Vere o false semplificazioni fiscali?

il Governo Renzi ha prodotto finalmente il testo del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali che non solo prevede il 730 precompilato, ma influisce su tanti aspetti del fisco italiano: società in liquidazione, società in perdita sistemica, spese di rappresentanza, rimborsi iva, comunicazioni black list…

Il Consiglio dei ministri ha approvato in data 30 ottobre 2014 il Decreto delegato per la semplificazione fiscale. Di seguito vengono analizzati gli aspetti principali contenuti nella norma.

MODELLO 730 PRECOMPILATO: DECORRENZA NORMA DAL 2015 PER ANNO 2014

Entro il 15 aprile di ciascun anno, l’Agenzia delle Entrate invierà ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente. La dichiarazione precompilata è resa disponibile entro il 15 aprile mediante i servizi telematici dell’Agenzia o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale (CAF). Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie. Le certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro).

LA COMUNICAZIONE DEI DATI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI

Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all’Agenzia delle Entrate, per ciascun soggetto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente: quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; contributi previdenziali ed assistenziali; contributi ex art. 10, c. 1, lett. e-bis, TUIR. Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi, gli enti sanitari interessati inviano al Sistema Tessera Sanitaria, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelli relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta.

IL CONTRIBUENTE E LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

La dichiarazione precompilata relativa al periodo d’imposta precedente può essere accettata o modificata dal contribuente. In caso di presentazione della dichiarazione precompilata (direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale) senza modifiche, non si effettua il controllo. In caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista. Se il visto di conformità risulta infedele, i soggetti che lo hanno apposto sono tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbe stata richiesta al contribuente. Se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa si trasmette una dichiarazione modificativa la somma dovuta è pari all’importo della sola sanzione (entro la stessa data la sanzione è ravvedi bile con la riduzione a 1/8. Il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi in ipotesi di dichiarazione di rettifica).

Resta salva la responsabilità del Professionista/Caf in caso di apposizione del visto infedele in presenza di comportamento doloso da parte del Contribuente.

I COMPENSI PREVISTI PER L’ASSISTENZA FISCALE

Le nuove misure dei compensi per l’assistenza fiscale rovano applicazione a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2015 e saranno oggetto di apposita disposizione in materia (attualmente il compenso è di 14 euro).

I SOGGETTI ABILITATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730 PRECOMPILATO

La compilazione del modello 730 è riservata ai seguenti soggetti: Consulenti del Lavoro, Dottori commercialisti e Caf.

Spese di vitto e alloggio dei professionisti: DECORRENZA NORMA DAL 2015

Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista e per lo stesso non sono deducibili.

Dichiarazione di successione: decorrenza norma dalla data di entrata in vigore del decreto

In caso di riconoscimento di rimborsi fiscali non si è tenuti alla presentazione di dichiarazione integrativa ed è inoltre stata introdotta la possibilità di auto-certificare l’autenticità degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione ovvero dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi e dell’ultimo bilancio o inventario di cui all’art. 15, c. 1, e all’art. 16, c. 1, lett. b, nonché delle pubblicazioni e prospetti e degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge. Resta salva la facoltà dell’Agenzia delle Entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.

Comunicazione Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi ammessi alla detrazione IRPEF: decorrenza norma dalla data di entrata in del decreto

Non è più previsto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici ed ammesse alla detrazione IRPEF, relativamente a lavori che proseguono per più periodi di imposta.

Esecuzione dei rimborsi IVA: Decorrenza norma prevista con apposito provvedimento direttoriale e decreti ministeriali

I rimborsi IVA sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all’anno quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

I rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa. Alla dichiarazione o istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex D.P.R. n. 445/2000. I rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro per i quali è prevista la prestazione di garanzia di durata triennale (con decorrenza dalla data di esecuzione del rimborso) possono essere eseguiti se richiesti da:

– soggetti passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni che non siano imprese start-up innovative;

– soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: a) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; b) al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non 1.500.000 euro; c)all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

– soggetti passivi che presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

-soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

La comunicazione delle opzioni : entrata in vigore dal 2015

L’opzione per la trasparenza fiscale, per la determinazione del reddito imponibile in via forfetaria prevista per le navi e gli armatori, per il calcolo dell’IRAP con le regole disposte per le società di capitali per la tonnage tax e per il consolidato fiscale potranno essere effettuate direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Modalità e termini di versamento in materia di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone: decorrenza norma dalla data di entrata in vigore del decreto

Le società o associazioni di cui all’art. 5 TUIR in ipotesi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione, effettuano i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (allo stato attuale il termine sarebbe fisso al 16 giugno).

Società in perdita sistematica: decorrenza dal 2014

Il presupposto per l’applicazione della disciplina è ora costituito da 5 periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, 4 in perdita fiscale e 1 con reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

Nota bene: la disciplina sulle società in perdita fiscale troverà applicazione per il periodo d’imposta 2014 solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d’imposta (ossia, per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) o , indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al reddito minimo (2011).

Comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d’intento: decorrenza norma dal 2015

Le lettere d’intento ricevute non dovranno più essere comunicate all’Agenzia delle entrate in quanto tale obbligo rimane a CARICO DEL CLIENTE che deve trasmettere la comunicazione in oggetto (tale dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana).

Comunicazione delle operazioni Paesi black list: decorrenza dal 2014

I soggetti interessati devono comunicare annualmente e per via telematica all’Agenzia delle entrate le prestazioni intercorse con i Paesi black list. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni che non superano 10.000 euro: quest’ultimo rappresenta il limite complessivo annuo.

Autorizzazione per operazioni intra-comunitarie: data decorrenza norma dalla data di entrata in vigore del decreto

L’opzione di voler effettuare operazioni intra-comunitarie esercitata con l’apertura della partita IVA determina l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-comunitarie.

Si presume che un soggetto passivo non intenda più effettuare operazioni intra- comunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati.

Ritenute su agenti: comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi: entrata in vigore della norma con apposito decreto ministeriale

La presentazione della dichiarazione inerente alla ritenuta per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari deve essere inviata via PEC. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.

Responsabilità solidale negli appalti: data decorrenza norma dalla data di entrata in vigore del decreto

Viene abrogata la norma della responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

Nuove regole per le società di capitali estinte: data decorrenza norma dalla data di entrata in vigore del decreto

Ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società ha effetto, agli esclusivi fini fiscali, trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.

Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione: data decorrenza norma dalla data di entrata in vigore del decreto

Modificato il regime di detrazione IVA per i soggetti che svolgono attività di intrattenimento: sale infatti dal 10% al 50% la detrazione forfettaria per le operazioni di sponsorizzazione che viene quindi equiparata a quella vigente per le operazioni di pubblicità.

Spese di rappresentanza: adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi: data decorrenza norma dalla data di entrata in vigore del decreto

È ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Società o Enti che non hanno la sede legale nel territorio Italiano: entrata in vigore della norma dalla data di entrata in vigore del decreto

Per le società che non hanno la sede legale in Italia non è più previsto l’obbligo di comunicare l’indirizzo della stabile organizzazione e nemmeno l’indirizzo in Italia del rappresentante fiscale.

4 novembre 2014

Celeste Vivenzi