Tutte le novità sul bonus mobili

con l’approvazione del “Piano Casa” sono entrate a regime tutte le novità sul bonus per acquisto mobili: attenzione, l’ammontare massimo di spesa agevolabile non potrà mai superare l’importo di € 10.000,00

Finalmente, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL 47/2014 (meglio noto come “piano casa”), le spese sostenute per l’arredo dell’immobile oggetto di significativi interventi di recupero torneranno completamente sganciate dall’ammontare degli oneri sostenuti per la ristrutturazione del bene. In sede di conversione in Legge del suddette decreto è stato eliminato, infatti, il limite previsto dall’ultima legge di stabilità in base al quale, per fruire del “bonus arredi”, la spesa per mobili e grandi elettrodomestici non avrebbe potuto eccedere quella per i lavori di ristrutturazione. Pertanto, la detrazione in argomento, pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di determinati beni mobili e di grandi elettrodomestici, continuerà, anche per tutto il corrente periodo d’imposta, ad essere calcolata soltanto su una spesa massima di € 10.000, non essendo previsto alcun altro limite.

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate (C.M. 11 del 21.05.2014) nell’ambito di un corposo documento di prassi, ha fornito taluni chiarimenti con riferimento alla detrazione in argomento. In primo luogo, è stato ribadito che, la detrazione per l’acquisto di mobili spetta soltanto in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che vengono effettuati su immobili residenziali già esistenti e non anche per gli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuove costruzioni: non potrà, quindi, usufruire del bonus in esame, il contribuente che acquista degli arredi da adibire all’interno di un box auto realizzato beneficiando della detrazione IRPEF (ex articolo 16-bis, comma 1, lett. d, del TUIR), che spetta sulle spese per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

Nel medesimo documento di prassi è stato precisato, inoltre, che, la detrazione “bonus mobili” compete anche nel caso in cui, sull’immobile in cui verranno destinati gli arredi, siano stati eseguiti interventi relativi al risparmio energetico, purché detti interventi possano considerarsi alla stregua di interventi di “manutenzione straordinaria”. In particolare, rientrano in tale fattispecie, gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia di cui all’art. 1 della Legge 10/1991 quali, ad esempio, il sole e la trasformazione di prodotti vegetali che sono assimilati, a tutti gli effetti, alla manutenzione straordinaria.

In altri termini, l’installazione di pannelli solari per produrre energia elettrica, consente l’utilizzo del bonus mobili purché, per i predetti interventi di riqualificazione energetica il contribuente non intenda fruire, sussistendone i presupposti, della detrazione del 65% ma esclusivamente quella del 50%: il sostenimento di sole spese per l’effettuazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, che beneficiano della maggiore detrazione del 65%, non possono costituire, quindi, presupposto per fruire della detrazione per l’acquisto di arredi e di grandi elettrodomestici.

 

Si rammenta, inoltre, che, la detrazione in esame compete per le spese sostenute dal 6 giugno 2013, (data di entrata in vigore del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) al 31 dicembre 2014 (data ultima entro cui devono essere sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici) a condizione che colui che sostiene la spesa possa altresì fruire della detrazione del 50% sulle spese riconducibili ad interventi di ristrutturazione edilizia, sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del DL 83/2012). Peraltro, la circolare n. 11/ E del 2014 ha meglio precisato che non esiste consequenzialità tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e l’acquisto agevolato dei mobili: è possibile, quindi, usufruire del bonus – anche per il periodo d’imposta in corso – purché il contribuente abbia già sostenuto, a decorrere dal 26 giugno 2012, spese per interventi edilizi. Ad ogni modo, però, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato la medesima unità immobiliare, l’ammontare massimo di spesa agevolabile non potrà mai superare l’importo di € 10.000,00, che deve essere calcolato sommando tutte le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014.

 

Un chiarimento importante contenuto della circolare in commento attiene al pagamento di mobili e grandi elettrodomestici mediante bonifico bancario o postale: per beneficiare della detrazione in esame, i contribuenti devono eseguire i bonifici ( bancari o postali), con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati (cfr. comunicato stampa del 4 luglio 2013). Ciò sta a significare che, il pagamento degli stessi deve avvenire mediante l’apposita procedura di bonifico bancario e postale che prevede la ritenuta del 4% in applicazione dell’art. 25 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Da ultimo, ma non per questo meno importante, è stato chiarito che è possibile beneficiare dell’agevolazione in argomento, anche in relazione agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero (purché nuovi), a condizione che il pagamento degli stessi avvenga mediante modalità tracciate e che il contribuente ottemperi agli obblighi di conservazione della relativa documentazione. In tale ultima circostanza, se il destinatario del bonifico è un soggetto non residente e correlativamente non dispone di un conto in Italia, il pagamento dovrà essere eseguito mediante un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) che dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la causale del versamento, nonché il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico (dati quest’ultimi che possono essere sostituiti dall’analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal paese estero).

 

6 giugno 2014

Sandro Cerato