Subito prima di Ferragosto il tanto discusso redditometro sembra aver trovato una configurazione definitiva. Ecco come funziona l’accertamento sintetico, quali sono i parametri di legge, le prove che può portare il contribuente e soprattutto il limite al disotto del quale non può essere utilizzato questo strumento accertativo.
Con il D.M.7 maggio 2024, pubblicato nella G.U. 116 del 20 maggio 2024, è stato riaperto il cantiere per l’accertamento sintetico o redditometro, di cui all’art.38, comma 5, del D.P.R. 600/1973, varando i nuovi indici di capacità contributiva, per la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.
Redditometro: l’ultima novità normativa
Ritenuta la necessità di stabilire il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche, applicabile agli accertamenti relativi ai redditi degli anni d’imposta a decorrere dal 2016 e sentiti l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione, è stato emanato – come detto – il D.M. 7 maggio 2024, che ha individuato il contenuto induttivo degli elementi.
La determinazione della capacità contributiva
Ai fini di tale decreto per elemento indicativo di capacità contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente e la propensione al risparmio determinata utilizzando anche l’archivio dei rapporti di cui all’art. 7, comma sesto, del D.P.R. 605/1973.
La tabella A individua le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell’amministrazione finanziaria.
La medesima tabella indica, inoltre, alcune categorie di beni e ser