Obbligo di dotarsi del POS per professionisti ed imprenditori: da quando?

dal prossimo 30 giugno scatta l’obbligo di attivazione del POS per tutti gli operatori economici (a prescindere dal fatturato realizzato), salvo l’adozione di nuove “regole” entro la data del prossimo 26 giugno

Come noto, con il DL n. 201/2011 (c.d. “Salva Italia”) è stato introdotto, a decorrere dal 2012, il divieto di effettuare pagamenti in denaro contante tra soggetti diversi di importo pari o superiore ad € 1.000. Successivamente, nell’ambito del DL n. 179/2012 (c.d. “Decreto Crescita 2.0”), il Legislatore ha inserito una specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento: l’art. 15 del citato Decreto ha disposto, infatti, per i soggetti che “effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali”, l’obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Più precisamente, secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 dell’articolo 15 DL n. 179/2013 (“pagamenti elettronici”), a partire dal 01.01.2014, i soggetti esercenti attività di vendita di beni e servizi – ivi compresi anche i professionisti – sono soggetti ad un nuovo obbligo, ovvero quello di accettare pagamenti anche attraverso carte di debito, anche se di importo inferiore alla predetta soglia di € 1.000.

In buona sostanza, per effetto di tale disposizione, commercianti e prestatori di servizi quali pubblici esercizi, saloni di bellezza, società di servizi e tra i professionisti (ingegneri, avvocati, commercialisti, geometri ecc), avrebbero dovuto, entro la predetta data, organizzare il servizio di pagamento tramite carte di debito. Sul punto, però, occorre evidenziare che, in molti esercizi commerciali, l’utilizzo degli strumenti in esame è già consolidato: la novità in esame riguarda, pertanto, l’estensione generalizzata ai soggetti che prestano servizi ed, in particolare, ai professionisti, ai quali vengono “addossati” nuovi oneri di gestione. Tuttavia, è bene sottolineare che tale norma non introduce un obbligo generalizzato di ricevere il pagamento della prestazione con il bancomat, ma “soltanto” ad avere a disposizione il POS nel caso in cui il cliente decidesse di utilizzare tale canale alternativo di pagamento.

 

Per le modalità attuative di tale disposizione si sarebbe dovuto attendere un decreto del MISE. Ebbene, in data 27.01.2014 veniva pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto MISE del 24.01.2014 il quale ha introdotto alcune precisazioni relativamente a tale obbligo, con particolare riguardo ai soggetti tenuti al nuovo adempimento e l’importo minimo per l’accettazione dei pagamenti con carte di debito.

Secondo quanto disposto dal citato Decreto – le cui disposizioni attuative sarebbero dovute entrare in vigore il prossimo 28.3.2014 (60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.) – l’obbligo riguarda solo i pagamenti superiori ad € 30, effettuati nei confronti dei soggetti di cui sopra, per l’acquisto di prodotti e prestazioni di servizi. Peraltro, come espressamente disposto da citato DM 24.1.2014, “in sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014”, l’obbligo avrebbe riguardato soltanto i soggetti con un fatturato dell’anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento (2013) superiore ad € 200.000.

In breve, il predetto decreto del MISE introduceva due termini di scadenza per adeguarsi a tale disposizione: la data del 28.03.2014 per i soggetti con un fatturato 2013 superiore ad € 200.000 e la data del 30.06.2014 per gli operatori economici con un volume d’affari inferiore al predetto limite di fatturato. Lo stesso Decreto prevede, altresì, che, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disciplina in commento (ovvero entro il 26.6.2014), con uno specifico Decreto, si potrebbero fissare nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato per l’adozione del POS, ma non solo. Quest’ultimo decreto potrebbe estendere l’obbligo in esame ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con “tecnologie mobili”.

 

I termini di entrata in vigore del predetto decreto attuativo – 28.03.2014 per i soggetti con un fatturato 2013 superiore ad € 200.000 e 30.06.2014 per gli operatori economici con un fatturato inferiore al predetto limite – sono stati entrambi recentemente prorogati al prossimo 30.06.2014, per effetto di una disposizione introdotta in sede di conversione in legge del DL n.150/2013 (c.d. decreto Milleproroghe). Più precisamente, al fine di garantire un maggior lasso di tempo ai professionisti ed ai commercianti per adeguarsi all’obbligo in commento, il DL milleproroghe ha previsto una proroga generalizzata dei predetti termini senza, quindi, operare alcuna distinzione rispetto alle dimensioni degli operatori interessati, come precedentemente previsto dal DM attuativo.

 

In conclusione, quindi, per effetto della proroga in commento, tutti gli operatori economici (tenuti ad accettare i pagamenti tramite strumenti tracciabili) dovranno adeguarsi all’obbligo in questione entro il prossimo 30.06.2014, salvo l’adozione di nuove e auspicabili “regole” entro la data del 26.6.2014, così come previsto dal citato decreto del MISE.

13 marzo 2014

Sandro Cerato