Rimborso trimestrale dell'IVA a credito: attenzione alla scadenza di fine mese!

entro il 30 aprile può essere richiesto a rimborso il credito IVA del primo trimestre 2014; la presentazione dell’istanza di rimborso trimestrale assume carattere irrevocabile

L’articolo 38-bis, comma 2, del DPR 633/72 prevede che il contribuente possa ottenere il rimborso del credito iva, in relazione a periodi inferiori all’anno, prestando le garanzie indicate, ove il credito maturato sia superiore ad € 2.582,28. In alternativa al rimborso, i contribuenti interessati possono utilizzare il credito trimestrale in compensazione orizzontale (con altri tributi e contributi), utilizzando l’apposito modello F24 e senza la prestazione di alcuna garanzia.

La richiesta di rimborso o di compensazione dell’eccedenza detraibile deve essere effettuata presentando l’apposito modello TR, recentemente approvato col provvedimento direttoriale n. 43436 del 26 marzo 2014, esclusivamente per via telematica direttamente dal contribuente, oppure per il tramite di intermediari abilitati.

 

Il modello TR deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento: se la scadenza è di sabato o un giorno festivo, il termine ultimo di presentazione è prorogato al primo giorno feriale successivo. Pertanto, il modello in parola dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2014 per il primo trimestre 2014 (gennaio – marzo), entro il 31 luglio 2014 per il secondo trimestre 2014 (aprile – giugno) ed entro il 31 ottobre 2014 per il terzo trimestre 2014 (settembre – ottobre). Il credito del quarto trimestre può essere utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso soltanto attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale.

Riassumendo, quindi, entro ilprossimo 30 aprile 2014, i contribuenti potranno ottenere il rimborso o la compensazione del credito IVA maturato nel primo trimestre dell’anno 2014, presentando il suddetto modello TR che, rispetto a quello dello scorso anno, risulta essere aggiornato alle novità legislative intercorse ai fini IVA. Tra le principali novità in ambito IVA, si segnala l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’imposta dal 21% al 22% a partire dallo scorso 1° ottobre, disposta dall’art. 11, c. 1 del DL 76/2013 convertito e l’incremento, a decorrere dal 01.01.2014, da € 516.456,90 ad € 700.000, del limite di crediti fiscali e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24.

 

Qualora il contribuente decidesse di optare per il rimborso del credito iva, è doveroso segnalare che la presentazione dell’istanza di rimborso trimestrale assume carattere irrevocabile. Infatti, secondo quanto deciso dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 24916 del 6.11.2013, dopo aver presentato il mod. IVA TR, il contribuente non può cambiare idea, posto che, tramite la richiesta di rimborso, il soggetto interessato esprime una precisa volontà, effettuata in base ad una valutazione di convenienza.

Il Modello IVA TR può anche essere utilizzato – come detto – dai contribuenti che intendono utilizzare l’eccedenza detraibile in compensazione con altri tributi, contributi e premi, a norma dell’art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Sul punto, si rammenta che, al fine di contrastare gli abusi e gli illeciti derivanti dall’utilizzo di crediti inesistenti, a decorrere dal 1 aprile 2012, i crediti IVA trimestrali possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24 fino all’ammontare di € 5.000,00, dal giorno successivo alla presentazione del modello TR dal quale emergono, senza dover attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione di tale modello: superato il predetto importo, la compensazione può avvenire solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR dal quale emergono (data di addebito indicata nel modello F24). Da un punto di vista prettamente operativo, quindi, se il modello TR verrà presentato in data 30.04.2014, il contribuente potrà optare per la compensazione dell’eccedenza detraibile fino all’importo di € 5.000 dal 01.05.2014, mentre dovrà attendere il giorno 16.05.2014 per compensare l’importo eccedente il predetto importo.

 

Le istruzioni alla compilazione del modello di istanza di compensazione del credito iva infrannuale impongono la tassatività della sua presentazione entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, pena l’applicazione della sanzione pari al 30% dei crediti indebitamente utilizzati, indipendentemente dal relativo ammontare e dal ritardo, anche se lieve, nella presentazione dell’istanza. Il caso in esame è stato, peraltro, oggetto di una pronuncia della commissione tributaria provinciale di Milano (C.T. Prov. Milano 19.11.2012 n. 280/18/12), la quale è stata chiamata a decidere in merito ad un ricorso avverso ad un avviso notificato dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Monza e Brianza con il quale è stato recuperato un credito trimestrale IVA, utilizzato in compensazione dal contribuente, solo perché il contribuente aveva presentato il modello TR con un giorno di ritardo. Sul punto, i giudici milanesi hanno ritenuto che il lieve ritardo nell’invio del modello TR, sebbene sia in contrasto con l’art. 8 co. 3 del DPR 542/99, non può comportare il disconoscimento della compensazione del credito IVA trimestrale e l’emissione di un avviso di recupero contenente altresì l’irrogazione delle sanzioni da omesso versamento del 30%.

Nella menzionata ipotesi, infatti, la presentazione del modello TR, contenente la richiesta di utilizzo in compensazione del credito, era avvenuta con un solo giorno di ritardo, e non aveva comportato alcun danno erariale.

14 aprile 2014

Sandro Cerato