La qualifica di amministratore comporta l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps ed all’Inail, se l’attività svolta rientra tra quelle indicate dall’art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché il pagamento dei relativi contributi, a prescindere dal fatto che l’amministratore stesso sia già iscritto, in qualità di socio attivo.
L’iscrizione all’Inps ed i contributi
L’art. 12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, fornendo l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha chiarito che risulta compatibile la doppia iscrizione Inps: gestione commercianti, ovvero artigiani, e gestione separata.
In particolare, la legge afferma che l’iscrizione alla gestione separata Inps può essere complementare a quella in essere nella gestione a cui il soggetto è iscritto in relazione all’altra attività lavorativa.
Ne consegue che, ad esempio, il socio amministratore di una società, operante nel settore del commercio, che presta anche attività lavorativa, deve:
- essere iscritto solo alla gestione separata, di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, per il compenso quale amministratore, se l’attività specificamente commerciale non è abituale e prevalente;
- essere iscritto sia alla gestione dei commercianti che a quella separata, se l’attività commerciale prestata ha i caratteri dell’abitualità e Diventa, pertanto, necessaria un’attenta analisi dei requisiti di “abitualità e prevalenza” che connotano l’obbligo assicurativo nella gestione di competenza.
Domanda di iscrizione
Gli amministratori, i cui compensi sono soggetti al contributo Inps – gestione separata, devono presentare domanda di iscrizione alla sede Inps territorialmente competente, preferibilmente all’atto della nomina, ovvero entro la data di attribuzione dell’eventuale compenso.
La domanda, presentata utilizzando il modello unificato di domanda di iscrizione alla Gestione Separata (cod. SC04), deve riportare:
- i dati anagrafici;
- il codice fiscale;
- la residenza;
- la tipologia di attività svolta;
- la data di inizio attività;
- la dichiarazione di responsabilità.
Nell’ipotesi in cui l’amministratore svolga tale carica per più società operanti in sede diverse, occorre spedire una sola domanda di iscrizione.
Pagamento dei contributi
Nelle collaborazioni coordinate e continuative, e figure assimilate, il contributo Inps è a carico dell’amministratore per un terzo e a carico della società committente per due terzi.
L’obbligo di versamento compete interamente alla società committente, la quale provvede anche al pagamento della quota a carico dell’amministratore, che viene trattenuta all’atto della corresponsione del compenso.
Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.
Tale modello deve riportare i seguenti dati:
- codice sede: codice della sede Inps competente in base all’ubicazione della sede/filiale del committente che effettua i versamenti contributivi;
- causale contributo: C10 (Contributi dovuti per soggetti non titolari di pensione e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi) o CXX (Contributi dovuti per soggetti titolari di pensione e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi);
- matricola INPS/codice INPS/filiale azienda: nella forma CAP (5 caratteri numerici), comune (nei restanti 12 caratteri del campo);
- periodo di riferimento “da”: mese ed anno di erogazione del compenso, espresso nella forma “mmaaaa”;
- periodo di riferimento “a”: nessun dato;
- importi a debito versati: importo dei contributi che si versano;
- importi a credito compensati: nessun dato.
Diversamente, nell’ipotesi in cui l’amministratore sia iscritto anche alla gestione dei commercianti o degli artigiani, i contributi devono essere versati dall’amministratore stesso.
L’iscrizione all’Inail ed i premi
Con l’introduzione dell’art. 5, del D.Lgs 23 febbraio 2000, n. 38, è stato esteso l’obbligo assicurativo a tutti gli amministratori che intrattengono un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che prestano una delle attività rischiose previste dall’art. 1, del D.P.R. 1124/1965, citato. In particolare, tale disposizione prevede l’iscrizione Inail per le persone che
“siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l’impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.
L’obbligo dell’assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all’esercizio dell’industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento”.
L’assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrono le ipotesi precedenti per le persone che sono addette ai lavori riportati nella tabella seguente.
ATTIVITÀ CHE PREVEDONO ISCRIZIONE OBBLIGATORIA |
Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sul le strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo |
Di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all’interno o all’esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti indicati in precedenza |
Di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi d’acqua, compresi, nei lavori di
manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria |
Di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine |
Di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio |
Di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell’acqua, dell’energia, elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini |
Di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali |
Per l’esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali |
Per l’esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché di posteggio anche all’aperto di mezzi meccanici |
Di carico o scarico |
Della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all’art. 34 del R.D.L. 2207/1923, concernente norme per la navigazione aerea |
Della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura |
Di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonché ai lavori relativi all’esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 125° C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti |
Di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse |
Degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie |
Delle concerie |
Delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche |
Delle miniere, cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito |
Di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi |
I costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad operazioni di recupero di essi o del loro carico |
Dei pubblici macelli o delle macellerie |
Per l’estinzione di incendi, eccettuato Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Per il servizio di salvataggio |
Per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca |
Per il servizio di nettezza urbana |
Per l’allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli acquari |
Per l’allestimento, la prova o l’esecuzione di pubblici spettacoli, per l’allestimento o l’esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei
locali cinematografici e teatrali |
Per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5) dell’art. 4 |
In relazione all’obbligo di iscrizione Inail sono stati forniti dei chiarimenti con la Circolare Inail n. 22/2002, in parte rivisti con la successiva Circolare Inail n. 66/2008.
Tali Circolari hanno delineato delle fattispecie di soci ed amministratori, evidenziando il collegato obbligo assicurativo.
FATTISPECIE E COLLEGATO OBBLIGO ASSICURATIVO | |
Fattispecie | Precisazioni in merito all’obbligo assicurativo |
Socio addetto ad opere manuali | L’obbligo assicurativo per il socio di società impegnato ad effettuare prestazioni di opera manuale sussiste a prescindere dal fatto che l’attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o meno |
Socio- Sovrintendente |
L’obbligo assicurativo per il socio di società che, in modo permanente o avventizio e senza partecipare materialmente al lavoro altrui (e, cioè, senza prestare attività manuale), sovrintende al lavoro di altri, ricorre solo nell’ipotesi in cui tale soggetto operi in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato |
Socio- Amministratore |
Il socio-amministratore che, in qualità di socio “dipendente funzionale” della società, esercita manualmente un’attività rischiosa è da assicurare. In presenza di attività già assicurata in relazione alla qualità di socio, non rileva lo svolgimento delle funzioni di amministratore. Per il socio lavoratore addetto ad attività di sovrintendenza, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo assicurativo, deve essere dimostrata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, oltre, naturalmente, all’esistenza del requisito oggettivo connesso alle attività rischiose |
Socio- Amministratore unici |
Anche il socio-amministratore-unico che presta una delle attività è tenuto all’assicurazione obbligatoria Inail purché egli:
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Socio-unico Amministratore- unico |
Allorché una stessa persona svolga attività rischiosa protetta sotto il profilo infortunistico sia in veste di socio-unico, sia di amministratore- unico, è da escludere la sussistenza dell’obbligo assicurativo, salvo verifiche in concreto dell’esistenza di un rapporto di “dipendenza funzionale” |
Amministratore non socio |
Detto soggetto è da assicurare in qualità di lavoratore parasubordinato, in presenza dello svolgimento di una delle specifiche attività rischiose. Tuttavia, va ricordato che gli incarichi svolti da ragionieri o da dottori commercialisti in qualità di amministratori di società od enti non danno luogo ad obbligo assicurativo nella forma della “parasubordinazione”, rientrando i compensi nell’ambito del lavoro autonomo |
Amministratore- unico non socio |
L’amministratore-unico che non svolge attività lavorativa in qualità di socio non è soggetto all’obbligo assicurativo. Al riguardo, in considerazione della sua peculiare posizione di vertice dell’organismo sociale, nemmeno è applicabile la tutela prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 38/2000, a meno che egli debba attenersi ad un mandato conferitogli dall’assemblea dei soci o da altri organi sociali con obbligo di riferire in ordine all’attività svolta ed in presenza dello svolgimento di una specifica attività rischiosa |
Socio co.co.co. |
I soggetti che prestano collaborazioni coordinate e continuative nell’interesse della società di cui sono soci devono provvedere all’obbligo assicurativo, allorché svolgano attività protette sotto il profilo infortunistico |
In particolare, quindi, l’Inail considera non soggetti ad assicurazione gli amministratori:
- che non sono impegnati in attività manuale;
- che non svolgono nessuna delle attività a rischio elencate in precedenza;
- liberi professionisti dottori commercialisti e ragionieri;
- professionisti che ricoprono l’incarico nell’ambito della propria professione abituale (ad esempio, gli ingegneri edili che amministrano una società di ingegneria o un’impresa edile).
Domanda di iscrizione inail
Gli amministratori obbligati all’iscrizione Inail devono provvedere all’iscrizione entro trenta giorni dalla data della nomina, tramite la compilazione dei modelli predisposti dall’Istituto in base all’attività esercitata.
Tale obbligo può essere completato anche da parte della società committente.
Gli stessi termini valgono nell’ipotesi di cessazione.
Pagamento dei premi
Alla società compete l’obbligo di provvedere al pagamento dei premi alle scadenze fissate dall’Inail ed alla denuncia di eventuali infortuni o malattie professionali.
Il premio dovuto è a carico dell’amministratore per un terzo e a carico della società committente per due terzi.
L’obbligo di versamento compete interamente alla società committente, la quale provvede anche al pagamento della quota a carico dell’amministratore, che viene trattenuta all’atto della corresponsione del compenso.
Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24. Tale modello deve riportare i seguenti dati:
- codice sede: codice della sede Inail competente in base all’ubicazione della sede/filiale del committente che effettua i versamenti contributivi;
- codice ditta;
- c.: codice di controllo;
- numero di riferimento: individua la richiesta di pagamento;
- causale: P (premio);
- importi a debito versati: importo del premio che si versa;
- importi a credito compensati: nessun dato.
12 Marzo 2015
Laura Mazzola