Procedure concorsuali ed esonero dal pagamento del contributo di mobilità

la procedura di mobilità dei dipendenti è finanziata dallo Stato con il concorso delle imprese, tuttavia, per le imprese che sono ammesse ad una procedura concorsuale minore vi è la possibilità di essere esonerate dal pagamento del contributo alla mobilità

Come già argomentato su queste colonne, l’impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale – che nel corso di attuazione del programma di risanamento ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative – ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo e, quindi, di attivare la procedura di mobilità che, come noto, non consiste semplicemente in un aiuto economico, ma consente, in certi casi, il passaggio dei lavoratori licenziati da aziende in crisi ad altre che hanno bisogno di manodopera.

La procedura di mobilità è finanziata dallo Stato con il concorso delle imprese, fermo restando che, per ogni lavoratore posto in mobilità, le imprese saranno tenute a corrispondere all’INPS, a norma dell’art. 5 c. 4 L. n. 223/1991, un contributo calcolato in proporzione all’indennità mensile di mobilità spettante al lavoratore. Ad ogni modo, a norma dell’art. 3, c. 3, L. n. 223/1991 sono esentate dal versamento del predetto contributo d’ingresso alla mobilità le imprese sottoposte a procedure concorsuali: “quando non sia possibile la continuazione dell’attività, anche tramite cessione dell’azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità ai sensi dell’articolo 4 ovvero dell’articolo 24 i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all’articolo 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell’impresa previsto dall’articolo 5, comma 4, non è dovuto”.

 

Ricordiamo, al riguardo, che, nel recente passato, il ministero del lavoro – in risposta ad un interpello formulato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (Interpello Min. Lavoro e politiche sociali 11.12.2013 n. 34) – ha fornito la propria interpretazione in merito all’esenzione dal predetto contributo d’ingresso per le imprese sottoposte a procedure concorsuali ed, in particolare, per quelle imprese che hanno presentato, a norma dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare, un accordo di ristrutturazione del debito. Sul punto, il Ministero Interpellato concludeva che l’accordo di ristrutturazione del debito, assimilabile ad uno strumento di risoluzione negoziale della crisi aziendale con caratteristiche assimilabili a quelle proprie del concordato preventivo, avrebbe potuto beneficiare della suddetta agevolazione.

Tuttavia, la Giurisprudenza di Legittimità (sentenza n. 13625/2014 della Corte di Cassazione), pronunciandosi su una problematica sorta nelle more di una procedura di concordato preventivo, sembra aver limitato il campo di applicazione del suddetto beneficio, precisando che l’esonero dal pagamento del contributo di mobilità sarebbe spettato solo se la procedura per il licenziamento collettivo del personale fosse stata avviata dal commissario giudiziale, dopo il decreto di ammissione dell’impresa al concordato preventivo.

In buona sostanza, secondo i giudici della suprema Corte di Cassazione, il beneficio dell’esonero dal pagamento del contributo di mobilità non spetta nel caso in cui l’atto (col quale viene avviata la procedura per il licenziamento collettivo del personale) sia stato adottato non dal Commissario Giudiziale, successivamente al decreto di ammissione dell’impresa alla procedura concorsuale, ma dallo stesso imprenditore contestualmente al deposito dell’istanza di ammissione al concordato preventivo.

 

Questa interpretazione della Giurisprudenza di legittimità stride, però, con quanto precisato dal Ministero del Lavoro (secondo cui, invece, “sembra possibile una ‘assimilazione’ dell’istituto della ristrutturazione del debito con il concordato preventivo ai fini dell’esonero dal versamento del contributo di mobilità”) posto che, nell’accordo di ristrutturazione del debiti ex art. 182-bis L. Fall non è prevista né la figura del Commissario Giudiziale e nemmeno quella del Liquidatore Giudiziale: la procedura di risoluzione della crisi, attraverso lo strumento dell’accordo di ristrutturazione dei crediti, è affidata, infatti, al solo rappresentante legale dell’imprenditore, il quale deve attenersi ai contenuti del piano di ristrutturazione approvato a maggioranza dai creditori ed omologato dal Tribunale. Ciò comporta che, nella procedura concorsuale in esame, la messa in mobilità dei dipendenti deve essere necessariamente chiesta dal rappresentante legale della debitrice (liquidatore o amministratore) il quale, stante l’interpretazione della richiamata giurisprudenza di Legittimità, sarà tenuto a versare il contributo d’ingresso alla mobilità, poiché la suddetta richiesta non potrà essere presentata da alcun organo giudiziale (Commissario Giudiziale, Liquidatore Giudiziale o Curatore Fallimentare) in quanto assente nell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis L.Fall.. In tal caso, peraltro, il debitore dovrà considerare gli importi da sostenere per il pagamento del predetto contributo di mobilità, quali crediti prededucibili da pagare con preferenza rispetto agli altri creditori ammessi a partecipare al concorso.

3 luglio 2014

Sandro Cerato