Spese alberghiere del professionista

i decreti sulla delega fiscale dovrebbero semplificare la gestione delle spese di trasferta che i professionisti sostengono e devono addebitare al cliente, in quanto l’attuale normativa è troppo penalizzante

Lo schema di Decreto legislativo recante semplificazioni al sistema tributario, approvato dal Governo, dopo la formulazione dei pareri delle Commissioni finanze della Camera e del Senato dovrà essere approvato definitivamente dall’Esecutivo.

Tuttavia, il testo messo a disposizione del Consiglio dei Ministri in vista della futura discussione non sembra aver eliminato alcune imprecisioni che vanificano in parte la finalità delle semplificazioni. In particolare, non è stato “corretto” il testo dell’art. 10 dello schema di Decreto la cui rubrica è “Spese di vitto ed alloggio dei professionisti”.

La disposizione prevede che “Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”. La novità contribuisce ad eliminare le possibilità di contenzioso con l’Erario. La previsione non sembra però riguardare le spese di viaggio in quanto il testo normativo omette tale riferimento.

Dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 (data di entrata in vigore della novità) se l’organizzatore di un convegno provvede ad effettuare direttamente per conto dei relatori professionisti la prenotazione ed il pagamento delle spese alberghiere e di ristorazione, l’importo anticipato non costituisce compenso in natura. Viceversa se l’anticipazione riguarda anche il biglietto ferroviario o dell’aereo l’importo dovrebbe essere soggetto a tassazione non trovando applicazione (almeno espressamente) la novità.

Non si comprende, però, nel passaggio dello schema di Decreto all’esame delle Commissioni e successivamente trasmesso al Governo, per quali ragioni il testo della disposizione non sia stato modificato. E’ frequente, soprattutto per le attività di organizzazione degli eventi (corsi, convegni, seminari, etc), che il committente sostenga per conto del relatore tutte le spese collegate alla trasferta e quindi anche le spese di viaggio. In conseguenza della novità il trattamento fiscale dei predetti oneri risulta differenziato senza alcuna valida ragione. Le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande non sono sottoposte a tassazione. Invece le spese di viaggio, ancorché anticipate dal soggetto committente, concorrono alla formazione dei compensi sottoposti a tassazione. E’ auspicabile che, sia pure in futuro, la disciplina fiscale dei suddetti oneri sia resa omogenea in modo da applicare il medesimo trattamento fiscale. Viceversa il trattamento diversificato rappresenta un elemento di complicazione che vanifica parzialmente le finalità di semplificazione della norma.

La modifica del decreto sulle semplificazioni anche se riguarda solo le prime due tipologie di oneri è sicuramente apprezzabile. Risulta così eliminato il meccanismo illustrato dalla Circ. dell’Agenzia delle entrate n. 11 del 16 febbraio 2007 che obbligava il professionista ad indicare nella fattura le spese anticipate dal committente. In questo modo il professionista era in grado di evitare la limitazione alla deducibilità dei predetti oneri nella misura massima prevista del 2 per cento dei compensi professionali percepiti nel periodo di imposta.

Dal 2015, a seguito della nuova disposizione, il predetto limite non troverà più alcuna applicazione laddove i predetti oneri saranno anticipati dal committente. Infatti, se da una parte le spese anticipate (dal committente) non costituiranno più compensi tassabili (dal professionista), allo stesso tempo, non sorgerà più alcun dubbio circa la deducibilità. Infatti, a seguito dell’anticipazione, le spese saranno a carico del cliente committente e non del professionista. Sarà solo colui che ha incaricato il professionista, che quindi ha materialmente sostenuto le predette spese, a considerare in deduzione in sede di determinazione del reddito, le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.

17 settembre 2014

Nicola Forte