emiliana Bandettini Direttore centrale aggiunto accertamento Agenzia delle Entrate – Roma, nel corso di un interessante convegno a Lugano organizzato dalla Camera di Commercio Italiana per la Svizzera.

Era presente al convegno anche il Direttore Vicario dell’Agenzia delle Entrate, Dott. Eduardo Ursilli e il Dott. Antonio Martino, Responsabile UCIFI, l’ufficio che sarà chiamato a coordinare l’intera procedura.

Una così nutrita presenza da parte dell’Ade ha consentito di affrontare alcuni temi spinosi che saranno poi oggetto della imminente circolare. Eccoli riassunti per punti. Ovviamente si tratta di posizioni non ancora ufficializzate ma, visto l’autorevolezza di chi le ha espresse, meritano comunque un’attenta considerazione.

  • L’Agenzia istituirà di concerto con gli ordini professionali un osservatorio permanente sui temi della Voluntary Disclosure almeno fino all’esame dell’ultima pratica presentata e ciò permetterà un miglioramento continuo della conoscenza e della capacità nell’affrontare i più disparati casi che i funzionari saranno chiamati ad affrontare.

  • Terminata la procedura di Voluntary Disclosure, l’Agenzia delle Entrate assumerà 900 nuove risorse qualificate per intensificare i controlli sia sulle istanze presentate che su chi ha preferito non aderire.

  • La presenza di redditi non dichiarati emersi successivamente al perfezionamento della procedura invaliderà la procedura solo se detti redditi sono connessi ed influiscono nella determinazione del quantum della Voluntary Disclosure. In pratica il commerciante che ha aderito alla Voluntary Disclosure a cui viene contestata la mancata emissione di scontrini, anche negli anni della Voluntary Disclosure, non perde i benefici della Volunttary Disclosure (mentre dovrà ovviamente pagare imposte e sanzioni su quanto accertato).

  • Non solo i contestatari dei conti esteri non dichiarati in RW, ma chiunque ne avesse la disponibilità (delegati) dovranno presentare la Voluntary Disclosure. Le sanzioni saranno comunque calcolate sull’intero importo e riproporzionate in base ai soggetti. Non vi sarà alcuna duplicazione di imposta: 1.000.000,00 di euro per 5 anni in Svizzera costerà sempre il 2,5% indipendentemente dagli aventi diritto ad operare sul conto, ma tutti dovranno presentare istanza.

  • Se il conto Svizzero è detenuto da una società interposta a Panama il contribuente potrà accedere alla Voluntary Disclosure con i benefici previsti per la Svizzera (e non applicare le ben più gravose regole di Panama). In pratica vale il luogo effettivo delle disponibilità.

  • La presenza di avvisi di accertamento, verbali, questionari inibisce la Voluntary Disclosure solo per l’anno e per l’imposta a cui è riferita. Se ho un PVC per Iva 2013 posso presentare Voluntary Disclosure per gli altri anni e per il 2013 per tutti i tributi del 2013 esclusa l’IVA.

  • La segnalazione per operazione sospetta ai fini dell’antiriciclaggio va fatta solo per i reati non coperti dalla Voluntary Disclosure.

  • Le opere d’arte entrano nella Voluntary Disclosure: rileva l’anno di acquisizione e il valore normale.

Significativa anche la frase con cui il Dott. Martino ha aperto il proprio intervento: e con cui possiamo chiudere questo articolo e ogni discussione sulla convenienza di aderire alla porcedura: “la Voluntary Disclosure è una proposta che non si può rifiutare”.

10 marzo 2015

Alessandro Mattavelli