L’articolo 38-bis, comma 2, del DPR 633/72 prevede che il contribuente possa ottenere il rimborso del credito iva, in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate, ove il credito maturato sia superiore ad € 2.582,28. In alternativa al rimborso, i contribuenti interessati possono utilizzare il credito trimestrale in compensazione orizzontale (con altri tributi e contributi), utilizzando l’apposito modello F24 e senza la prestazione di alcuna garanzia.
La richiesta di rimborso o di compensazione dell’eccedenza detraibile deve essere effettuata presentando l’apposito modello TR, recentemente approvato col provvedimento direttoriale n. 43436 del 26 marzo 2014, esclusivamente per via telematica direttamente dal contribuente, oppure per il tramite di intermediari abilitati.
Il modello TR deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento: se la scadenza è di sabato o un giorno festivo, il termine ultimo di presentazione è prorog