La Corte di Cassazione ha ampliato lo spettro delle prove contrarie di cui il contribuente dispone per avversare le congetture reddituali, ma tale intervento non basta per salvare l’accertamento sintetico dalle tutte le incongruenze che lo inficiano.
Le molte incongruenze dell’accertamento fiscale sintetico
Per il giudice di Cassazione l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 disciplina il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo applicabile ratione temporis (cioè tra la legge n. 413 del 1991 ed il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010), prevede la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento.
Prova contraria del contribuente
Resta però salva, in ogni caso, la prova contraria a carico del contribuente, il quale può dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi soggetti a ritenute alla fonte o esenti da imposta ovvero da finanziamenti di terzi (come ribadito anche da Cassazione, sez. 5, 30/05/2018, n. 13602).
La prova incombente sul contribuente non è comunque tipizzata, sicché essa può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell’elemento accertato dal Fisco e la durata del possesso (cfr. Cassazione, sez.5, 8/10/2020, n. 28157).
Al fine di meglio delimitare l’ambito della prova contraria gravante sul contribuente, la Corte ha precisato che la prova documentale richiesta dalla norma in grado di superare la presunzione di maggiore reddito ben può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo alla parte contribuente, idonei a dimostrare, mediante l’indicazione dell’entità dei redditi e delle date dei movimenti, anche la «durata» del possesso dei redditi (Cassazione, sez. 6-5, 16/05/2017, n. 12214; Cass. sez. 6 – 5, 16/05/2018, n. 12026; Cass., sez. 6-5, 23/03/2018, n. 7389).
E’ stata quindi ritenuta idonea e sufficiente la documentazione bancaria rappresentativa della «sequenza temporale dell’operazione di accredito e poi di quella di addebito degli assegni circolari utilizzati per l’acquisto» (Cassazione, sez. 5, 22/03/2017, n. 7258).
Gestione dei mutui nell’accertamento sintetico
Quanto ai mutui ultrannuali, la Corte di Cassazione ha inoltre precisato che, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall’accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva, per cui deve essere detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito) il capitale mutuato ma ad essa vanno, invece, aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati (Cassazione, sez. 5, 3/12/2010, n. 24597; Cass., sez. 24/02/2017, n. 4797; Cass., sez. 5, 17/07/2019, n. 19192).
La prova contraria ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli” (cfr. Cass., sez.5, 26/9/2019, n.30355).
Nonostante l’apertura del novero delle prove contrarie si ritiene però di dover sottolineare come dall’art. 22 del D.L. 78/2010 (rubricato “Aggiornamento dell’accertamento sintetico”) e al suo testuale elaborato che recita: “Al fine di adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficace e dotandolo di garanzie per il contribuente all’art. 38 del Dpr n° 600,………i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti:…”) si ricavi il pieno malessere giuridico di tale strumento di accertamento, rilevato dallo stesso Legislatore che lo ritiene anacronistico e obsoleto sul piano economico-sociale, nonché del tutto sprovvisto di garanzie per il contribuente.
Il riferito preambolo, che ordinariamente è più tipico di un lavoro preparatorio, che di un testo di legge vero e proprio (dal momento che esprime l’intendimento di scopo sotteso alla novazione della norma) intercalato con criterio diretto nell’enunciato di legge, si appropria della medesima fonte autoritativa della legge e obbliga, quindi, a considerare il vecchio modello di accertamento sintetico non conforme al contesto socio economico con il quale esso continua a venir fatto interagir