Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche costituiscono redditi diversi, in capo al soggetto percepiente: così dispone, infatti, l'articolo 67, comma 1, lettera m, del TUIR. Si ricomprendono tra i redditi diversi anche i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico (R.M. 26.3.2001, n. 34/E), nonché le somme corrisposte per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale, di natura non professionale, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche (art. 35, c. 5, D.L. 30.12.2008, n. 207).
Quanto al regime impositivo in capo al soggetto percipiente, per effetto del combinato disposto dell'art. 69 c. 2 del TUIR e dell'art. 25 c. 1 della L. 133/99, è prevista la non imponibilità di detti compensi fino all'importo annuo di € 7.500, s