la notifica effettuata nella residenza del destinatario è valida anche se non venga reperito il destinatario, ma un suo familiare non convivente
La notifica eseguita nelle mani di un semplice appartenente al gruppo familiare non convivente è valida.
La CTR di Roma con sentenza n. 1183 del 2014 ha affermato che la notifica effettuata nella residenza del destinatario è valida anche se non venga reperito il destinatario.
La notifica degli atti tributari è regolata dall’art. 16, c. 2, del D.lgs n. 546/1992, che richiama le norme di cui agli artt 137 e s.s. C.p.c., Tale disposizione stabilisce che le notifiche possono eseguirsi, oltre che a mezzo dell'ufficiale giudiziario, anche a mezzo di messo comunale o messo speciale autorizz
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