La comunicazione dati IVA 2015 e la compilazione pratica del modello

in vista della scadenza di lunedì prossimo (2 marzo) presentiamo un utilissimo riassunto pratico delle istruzioni per compilare la Comunicazione Dati Iva relativa al 2014

Premessa generale

Entro il 2 Marzo 2015 i titolari di partita Iva sono tenuti a presentare la Comunicazione annuale Iva per via telematica all’Agenzia delle Entrate (la comunicazione è finalizzata alla determinazione del calcolo delle risorse che ciascuno Stato membro è tenuto a destinare al bilancio comunitario come disposto dalla Direttiva CE 112/2006).

Doveva trattarsi dell’ultimo anno in quanto la Legge di stabilità per il 2015 (Legge n.190-2014) ha soppresso tale adempimento introducendo l’obbligo della presentazione della Dichiarazione Iva annuale staccata dal Modello Unico di riferimento ma, notizie dell’ultima ora, grazie al Decreto Milleproroghe (attualmente in fase di conversione in Parlamento) sembra che l’adempimento rimanga in vigore ancora per un anno.

Anche per il corrente anno tuttavia, la presentazione della Dichiarazione Iva annuale entro la data del 2 marzo 2015, esonera dalla compilazione e dall’invio della Comunicazione annuale dati Iva per il 2014.

E’ utile ricordare che la presentazione della Dichiarazione annuale IVA in forma autonoma è fondamentale per i contribuenti che intendono richiedere il rimborso IVA e per i soggetti interessati alle compensazioni orizzontali del credito IVA (utilizzo libero fino ad euro 5.000, sottoposto alla presentazione della dichiarazione Iva per importi da euro 5.000 e fino a euro 15.000 e al visto di conformità del professionista per importi di credito IVA superiori ai 15.000 euro)

ll modello può essere trasmesso esclusivamente in via telematica e le sanzioni relative all’omessa, incompleta od inesatta presentazione della comunicazione annuale dati IVA, sono previste da un minimo di 258 euro e un massimo di 2.065 euro e non è prevista l’applicazione del ravvedimento operoso per la rettifica di eventuali errori od omissioni in quanto si è in presenza di una comunicazione meramente riepilogativa e non di una dichiarazione fiscale vera e propria.

IMPORTANTE

L’omissione della comunicazione oppure l’invio con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.065,00, prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; inoltre, poiché non è possibile rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi devono essere correttamente esposti nella dichiarazione annuale Iva.

INVIO TELEMATICO DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA

L’intermediario abilitato è tenuto a consegnare al contribuente, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, l’originale della comunicazione e la ricevuta di invio rilasciata dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Tale documentazione dovrà essere conservata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.

La comunicazione si considera trasmessa tempestivamente se inviata entro il 2 marzo 2015 e scartata dal sistema telematico, a condizione che la stessa (corretta) sia nuovamente inviata entro 5 giorni lavorativi dalla data della comunicazione di scarto dell’Agenzia delle Entrate.

LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA IN FORMA AUTONOMA: RIFLESSI POSITIVI E NEGATIVI

RIFLESSI POSITIVI

Sono esonerati dall’obbligo della Comunicazione annuale dati Iva, coloro che procedono a presentare la dichiarazione Iva annuale per l’anno 2014, in forma separata, entro il 2 marzo 2015.

La presentazione della Dichiarazione IVA ha riflessi positivi in materia di compensazione dei crediti Iva utilizzando il modello F24 per un importo annuo superiore a € 5.000,00 che può essere validamente posta in essere solamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito.

Pertanto la compensazione del credito Iva derivante dall’adempimento dichiarativo dell’anno 2014, per un ammontare superiore a € 5.000,00 può costituire oggetto di operatività a partire dal 16 marzo 2015 (se la dichiarazione è presentata in Marzo entro il 16 aprile).

Si rammenta che sussiste l’onere dell’apposizione “del visto di conformità” sulla dichiarazione Iva oppure della sottoscrizione da parte dell’organo di revisione legale dei conti, se la compensazione del credito è di importo superiore a € 15.000,00.

RIFLESSI NEGATIVI

L’Agenzia delle entrate, nella circolare 25 gennaio 2011, n. 1/E, ha chiarito che la presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale Iva comporta che il versamento del saldo annuale deve necessariamente essere effettuato entro il 16 marzo 2015 in un’unica soluzione o rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima ed è pertanto preclusa la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello Unico.

Soggetti obbligati alla presentazione del modello

Con il provvedimento n.4777 del 15 gennaio 2015 sono state aggiornate le istruzioni della comunicazione annuale dati IVA relativa alle operazioni del 2014 e,in via generale,sono obbligati alla Comunicazione dei dati i seguenti soggetti:

tutti i soggetti titolari di partita IVA compresi i soggetti che adottano il Regime delle nuove iniziative produttive e i soggetti ex minimi che hanno aderito al nuovo regime semplificato di cui all’art.27 c. 3 D.L. 98-2011;

tutte le Società di Capitali e di persone indipendentemente dal volume d’affari realizzato.

Soggetti esonerati dalla presentazione del modello

I soggetti esonerati sono:

– le persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) con volume d’affari per l’anno 2014 non superiore a 25.000 euro ;

– i soggetti che presentano entro il 2 Marzo 2015 la Dichiarazione Iva autonoma;

– i soggetti che nel 2014 si trovano nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (l’esonero permane se il soggetto fuoriesce dal regime in quanto raggiunge ricavi o compensi superiori a euro 30.000 ma non a euro 45.000, mentre decade se supera ricavi o compensi nel limite massimo dei 45.000 euro); IMPORTANTE: nel secondo caso il contribuente deve inviare la Comunicazione dati Iva;

– i soggetti che hanno effettuato nel 2014 solo operazioni esenti IVA art. 10 (esempio dentista che ha svolto solo operazioni esenti); si ricorda che nel caso in cui il dentista abbia emesso una fattura per una prestazione soggetta ad IVA ovvero abbia acquistato oro industriale per una protesi tali situazioni impongono l’obbligo di adempiere alla comunicazione annuale dati IVA o alla presentazione della Dichiarazione annuale Iva;

– produttori agricoli con volume affari inferiore ai 7.000 euro;

– soggetti sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo…);

Comuni, Province, Regioni e Amministrazioni dello Stato, Enti Pubblici e le Aziende sanitarie locali;

– l’imprenditore individuale con affitto dell’unica azienda;

i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinques per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;

– i soggetti residenti in altri Stati della Ue che hanno effettuato nell’anno 2014 solo operazioni non imponibili od esenti o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;

– i soggetti che nel 2014 hanno effettuato solo operazioni escluse ovvero: cessione di tabacchi,cessione di giornali, lotto e lotterie,sale giochi);

– i soggetti con detrazione IVA forfettaria ex art. 74 ovvero: imprese che esercitano attività di intrattenimento (fatto salvo che non abbiamo optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari);

– le associazioni sportive che applicano la legge 398-91 (sempre se non superano il limite di ricavi previsto dalla Legge in euro 250.000 anni):

i contribuenti che adottano il regime super agevolato (ex minimi art. .27 D.L. 98-2011 c. 3) qualora nel 2014 abbiano realizzato un volume d’affari inferiore ai 25.822,84.

LA DETERMINAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI

Ai fini della determinazione del volume d’affari realizzato nell’anno 2014, il contribuente o soggetto passivo Iva deve necessariamente fare riferimento a quello complessivo inerente a tutte le attività esercitate, anche se gestite con contabilità separate, comprendendo nel conteggio anche l’entità complessiva delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla comunicazione dati.

LA COMPILAZIONE PRATICA DEL MODELLO

SEZIONE I – DATI GENERALI

Nella “Sezione I – Dati generali” della Comunicazione annuale dati Iva è necessario rilevare nella prima casella, l’anno di imposta cui si riferisce l’adempimento e cioè “2014” e i dati del contribuente, che riguardano:

– il numero di partita Iva del soggetto d’imposta;

– il codice dell’attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d’affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento della presentazione del modello (deve essere annotato il codice attività in relazione all’attività effettivamente esercitata – se unica – o di quella prevalente in relazione al volume d’affari che risulta conseguito nel corso dell’anno 2014, in presenza di due o più attività);

barrare la prevista casella se il contribuente ha esercitato, nell’anno 2014, più attività per le quali ha tenuto contabilità separate ai sensi dell’art. 36 del decreto Iva (tale annotazione si rende operativa anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia gestito con contabilità separate due attività una delle quali risulti, in base a specifiche disposizioni normative, esonerata dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, anche della comunicazione in argomento).

Sezione II-DATI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

La Comunicazione annuale dati IVA richiede in sostanza l’indicazione dei seguenti dati.

DATI CONTABILI OPERAZIONI ATTIVE.

– Campo CD1Rigo CD1, campo 1, indicare l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA, delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) all’interno, intracomunitarie e di esportazione, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti per le quali il contribuente si sia avvalso della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis. Nel presente campo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633 del 1972 per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell’art. 21, comma 6-bis, dello stesso decreto.

Rigo CD1, campo 2, indicare l’ammontare complessivo delle operazioni non imponibili già comprese nel campo 1 del medesimo rigo ovvero:

esportazioni e altre operazioni non imponibili, che possono concorrere alla formazione del plafond ivi comprese le cessioni di beni effettuate ai sensi dell’art. 71, nei confronti di operatori residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano. Non devono essere invece comprese le cessioni intracomunitarie che devono essere indicate nel successivo campo 4;

operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano presentato la dichiarazione di intento;

altre operazioni qualificate non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond e le operazioni rientranti nel regime del margine di cui al citato d.l. n. 41 del 1995 (beni usati…);.

Rigo CD1, campo 3, indicare l’ammontare, già compreso nel campo 1 del medesimo rigo, delle operazioni esenti di cui all’art. 10.

Rigo CD1, campo 4, indicare l’ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni già comprese nel campo 1 del medesimo rigo, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi.

Rigo CD1, campo 5, indicare le cessioni di beni strumentali già comprese nei campi precedenti.

DATI CONTABILI OPERAZIONI PASSIVE

Rigo CD2, campo 1, indicare l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta, degli acquisti all’interno, intracomunitari e delle importazioni, rilevanti agli effetti dell’IVA, compresi gli acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate o soggette a registrazione nell’anno di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’art. 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi.

Rigo CD2, campo 2, indicare l’ammontare complessivo degli acquisti non imponibili già compresi nel campo 1 del medesimo rigo ovvero:

– acquisti all’interno e importazioni effettuati senza pagamento dell’imposta, con utilizzo del plafond di cui all’art. 2, c. 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28;

acquisti all’interno oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond (nel rigo non devono essere compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili, che devono invece essere indicati nel successivo campo 4).

Rigo CD2, campo 3, indicare l’ammontare, già compreso nel campo 1 del medesimo rigo, degli acquisti all’interno esenti, delle importazioni non soggette all’imposta nonché delle importazioni di oro da investimento.

Rigo CD2, campo 4, indicare l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni già compresi nel campo 1 del medesimo rigo (vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all’art. 42, c. 1 del d.l. n. 331 del 1993 nonché quelli di cui all’art. 40, c. 2, dello stesso decreto legge);

Rigo CD2, campo 5, indicare gli acquisti di beni strumentali già compresi nei campi precedenti (si tratta dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing – i.e. macchinari, attrezzature, impianti… – e dei beni strumentali non ammortizzabili, computando l’importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso e il corrispettivo relativo all’acquisto di beni strumentali non ammortizzabili – i.e.terreni).

Rigo CD3, vanno comprese in tale rigo esclusivamente le importazioni di materiale d’oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d’argento puro, nonché le importazioni di rottami e altri materiali di recupero di cui all’art. 74, cc. 7 e 8, già comprese nel rigo CD2, campo 1, per le quali, ai sensi del art. 70, cc 5 e 6, l’imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 o 24 e dell’art. 25.

Rigo CD4, indicare l’ammontare dell’IVA esigibile, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l’esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l’imposta è diventata esigibile nel periodo di competenza, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.

Rigo CD5, indicare l’ammontare dell’IVA detratta relativa agli acquisti registrati per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento;

Rigo CD6, campo 1, indicare l’ammontare dell’IVA a debito risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai righi CD4 e CD5;

Rigo CD6, campo 2, indicare l’ammontare dell’IVA a credito risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai righi CD5 e CD4.

Anche l’acquisto di servizi generici intracomunitari ed extracomunitari per cui viene fatta l’integrazione della fattura con IVA nel primo caso e l’autofattura con IVA nel secondo caso (con doppia registrazione nel registro IVA acquisti e vendite) debbono essere indicate nel seguente modo:

-campo CD 2, campo 1 indicazione dell’imponibile;

-campo CD 4 indicazione dell’IVA a debito;

-campo CD 5 indicazione dell’IVA a credito.

Nel caso di acquisto intra-comunitario di beniper cui viene fatta l’integrazione della fattura con IVA e doppia registrazione nel registro IVA acquisti e IVA vendite:

– campo CD 2, campo 1 indicazione dell’imponibile;

– campo CD 2, campo 2 indicazione dell’imponibile già indicato nel campo precedente;

– campo CD 4 indicazione dell’IVA a debito; campo CD 5 indicazione dell’IVA a credito.

DATI NON RICHIESTI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Non vengono segnalati nella Comunicazione annuale dei dati Iva:

– i versamenti, le compensazioni, le eventuali rettifiche d’imposta o richieste di rimborso;

– non vanno indicate le operazioni escluse da IVA (art. 2 , art. 15 e fuori campo) e i dati relativi all’eventuale pro-rata IVA annuale;

– vanno indicate le operazioni effettuate in regime di reverse charge (sia nelle operazioni attive che nelle operazioni passive);

– operazioni con esigibilità differita (IVA per cassa): l’imponibile entra a far parte delle operazioni attive ma non viene indicata la relativa imposta nel rigo dell’imposta a debito (tale imposta dovrà essere indicata il prossimo anno pur in assenza del relativo imponibile);

contabilità presso terzi: nella Comunicazione dati IVA non rilevano le operazioni emesse relative al mese di Dicembre 2014 (rilevano solo per la Dichiarazione IVA annuale);

autotrasportatori: la Comunicazione dati IVA coincide con la Dichiarazione IVA annuale anche se, dal punto di vista operativo, vi è uno spostamento nella determinazione delle operazioni a debito concesso dalla normativa per tale categoria di contribuenti;

i soggetti che esercitano più attività devono presentare un solo modello di Comunicazione dati IVA ;

presenza di operazioni straordinarie (conferimenti, donazioni, successioni, fusioni e scissioni): in caso di soggetti che hanno dato vita ad operazioni straordinarie vanno presentati più moduli per i relativi periodi (si devono quindi presentare diverse Comunicazioni prima e dopo le suddette operazioni).

NOTA BENE

Al fine di determinare l’imposta dovuta o a credito non occorre tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio, come, il calcolo definitivo del pro-rata.

24 febbraio 2015

Celeste Vivenzi