Si ha abuso del diritto quando l’operazione economica ha come unico scopo di eludere il fisco e non quando il vero intento è conseguire un risparmio di imposta.
L’interessante principio è contenuto nella sent. n. 19269/2014 della CTP di Roma da cui emerge che la prova incombe sull’ufficio finanziario sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici.
L’art. 37-bis del Dpr n. 600/73 recante norme antielusive, prevede che sono inopponibili all’A.F. gli atti, i fatti e i negozi diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamenti tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi. Il divieto di abuso