Collegio sindacale nelle Srl: tutte le novità

il Decreto Competitività prevede una semplificazione delle norme su capitale sociale e collegi sindacali: il risultato è che le norme sul collegio sindacale nelle SRL differiscono troppo da quelle sulle SPA

L’art. 20 c. 7 DL 91/2014 (meglio noto con il nome decreto competitività), recentemente pubblicato in Gazzetta ufficiale ed in vigore dal 25.06.2014, ha modificato in maniera sostanziale la disposizione di legge che disciplina i controlli societari all’interno delle società a responsabilità limitata. Più precisamente, “per motivi sistematici e in un’ottica di semplificazione e di riduzione dei costi per le piccole e medie imprese” (così si legge nella relazione illustrativa al predetto decreto) è stato abrogato il secondo comma dell’art. 2477 c.c., rubricato “Sindaco e revisione legale dei conti”, che obbliga le società a responsabilità limitata con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni a dotarsi di un organo di controllo o di un revisore legale dei conti. Sul punto, è bene precisare che, sempre per il tramite del suddetto decreto, è stato ridotto l’ammontare minimo del capitale sociale delle società per azioni, il quale passa dagli attuali € 120.000 al minore importo di € 50.000. Pertanto, per effetto delle suddette novità, la nomina dell’organo di controllo (collegiale o monocratico) o del revisore legale,sarà obbligatoria nel caso in cui l’atto costitutivo lo preveda, ovvero quando la società a responsabilità limitata:

  • sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

  • per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis c.c. (totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari ad€ 4.400.000, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad € 8.800.000, dipendenti occupati in media durante l’esercizio per 50 unità).

Sul punto, però, non si può non osservare un’incongruenza della nuova disposizione in materia di controlli societari nell’ambito delle società di capitali. Infatti, per effetto delle suddette novità, si potrà paradossalmente costituire una società per azioni con capitale sociale di € 50.000e con la contestuale nomina del collegio sindacale, oppure una società a responsabilità limitata con capitale sociale di € 300.000 senza che si renda necessaria la nomina dell’organo di controllo (né monocratico e nemmeno collegiale) o di un revisore legale dei conti. Alla luce di quanto appena osservato, è presumibile che, a dispetto della volontà del legislatore (incentivare la costituzione delle Spa tramite la riduzione del capitale sociale obbligatorio per legge) si verifichi l’esatto opposto, ovvero una sostanziale preferenza degli imprenditori verso la costituzione di una SRL poiché, a prescindere dall’entità del capitale sociale sottoscritto (ed in assenza delle condizioni di cui al citato art. 2477 c.c.), queste potranno operare anche senza l’organo di controllo (o del revisore) rispetto alle SPA che dovranno,in ogni caso,dotarsi dell’organo di controllo esclusivamente collegiale, non potendo nemmeno ricorrere al sindaco unico (o del revisore), come invece ammesso per le SRL.

La nuova disciplina in materia di controlli nelle SRL è in vigore dal 25.06.2014, ovvero dal giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta Ufficiale del citato DL 91/2014, ma in assenza di particolari regole, non è chiaro se tale disposizione sia comunque immediatamente operativa. Alcuni autori ne escludono l’immediata operatività, poiché occorre subordinare l’efficacia della stessa all’inderogabilità del termine di durata triennale delle cariche sindacali (artt. 2400 e 2401 c.c.), in virtù del quale i sindaci cessano dalla carica, per scadenza del mandato, dopo tre esercizi e, più precisamente, alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La medesima osservazione, circa la decadenza del collegio sindacale al termine dell’incarico triennale, non dovrebbe però operare nel caso in cui a società a responsabilità limitata abbia provveduto a nominare il revisore legale, in luogo dell’organo di controllo unipersonale (sindaco unico) o collegiale. In tal caso è prevista, infatti, una disciplina particolare per la cessazione dell’incarico da revisore, diversa da quella prevista per il collegio sindacale: l’art. 4 c. 1 lett. i del DM 28 dicembre 2012 n. 261 dispone, infatti, che costituisce giusta causa di revoca “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”. In questo caso, quindi, l’assemblea, che potrebbe prendere atto del venir meno dell’obbligo di nomina del revisore (per effetto delle disposizioni introdotte dal DL 91/2014), potrebbe procedere alla revoca del revisore “per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”.

Ad ogni modo, prima di assumere la decisione di revocare l’organo di controllo in carica (sindaco unico, revisore legale o collegio sindacale), si consiglia comunque di attendere la conversione in legge del decreto competitività: non si esclude, infatti, che, le suddette disposizioni possano subire modificazioni durante l’iter di conversione.

9 luglio 2014

Sandro Cerato