Nuovo proroga per la riscossione dei tributi degli enti locali

le società agenti della riscossione potranno effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione per le entrate dei tributi dei Comuni, fino al 30 giugno 2015; in sostanza è prorogata di sei mesi l’attività in concessione per conto degli enti locali

La legge di Stabilità 2015, divenuta legge 23 dicembre 2014, n.190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, all’art. 1 , comma 642, contiene l’ennesima proroga per le società agenti della riscossione di poter effettuare l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione per le entrate dei Comuni, fino al 30 giugno 2015.

Il comma 642, intervenendo sull’articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 35 del 2013, differisce al 30 giugno 2015:

  • il termine entro cui la società Equitalia, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia s.p.a. cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate;

  • i termini previsti all’articolo 3, commi 24, 25 e 25 bis del D.L. n. 203 del 2005. In particolare il differimento riguarda:

    1. il termine fino al quale le società cessionarie di rami d’azienda relativi ad attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, possono continuare a gestire dette attività;

    2. il termine fino al quale le medesime attività, nei casi in cui non si sia proceduto alla cessione dei rami aziendali, sono gestite dalla Riscossione S.p.A. o dalle società dalla stessa partecipate;

    3. il termine a decorrere dal quale le predette società possono svolgere l’attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

Si legge nella relazione illustrativa che ha accompagnato il DDL di Stabilità 2015, che il differimento tiene conto della complessità della materia e della conseguente necessità di disporre di termini congrui per procedere ad una revisione complessiva del sistema della riscossione degli enti locali, in linea con quanto previsto nella legge delega sulla riforma fiscale (legge n. 23 del 2014).

Le norme di base della disciplina delle attività di accertamento e di riscossione

L’art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevede alla lett. b), del comma 5, che i regolamenti degli enti locali, per quanto attiene all’accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, “qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all’articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione che :

  • l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

  • la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla;

  • svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla;

4) le società miste di cui all’articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

L’art. 53, del D. Lgs. n. 446 del 1997, ha previsto l’istituzione, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

Il comma 2, del citato art. 53, stabilisce che l’esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall’albo, la revoca e la decadenza dalla gestione sono effettuate da apposita Commissione in cui è prevista una adeguata rappresentanza dell’ANCI e dell’UPI.

Il successivo comma 3, prevede che con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, “tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l’iscrizione nell’albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l’assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell’albo, alle modalità per l’iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall’albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione”.

Il riordino della riscossione delle entrate

Si ricorda che la delega riserva specifica attenzione al riordino della riscossione delle entrate degli enti locali, (articolo 10, comma 1, lettera c)). Tra i criteri di delega si segnalano, in estrema sintesi:

  • l’esigenza di assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione attraverso la revisione dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei concessionari;

  • l’emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio;

  • l’introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione dei contratti stipulati e l’allineamento degli oneri e dei costi rispetto ad un congruo parametro.

Il legislatore delegato dovrà poi assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche poste a garanzia dei contribuenti, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate a mezzo ruolo in forma diretta o con società interamente partecipate ovvero avvalendosi delle società del gruppo Equitalia, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi.

La proroga

Le disposizioni contenute nella legge di Stabilità 2015 differiscono, quindi , dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015, l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali sia :

  • per i tributi;

  • per le entrate di natura diversa di pertinenza degli enti territoriali.

Si ricorda che la disciplina vigente prevedeva che dal 1 gennaio 2015, Equitalia e le società del gruppo dovevano cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate (art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del D.L. n. 70 del 2011).

Si rammenta che, nella formulazione originaria del comma 2-ter, dell’articolo 10 del decreto-legge n. 35 del 2013, la possibilità per i Comuni di continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2013 del gruppo Equitalia, era circoscritta alla sola riscossione dei tributi.

Con la riformulazione del comma 2 ter, operata dall’articolo 53, del decreto-legge n. 69 del 2013, l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali era stata prorogata, sempre al 31 dicembre 2013, anche per la riscossione delle entrate di natura diversa dai tributi e per tutti gli enti territoriali (non solo dunque i comuni).

Quanto al termine, lo stesso inizialmente fissato al 1° gennaio 2012, era stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2012, dal decreto–legge n. 201 del 2011 e, quindi, al 30 giugno 2013 dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali.

Con l’articolo10, comma 2- ter, del DL 35/2013, si è stabilito che i comuni possono continuare ad avvalersi, per la riscossione dei tributi, dei predetti agenti della riscossione anche dopo la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013.

Da ultimo, la legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 610 della legge n. 147 del 2013) aveva ulteriormente rinviato il predetto termine dal 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2014.

12 gennaio 2015

Federico Gavioli