Redditometro: le ultime istruzioni prima dei controlli

stanno partendo le prime lettere che riguardano i controlli fiscali da nuovo redditometro: ecco le ultime istruzioni dall’Agenzia per chiarire il problema dei familiari conviventi, delle medie Istat e del cosiddetto fitto figurativo

Con la circolare n. 6/E dell’11 marzo 2014 l’Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisazioni in ordine al nuovo accertamento sintetico, dopo le indicazioni di prassi diramate con la circolare n. 24/E del 31 luglio 2013, alla luce del parere reso dal Garante della privacyil 21 novembre 2013.

Sulla base del parere reso, “la ricostruzione sintetica può essere effettuata tenendo conto, oltre che della quota di incremento patrimoniale imputabile al periodo d’imposta e della quota di risparmio formatasi nell’anno, delle ‘spese certe’ (es. spese per mutuo o canone di locazione, altre spese indicate nelle dichiarazioni per usufruire di deduzioni o detrazioni d’imposta e altre spese per beni e servizi), delle ‘spese per elementi certi’ (in quanto ancorate all’esistenza di elementi oggettivamente riscontrabili, quali, ad es. i metri quadrati effettivi delle abitazioni, la potenza degli autoveicoli, la lunghezza dei natanti) e del ‘fitto figurativo’.

 

LA SELEZIONE DEI SOGGETTI

La corretta attribuzione al contribuente della tipologia di famiglia di appartenenza risulta importante in considerazione delle conseguenze che ciò determina nel trattamento dei dati ai fini della ricostruzione del reddito familiare e delle spese attribuibili al contribuente, compreso il “fitto figurativo”.

In sede di selezione viene attribuito ad ogni contribuente il lifestage risultante dalla c.d. “famiglia fiscale” presente nell’anagrafe tributaria, determinata in base ai dati delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, pertanto, costituita dal contribuente, dal coniuge (anche se non fiscalmente a carico), dai figli e/o dagli altri familiari fiscalmente a carico.

Diversamente, la famiglia anagrafica comprende anche i figli maggiorenni e gli altri familiari conviventi, nonché i conviventi di fatto, non fiscalmente a carico.

E’ possibile, quindi, riscontrare la non coincidenza della “Famiglia fiscale” rispetto alla “Famiglia Anagrafica”.

In questi casi, il competente Ufficio, una volta selezionato il soggetto nei cui confronti intraprendere le attività di controllo, effettuerà, prima ancora di inviare formale invito ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, i necessari riscontri sulla situazione familiare del contribuente, aggiornando la composizione del nucleo familiare, al fine di evitare di selezionare coloro che, con il reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, giustificano l’apparente scostamento individuale.

Peraltro, il contribuente, in sede di primo contraddittorio con l’ufficio, potrà fornire una diversa rappresentazione della propria situazione familiare, con conseguente attribuzione della nuova tipologia familiare.

 

L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA

Le spese medie ISTAT

Il Garante della privacy ha ritenuto che la ricostruzione sintetica del reddito è conforme al Codice se basata su “dati relativi alle spese certe,alle spese per elementi certi e al fitto figurativo che, nonostante sia undato presunto, si presta ad essere facilmente verificato anche in sede dicontraddittorio con il contribuente”.

Alla luce del parere, le stesse Entrate prendono atto che:

a) sussistono criticità in relazione all’utilizzabilità delle spese medie ISTAT per ricostruire voci di spesa non ancorate all’esistenza di beni o servizi;

b) le medie ISTAT sono utilizzabili per il calcolo delle spese solo se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di immobili e di mobili registrati.

In particolare, la predetta lettera b) riguarda le spese per la manutenzione ordinaria degli immobili e per acqua e condominio (parametrate ai metri quadrati effettivi delle abitazioni) e le spese relative all’utilizzo degli autoveicoli (compresi moto, caravan…, parametrate ai KW effettivi).

Diversamente, precisa la circolare n.6/2014, “le spese per beni e servizi di uso corrente, il cui contenuto induttivo è determinato con esclusivo riferimento alla media ISTAT della tipologia di nucleo familiare ed area geografica di appartenenza (voci della tabella A del D.M. 24 dicembre 2012, definite nella circolare n. 24/E ‘spese ISTAT’1), non concorreranno né alla selezione dei contribuenti, come già precisato nella circolare n. 24/E, né formeranno oggetto del contraddittorio”.

Tuttavia, gli importi corrisposti per le suddette spese, “qualora individuati puntualmente dall’ufficio, saranno oggetto di contraddittorio e potranno concorrere alla ricostruzione sintetica del reddito. Le spese per elettrodomestici ed arredi e altri beni e servizi per la casa, seppure ancorate al possesso di uno o più immobili, non sono determinate in base alle caratteristiche degli stessi. Pertanto, avuto riguardo al parere del Garante, si ritiene che anche tali spese concorrano alla ricostruzione sintetica del reddito esclusivamente in presenza di importi corrisposti per spese effettivamente risultanti dai dati disponibili in anagrafe tributaria”.

Gli estensori del documento di prassi appena pubblicato confermano quanto già indicato nel par. 2.3 della circolare n. 24/E/2013: “se il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi in ordine alle ‘spese certe’, alle ‘spese per elementi certi’, agli investimenti ed alla quota di risparmio dell’anno, l’attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio”.

Il “fitto figurativo”

Il D.M. 24 dicembre 2012 prevede l’attribuzione al contribuente della spesa per il c.d. “fitto figurativo” se non risulta, nel comune di residenza, alcuna delle tre tipologie di possesso richiamate nel paragrafo 3.6.1 della circolare n. 24/E/2013 (proprietà o altro diritto reale, locazione o leasing immobiliare, uso gratuito) con riferimento al contribuente e agli altri componenti del nucleo familiare.

Come affermato dal Garante della privacy il “fitto figurativo” deve essere attribuito solo dopo la fase di selezione del contribuente; pertanto, tale elemento, non rileva ai fini della stessa.

Tenuto conto che l’ammontare corrispondente al “fitto figurativo” è onnicomprensivo di tutte le altre tipologie di spese connesse al mantenimento dell’abitazione indicate nella Tabella A allegata al decreto del 2012, “a fronte di una diversa condizione abitativa rappresentata in sede di contraddittorio dal contribuente (disponibilità di un immobile), si rende necessario non considerare la spesa per ‘fitto figurativo’, bensì determinare correttamente le ‘spese per elementi certi’ (spese di manutenzione ordinaria, per acqua e condominio) connesse alle caratteristiche dell’immobile a disposizione dello stesso contribuente. Qualora il contribuente non chiarisca la propria posizione ovvero non si presenti al contraddittorio, il ‘fitto figurativo’ attribuito anche in funzione del lifestage riscontrato, concorre alla determinazione del maggior reddito accertabile, come confermato dal Garante”.

In generale, resta fermo che gli uffici, qualora rilevino valori palesemente non coerenti con il quadro informativo complessivo relativo al contribuente, devono effettuare ulteriori controlli preventivi sulla correttezza dei dati utilizzati, provvedendo alle opportune modifiche, prima di procedere all’invito del contribuente.

Le risposte delle Entrate ai Quesiti “Telefisco 2014”

Le precisazioni fornite dalle Entrate con la circolare n.6/2014, di fatto, confermano le risposte fornite dalla stessa Amministrazione finanziaria ai quesiti “Telefisco 2014” (30.01.2014). Infatti, già in quella sede, si affermava che:

  • le spese medie Istat sono legittimamente utilizzabili per il calcolo delle spese connesse ad elementi certi. In particolare, ci si riferisce al calcolo delle spese per la manutenzione ordinaria degli immobili e per acqua e condominio (parametrate ai metri quadrati effettivi delle abitazioni) e alle spese relative all’utilizzo degli autoveicoli (compresi moto, caravan…, parametrate ai KW effettivi);

  • concorre alla ricostruzione sintetica del reddito complessivo accertabile la quota di risparmio formatasi nel corso dell’anno e non utilizzata per spese di investimento o per consumi;

  • come indicato nella circolare n. 24/E/2013 l’art. 38, c. 7, ripropone la locuzione presente nell’art. 32, c. 1, n. 2, dello stesso DPR n. 600/73, che disciplina gli ordinari poteri istruttori dell’Ufficio.

     

    Pertanto, utilizzando l’ordinario strumento istruttorio, l’Ufficio invita il contribuente selezionato a presentarsi per fornire dati e notizie ai fini dell’accertamento, indicando nell’invito stesso gli elementi e le circostanze rilevanti.

    Ne consegue che nei casi in cui il contribuente non si presenti si rende applicabile la sanzione stabilita dall’art. 11, c. 1, lett. c, del Dlgs n. 471/1997. Di ciò se ne darà specifica avvertenza in detto invito.

    Fin dal primo incontro il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. Tenuto conto che il settimo comma dell’art. 38 del DPR n. 600/73 prevede un secondo momento obbligatorio di confronto con il contribuente, secondo le modalità dell’art. 5 del Dlgs n. 218/97, quale ulteriore garanzia per il contribuente, non si può escludere che in questa ulteriore fase il contribuente possa presentare elementi giustificativi non forniti già nella prima fase di confronto.

    In relazione alle spese per investimenti sostenute nell’anno, in sede di contraddittorio il contribuente potrà fornire la prova relativa alla formazione della provvista utilizzata per l’effettuazione dello specifico investimento individuato.

     

18 marzo 2014

Roberta De Marchi

 

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