Legge di Stabilità 2015: commento agli emendamenti sull'armonizzazione contabile

la Legge di stabilità dovrebbe incidere anche lòe norme in tema di armonizzazione contabile, soprattutto in materia di: patto di stabilità, gestione dei crediti residui e di dubbia esigibilità

Come già annunciato dall’ANCI, a seguito dei colloqui con il Governo, la Legge di Stabilità ha già incluso gli emendamenti proposti e fatti propri dal Governo. In particolare ci si soffermerà in questo articolo nell’analizzare quelli che interessano più da vicino l’avvio dei Bilanci Armonizzati.

LE MODIFICHE ALLO STANZIAMENTO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

All’art.38 “Norme varie in materia di enti territoriali” è stato inserito il comma 3-bis che recita quanto segue:

!Al paragrafo 3.3 dell’allegato 4/2, recante «principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria» di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, dopo le parole: «e dal terzo esercizio l’accantonamento al fondo è effettuato per l’intero importo.» sono inserite le seguenti: «Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l’ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e al 55 per cento se l’ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all’85 per cento e dal 2019 l’accantonamento al fondo è effettuato per l’intero importo”.

La modifica apportata da un vantaggio agli enti locali che effettuino il primo accantonamento al FCDE nel 2015 di non inserire il 50%, così come attualmente previsto nel D.Lgs.118/2011, ma è data la possibilità di inserire un importo più basso non inferiore al 36%. Vediamo nella tabella che segue le differenze anche per gli anni successivi:

ANNI DI RILEVAZIONE

Attuali Disposizioni D.Lgs. 118/11

Percentuale pari ad almeno

Modifiche

Legge di Stabilità 2015

Percentuale pari ad almeno

Differenza

2015

50%

36%

-14%

2016

75%

55%

-20%

2017

100%

70%

-30%

2018

 

85%

+15%

2019

 

100%

+15%

PATTO DI STABILITA’

Il vantaggio del minor accantonamento ha avuto, tuttavia, come conseguenza, una modifica riguardante il patto di stabilità interno, così come attualmente disciplinato all’art.37 della Legge di Stabilità 2015 che subisce la seguenti modifiche. Per l’anno 2014 la percentuale del 14,07% resta immutata, mentre per l’anno 2015 diviene pari all’ 8,6 percento (rispetto al 7,71 percento previsto nell’originario DDL) per gli anni 2016-2017-2018 la percentuale sale al 9,15 (rispetto al 8,26 precedente).

Sempre in merito al patto di stabilità è stato inserito il seguente periodo sub lett.e):

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città, possono essere ridefiniti, entro la data del 31 gennaio 2015 e fermo restando l’obiettivo complessivo del comparto, gli obiettivi di ciascun ente di cui al presente comma, anche tenendo conto delle maggiori funzioni assegnate alle città metropolitane e dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all’esercizio della funzione di ente capofila,nonché degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali. Decorso tale termine, gli obiettivi di ciascun ente sono quelli individuati applicando le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.”

Al fine del rilevamento dell’accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità l’emendamento presentato al punto 2 dell’art.37 è previsto quanto segue “Nel saldo di cui al primo periodo rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l’anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all’anno 2015 di cui al comma 2 possono essere modificate. A decorrere dal 2016, le percentuali di cui al comma 2 sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità nell’anno precedente.”

La nuova normativa prevede, sempre in merito al patto di stabilità, una facilitazione in caso di fusione di comuni precisando che “I comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall’anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell’ultimo triennio disponibile”.

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

Anche le novità annunciate dall’ANCI in merito ai disavanzi emergenti in sede di riaccertamento straordinario dei residui è stato modificato nel modo seguente:

All’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguente modifiche:

a) al comma 15:

1) al primo periodo le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta» sono soppresse;

2) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all’anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui, sono acquisite informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, ivi incluso l’importo dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno sentita la Conferenza unificata. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell’entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal predetto decreto ripianano i disavanzi nella tempistica più breve prevista dal decreto di cui al primo periodo»;

b) al comma 16:

1) al primo periodo, le parole: «per una quota pari almeno al 10 per cento l’anno» sono sostituite dalle seguenti: «in non più di 30 esercizi a quote costanti»;
2) al secondo periodo sono soppresse le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri.».

Le modifiche apportate, permetteranno, agli enti locali che dovessero presentare consistenti disavanzi a seguito della pulizia dei loro residui attivi, di spalmare non più su 10 ma su 30 anni i disavanzi emergenti. Il legislatore, tuttavia, avverte come sia fondamentale in questa fase la trasmissioni delle informazioni riguardanti sia il disavanzo discendente dalla pulizia dei residui effettuata in sede di riaccertamento, sia le informazioni riguardanti l’importo emerso del fondo crediti di dubbia esigibilità.

CONCLUSIONI

In attesa dell’esame finale ed approvazione del ddl stabilità 2015, molte delle preoccupazioni espresse dall’ANCI sono state mitigate in favore di quei Comuni che dovessero presentare consistenti disavanzi, sia in sede di riaccertamento dei residui sia in caso di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

26 novembre 2014

Vincenzo Giannotti

Articolo già pubblicato su www.bilancioecontabilita.it