Notifica di un atto tributario nulla se manca l'indirizzo del destinatario

Per essere valida la notifica, una cartella deve indicare nella relata l’indirizzo del contribuente destinatario a cui è stata inviata.

L’omissione della notifica di un atto presupposto rappresenta un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato.

Pertanto se il contribuente eccepisce di non aver ricevuto un avviso di accertamento e l’ufficio non esibisce la cartolina di ricevimento, la cartella di pagamento è nulla.

 

Quanto precede è contenuto nella sent. 20 novembre 2013, n. 177/20/13 della CTR di Roma, da cui emerge che se nella cartella di pagamento da notificare manca l’indirizzo del destinatario l’atto è nullo.

La disciplina della notifica degli atti tributari è contenuta negli artt. 137 e ss. del C.p.c., che a sua volta richiama l’art. 16, comma 2, del D.lgs n. 546/1992.

Quest’ultima norma richiama l’art. 60, c. 1, lett. a, del Dpr n. 600 del 1973, il quale prevede che le notifiche possono eseguirsi, oltre che a mezzo dell’ufficiale giudiziario, anche a mezzo di messo comunale o messo speciale autorizzato dalla stessa Amministrazione procedente, il quale pone in essere le medesime forme attuate dall’ufficiale giudiziario.

Alternativamente al citato sistema di notifica c.d brevi manu (se non eseguita a mani proprie la notificazione va eseuita nel domicilio fiscale del destinatario), la notifica può effettuarsi a mezzo posta attraverso la spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

L’art. 140 C.p.c. stabilisce, inoltre, che nel caso di “irreperibilità”, incapacità o rifiuto a ricevere da parte del destinatario dell’atto, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove sarà eseguita la notifica, dandone notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Nella fattispecie in esame una Srl impugnava dinanzi alla CTP la cartella di pagamento con cui l’ufficio finanziario aveva iscritto a ruolo le maggiori imposte (IRES, IVA), eccependo tra l’altro l’omessa notifica dell’avviso di accertamento. I giudici tributari di primo grado respingevano il ricorso e la società proponeva appello alla CTR.

 

I giudici di appello, accogliendo il ricorso, hanno verificato preliminarmente che l’avviso di ricevimento dell’atto spedito con Racc. A/R era stato firmato dal portiere dello stabile in assenza del destinatario ma manca l’indirizzo del destinatario. Da qui l’impossibilità di verificare la regolarità della notifica che sarebbe dovuta avvenire presso la sede legale della società.

La CTR ha ritenuto che l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale da cui deriva la nullità dell’atto consequenziale notificato e, quindi, se il contribuente lamenta di non aver mai ricevuto un avviso di accertamento e l’ufficio finanziario non può esibire in giudizio la cartolina di ricevimento, la cartella di pagamento non risulta essere stata notificata e, pertanto, viziata da nullità per la sua inidoneità a raggiungere lo scopo assegnato dall’ordinamento.

Atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato (Cass., Sez. un., n. 5791 del 2008).

Un recente pronunciamento della Cassazione ha affermato che sono nulli gli atti fiscali recapitati dal concessionario a un indirizzo diverso dalla residenza del contribuente (Cass n. 25938 del 19.11.2013).

 

15 marzo 2014

Enzo Di Giacomo