Acconto TASI: sanzioni e statuto del contribuente

il MEF risponde alle richieste dei Comuni e suggerisce di non applicare sanzioni ai contrbuenti che ravvederanno l’acconto TASI dato che sussiste una situazione di incertezza sull’applicaizone della norma tributaria

A seguito del caos sorto per assolvere alla prima scadenza TASI il 16 giugno scorso, finalmente è arrivata l’opinione ufficiale del Ministero che suggerisce che non si applichino sanzioni e interessi per mancato o insufficiente versamento di Imu e Tasi. Il caos che ha colpito i contribuenti ha portato i Comuni a richiedere un parere al Ministero dell’Economia e delle Finanze sul comportamento da tenere per gli errori nel pagamento dell’acconto.

Le precisazione sono giunte con la risoluzione n. 1/DF del 23 giugno 2014 del Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), chiamato infatti a rispondere a numerosi quesiti formulati dai comuni in merito all’applicabilità di sanzioni e interessi nel caso in cui, alla data del 16 giugno 2014, non sia pervenuto o risulti insufficiente il versamento da parte dei contribuenti della prima rata del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e dell’imposta municipale propria (Imu).

La risposta dei tecnici di via dei Normanni è stata offerta basandosi sui principi dello Statuto dei diritti del contribuente, in particolare in basse all’art. 10 L. n. 212/2000.

Difatti, la Legge n. 212/2000, partendo dall’assunto che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede stabilisce, che:

– non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, che si è conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o quando il suo comportamento è posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa;

– le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Secondo il MEF le modalità con cui si è arrivati a definire i termini e le modalità di pagamento del primo acconto TASI il 16 giugno ricadono nelle casistiche definite dall’art. 10 dello Statuto del Contribuente, per cui non è possibile richiedere ai contribuenti sanzioni per eventuali errori od omissioni nella definizione e versamento dell’acconto dovuto.

Data la stretta connessione fra TASI ed IMU, la stessa non applicabilità delle sanzioni va estesa anche all’acconto IMU versato in pari data.

Nel documento di prassi si precisa inoltre che, considerata la situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato l’istituzione della TASI con conseguenze anche sul versamento IMU, l’inapplicabilità delle sanzioni si estende anche agli enti non commerciali i quali entro il 16 giugno 2014 avrebbero dovuto versare l’IMU a saldo dell’anno 2013, nonché la prima rata IMU e TASI, ove dovute, per l’anno 2014.

Inoltre, la risoluzione del MEF suggerisce che i Comuni determino un termine congruo (nella risoluzione si ritiene congruo un termine di 30 giorni) entro il quale i contribuenti possano correggere eventuali errori di versamento senza incorrere nell’applicazione di sanzioni ed interessi. Ricordiamo che alcuni Comuni (ad esempio Bologna) avevano già pubblicamente indicato tale intenzione.

Ricordiamo che tale documento non è un intervento legislativo, ma solo un documento di prassi del MEF, tuttavia appare dare una certa tutela ai contribuenti che saneranno le loro posizioni senza versare sanzioni e interessi.

26 giugno 2014

Vincenzo D’Andò e Luca Bianchi