Ammesse anche nel processo tributario le notificazioni tra avvocati

anche nel processo tributario è possibile la facoltà per gli avvocati, nei modi e nelle forme di legge, di notificare atti processuali direttamente

1. Premessa

E’ consentita anche nel processo tributario, a mente di quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18385 del 31 luglio 2013, la notificazione regolata dallaLegge, 21 gennaio 199, n. 531, che prevede la facoltà per gli avvocati, nei modi e nelle forme che si descriveranno a breve, di notificare atti processuali , cioè la possibilità per tali difensori legali di intermediazione e consegna dell’atto – oggetto di notifica – all’ufficio postale ovvero al collega che rappresenta il destinatario2.

Esaminando il caso di specie, il collegio che ha emesso l’arresto appena richiamato è giunto alla conclusione che, in adesione alla giurisprudenza pregressa (ord. n. 6811 del 28 marzo 2011), ai fini della regolare proposizione dell’appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali, la notifica a mezzo posta, eseguita dall’avvocato ai sensi della suindicata legge, è assolutamente equivalente a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario.

In effetti, grazie alla Legge n. 53/1994, l’avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge, ma non è sufficiente che il difensore sia iscritto all’albo degli avvocati e che sia già munito di procura alle liti, rilasciata nelle forme previste dall’art. 83 c.p.c., giacché è necessaria la coincidenza di due ulteriori condizioni: la prima è che sia autorizzato(ad effettuare le notificazioni in commento)dal Consiglio dell’ordine, nel cui albo è iscritto, la seconda che sia munito di apposito registro cronologico.

Gli atti che si possono notificare secondo la L. n. 53/1994 sono:

gli atti in materia civile ed amministrativa (e, per affermazione della giurisprudenza descritta in premessa, quelli del processo tributario);

gli atti stragiudiziali.

 

La facoltà de qua è riservata all’avvocato che:

sia iscritto all’albo3;

sia stato preventivamente autorizzato dal proprio Consiglio dell’Ordine;

sia munito d’apposito registro cronologico;

sia munito di procura alle liti, rilasciata nelle forme di cui all’art. 83c.p.c.

 

2. L’autorizzazione a notificare in proprio

L’autorizzazione deve essere richiesta e data dal Consiglio dell’Ordine competente in relazione all’iscrizione e quindi, oltre ad essere “personale”, è unica e vale sia per le notifiche in proprio “dirette”, sia per quelle “a mezzoposta”.

La concessione dell’autorizzazione può essere disposta solo in favore dell’avvocato che non ha procedimenti disciplinari in corso e che non ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione (cancellazione o radiazione) , risultando così impossibile il rilascio della autorizzazione de qua anche per chi avesse riportato la sanzione della cancellazione e venisse reiscritto.

L’autorizzazione dal Consiglio dell’Ordine, che consente l’attività di notificazione, deve essere affissa all’albo del Consiglio, in adempimento della prescrizione di pubblicità di cui all’art. 7, c. 4, L. n. 53/1994.

3. Perdita della facoltà di notificare

Sulla scorta delle osservazioni che precedono, resta agevole comprendere come l’autorizzazione debba essere prontamente revocata dal Consiglio dell’Ordine nel caso in cui in seguito sia irrogata una sanzione disciplinare di sospensione, cancellazione e radiazione.

Il rigetto della richiesta autorizzazione o la revoca per motivate ragioni d’inopportunità vanno emessi, previa audizione dell’avvocato interessato, dal Consiglio dell’Ordine in camera di consiglio.

Contro questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, è ammissibile il reclamo avanti il Consiglio Nazionale Forense entro dieci giorni, anche solamente per motivi di legittimità.

La possibilità di revoca discrezionale da parte del Consiglio dell’Ordine, anche in via cautelare e indipendentemente da sanzioni disciplinari, così come quella di tutela del professionista ovvero dell’obbligo di sentire quest’ultimo prima dell’emissione del rigetto della richiesta di autorizzazione o del provvedimento di revoca, sono entrambi disciplinati all’art. 7 della legge richiamata.

4. Il registro cronologico delle notifiche

La sola autorizzazione del Consiglio dell’Ordine non è condizione unica e sufficiente per provvedere alle notifiche, occorrendo che il professionista sia munito, obbligatoriamente, del registro cronologico.

Il registro deve rispettare il modello stabilito dal Ministero di concerto col Consiglio Nazionale Forense4 e può essere anche costituito da moduli continui vidimati “uso computer”, che ovviamente devono contenere tutte le voci previste dal modello stabilito.

Ognuna delle soluzioni appena descritte comporta poi l’inderogabile adempimento della numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del Presidente del Consiglio dell’Ordine o da un consigliere delegato all’uopo.

Invece, le buste e gli avvisi di ricevimento necessari per le notifiche possono essere reperiti presso gli Uffici postali.

 

5. Le annotazioni sul registro

Nel registro va annotata giornalmente ogni notificazione eseguita, con l’eccezione delle notifiche eseguite in proprio a mezzo Pec, ed anche ai fini del compimento di tali annotazioni, l’avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.

In pratica, sul registro l’avvocato annota:

il numero d’ordine della notificazione; quest’ultimo deve essere progressivo per ogni notifica, anche se i destinatari sono più di uno (è comunque possibile attribuire un numero progressivo anche per ogni destinatario del medesimo atto da notificare);

il cognome ed il nome della parte istante;

la natura dell’atto da notificare;

l’Ufficio Giudiziario ed eventualmente la Sezione di riferimento (se la notifica è fatta in corso di causa);

il cognome ed il nome del destinatario della notifica;

l’indirizzo ove l’atto deve essere spedito (notifica postale) o il luogo ove è avvenuta la notifica diretta;

il numero della raccomandata e l’Ufficio Postale;

la data di spedizione e quella di ricezione;

le spese postali;

se la notifica è fatta a mani d’altro avvocato, la data e l’ora della consegna, indicando le generalità del ricevente e facendogli sottoscrivere l’atto ed il registro;

gli estremi del deposito in cancelleria di copia dell’atto notificato in opposizione ex art. 645 c.p.c. o per impugnazione.

 

Le annotazioni vanno poste senza spazi bianchi, abrasioni, ma con cancellazioni leggibili e senza uso del c.d. “bianchetto” per cancellare.

 

6. Adempimenti successivi alla notifica

Secondo l’art. 9 della L. n. 53/1994, gli atti d’impugnazione (come nel caso affrontato dal giudice di legittimità n. 18385/2013) comportano l’obbligo (da assolversi, per il difensore notificante, contestualmente alla notifica) di sostituirsi all’Ufficiale Giudiziario nel dare avviso alla Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (o il decreto opposto mediante deposito di copia dell’atto notificato) che deve essere assolto dal difensore notificante5.

7. La notifica a mezzo posta o a mezzo del servizio postale

L’art. 1 della legge in commento consente all’avvocato di eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 20 novembre 1982, n. 890.

Comunque, il legale che procede alla notifica a mezzo posta deve:

acquistare preventivamente speciali buste e moduli conformi al modello stabilito dall’Amministrazione Postale per la notifica degli atti giudiziari (simili a quelle usate dagli Ufficiali Giudiziari);

apporre sulle buste il nome ed il cognome, la residenza o il domicilio del destinatario, il numero del registro cronologico, sottoscriverle ed indicare il proprio domicilio;

precompilare l’avviso di ricevimento ed apporvi tutte le indicazioni richieste dal modulo predisposto dall’Amministrazione postale; inoltre riportarvi il numero di registro cronologico e, per le notificazioni effettuate prima dell’iscrizione a ruolo della causa, indicare come mittente il nominativo della parte istante e del suo procuratore mentre per quelle in corso di causa va apposta anche l’indicazione dell’ufficio giudiziario e, se esiste, della sezione

scrivere la relata di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto, indicando l’ufficio postale per mezzo del quale è spedita la copia dell’atto;

presentare all’ufficio postale l’originale e la copia dell’atto completi della relata, la busta non chiusa e l’avviso di ricevimento come sopra completati.

A sua volta, l’ufficio postale:

appone in calce all’originale ed alla copia dell’atto il timbro di vidimazione;

inserisce la copia o le copie da notificare nelle buste predisposte dall’avvocato notificante;

restituisce all’avvocato che richiede la notifica l’originale dell’atto vidimato.

Da notare che l’assenza del timbro di vidimazione richiesto dall’art. 3 L. n. 53/1994 sulla copia del ricorso giurisdizionale consegnata, secondo la giurisprudenza, è sanzionata da nullità rilevabile di ufficio dall’art. 11 della stessa legge, essendo lo stesso preposto a garantire l’identità tra l’originale dell’atto da notificare e la copia notificata, dovendo il timbro essere apposto dall’ufficio postale sui due atti6.

L’avviso di spedizione della raccomandata va poi allegato all’atto e consente, in ogni caso, l’iscrizione a ruolo della causa, anche se non è ancora ritornata la cartolina postale di ricevimento.

 

8. La notifica diretta

La normativa contenuta nella L. n. 53/1994 consente agli avvocati anche la notificazione c.d. diretta, che si attua con la consegna diretta dell’atto, da parte del difensore, nel domicilio del destinatario. Tale attività è subordinata ad altre due ulteriori condizioni:

il destinatario deve essere un altro avvocato , domiciliatario di una parte (evento che, nel processo tributario, capita generalmente per Equitalia e per i Comuni) ed iscritto nello stesso albo del difensore notificante;

l’atto da notificarsi deve essere sottoposto previamente a vidimazione e datazione dal Consiglio dell’ordine nel cui albo entrambi i difensori sono iscritti.

L’atto deve essere consegnato personalmente (la notifica diretta non può essere delegata a collaboratori o segretarie nelle mani proprie del destinatario nel suo domicilio (art. 5 della L. n. 53/1994) risultante al Consiglio dell’ordine in cui il destinatario è iscritto; la disposizione esclude quindi che la notificazione possa avvenire in un qualunque luogo, è tuttavia possibile, se la notifica non può essere fatta personalmente, che questa avvenga nei confronti di persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario (ex art. 5 c. 2 cit.) e, pertanto, non è ammissibile la consegna ad altri soggetti quali il portiere, il vicino.

 

Ciò precisato, in tutte le ipotesi in cui la consegna diretta è ammessa, e cioè sia che venga effettuata personalmente al destinatario, sia che venga effettuata a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario, la persona che riceve l’atto deve sottoscrivere sia l’originale che la copia dell’atto notificato, nonché il registro cronologico, che quindi l’avvocato notificante deve portare con sè in ogni occasione di notifica diretta. Inoltre, se la persona che riceve l’atto è diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita dalla specificazione delle generalità e dalla qualità rivestita dal consegnatario; alla predetta specificazione devono seguire tre firme apposte dal consegnatario (sull’originale e la copia dell’atto, nonché sul registro cronologico), dovendosi ritenere la formula usata dal legislatore, che impone la specificazione, “su entrambi i documenti” come riferita all’originale e alla copia dell’atto, come unico “documento” e quindi al registro cronologico, come secondo “documento” da sottoscrivere, con la specificazione delle generalità e della qualità del consegnatario.

 

9. I dubbi sul momento in cui si perfeziona la notifica

Si discute su quale sia il momento in cui si perfeziona la notifica per il soggetto notificante, ex L. n. 53/1994.

Secondo un orientamento (considerato che l’art. 2, c. 1, lett. e, della L. n. 263/2005 ha aggiunto all’art. 149 c.p.c. un comma statuente che la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell’atto) deve escludersiogni equiparazione tra l’avvocato notificatore e ufficiale giudiziario sulla base dell’osservazione che, se il legislatore avesse voluto equiparare l’avvocato all’ufficiale giudiziario, il descritto comma 3 dell’articolo 149 c.p.c., avrebbe (in qualche modo) richiamato anche l’estensione della fattispecie alle notifiche da parte dell’avvocato ai sensi dell’art. 3della L. n. 53/19947.

In senso contrario si è espresso però il Consiglio di Stato con la pronuncia n. 2055/2010, incentrata sul fatto che occorre procedere attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia, in forza del rinvio recettizio, da ritenersi di natura dinamica, operato dalla Corte Costituzionale, che esprimerebbe, in tema di notifiche, i criteri da applicare in via generale.

A parte il contrasto appena descritto, deve poi tenersi presente che l’avvocato, che notifica personalmente per mezzo del servizio postale, godeaddirittura del “privilegio” dell’inesistenza, per tal tipo di attività, dei limiti di competenza territoriale, cui è soggetto invece l’Ufficiale Giudiziario.

 

10. La regolamentazione delle nullità

L’art. 11 legge cit. prevede che le notificazioni sono nulle (e la nullità è rilevabile d’ ufficio) per la mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi per procedere alla notificazione ovvero quei requisiti formali richiesti perché il procedimento notificatorio sia compiuto e debba essere portato a termine quali la mancanza del numero cronologico, la sottoscrizione ed ogni altro accorgimento richiesto dalla legge, a meno che l’atto non abbia raggiunto il suo scopo8.

26 aprile 2014

Antonino Russo

 

1 Fonte : Vademecum per le notifiche in proprio degli avvocati a cura dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati.

2 Con L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 56, la facoltà prevista dalla L. n. 53/1994 è stata estesa anche all’Avvocatura distrettuale dello Stato.

3 Resta escluso dalla facoltà di notifica de qua il praticante all’esercizio della professione forense.

4 V.si allegato al D.M. 27 maggio 1994, in G.U. 7 giugno 1994, n. 131.

5 L’obbligo vale anche per l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

La Cassazione civile, con la sent. n. 4704 del 25 febbraio 2011, ha specificato che, in tema di notificazione delle impugnazioni, l’omissione del deposito prescritto dall’art. 123 disp. att. c.p.c., posto a carico del difensore notificante dall’art. 9 della L. n. 53/1994, non produce la nullità della notifica, ai sensi dell’art. 11 della stessa legge; infatti, come ha precisato tale arresto, questa norma ricollega tale sanzione, oltre che alla mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge e all’incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica, alla inosservanza delle “disposizioni di cui agli articoli precedenti”, ma “tale ultima espressione ellittica va riferita a quegli scarti dal modello legale, verificatisi nel procedimento di notifica, che abbiano inciso sul suo regolare perfezionamento e non anche all’omissione di un adempimento che si colloca, teleologicamente e temporalmente, su di un pian distinto ed ulteriore”.

6Cons. Stato, Sez. IV, 5 giugno 2013, n. 3101.

7 Tar Piemonte – Torino 10 aprile 2009, n. 1018, richiamata in “Quando si perfeziona la notifica degli atti giudiziari eseguita dall’avvocato” con nota di S. Uboldi in “La previdenza forense” n. 2/2010.

8 Cass., sez. III, 4 aprile 2001, n. 4986; Cass., sez. III, 22 giugno 2001, n. 8592.