La notifica effettuata nella residenza del destinatario è valida anche se non venga reperito il destinatario, ma un suo familiare non convivente.
La notifica eseguita nelle mani di un semplice appartenente al gruppo familiare non convivente è valida.
La CTR di Roma con sentenza n. 1183 del 2014 ha affermato che la notifica effettuata nella residenza del destinatario è valida anche se non venga reperito il destinatario.
La notifica degli atti tributari è regolata dall’art. 16, c. 2, del D.lgs n. 546/1992, che richiama le norme di cui agli artt 137 e s.s. C.p.c.,
Tale disposizione stabilisce che le notifiche possono eseguirsi, oltre che a mezzo dell’ufficiale giudiziario, anche a mezzo di messo comunale o messo speciale autorizzato dalla stessa Amministrazione procedente, il quale pone in essere le medesime forme attuate dall’ufficiale giudiziario.
Alternativamente al citato sistema di notifica c.d brevi manu (se non eseguita a mani proprie la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario), la notifica può effettuarsi a mezzo del servizio postale attraverso la spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
Nel caso di specie il contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento eccependo che non sarebbe stata mai notificata e la CTP ha rigettato il ricorso. A seguito di ciò il contribuente ha proposto appello.
I giudici della CTR hanno ritenuto che dalla documentazione prodotta è stato accertato che la cartella di pagamento era stata notificata nelle mani di una parente del contribuente, come già avvenuto in passato in occasione di altre notifiche e ritirate sempre dalla medesima persona.
Pertanto la notifica è stata regolarmente eseguita ai sensi dell’art. 139 C.p.c. essendo il soggetto ricevente persona di famiglia, risultando irrilevanti i rapporti che legano il consegnatario con il destinatario della notifica.
Analogamente è valida la notifica anche se il familiare non è convivente.
Infatti la notifica non può essere dichiarata nulla se questa ha raggiunto il suo scopo di portare a conoscenza del destinatario l’esistenza della cartella di pagamento. I principi interessanti che emergono dalla sentenza in esame sono che la notifica nella residenza del destinatario è valida anche se non sia reperito il destinatario, risultando legittima la consegna al destinatario quale persona di famiglia. Inoltre che la notifica è valida anche se nelle mani di un semplice “appartenente al gruppo familiare” non convivente, essendo sufficiente che consegnerà l’atto (Cass. n. 5279/2012).
Per quanto sopra la CTR ha rigettato l’appello del contribuente condannandolo anche alle spese di lite.
5 marzo 2014
Enzo Di Giacomo