Visto di conformità: le novità interpretative 2014

analisi delle novita interpretative riguardanti il visto di conformità per utilizzo di crediti da Modello Unico e Irap superiori ad € 15.000: il predetto limite è riferibile alle singole tipologie di crediti risultanti dalla dichiarazione

 

Al fine di contrastare gli abusi in materia di compensazioni di crediti inesistenti, la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha introdotto, analogamente a quanto previsto in materia di IVA, l’obbligo del visto di conformità (da apporre sulla dichiarazione dalla quale scaturisce il credito) per la compensazione orizzontale di crediti tributari, diversi dall’IVA, per importi superiori ad € 15.000. In particolare, i crediti oggetto di monitoraggio sono quelli che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali, precisamente i crediti IRPEF e IRES derivante dalle dichiarazioni dei redditi, per addizionale regionale e comunale derivante dal mod. UNICO PF e maggiorazione IRES derivante dal mod. UNICO SC, per imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, IVIE e IVAFE), IRAP derivante dalla relativa dichiarazione, nonché per ritenute alla fonte risultante dal mod. 770.

 

Il predetto adempimento riguarda, come detto, le sole compensazioni di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, vale a dire la cosiddetta compensazione “orizzontale” o “esterna” e decorre dalle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’obbligo di apposizione del visto di conformità (o la sottoscrizione dell’organo di controllo) trova applicazione, quindi, a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2013 (UNICO 2014 e dichiarazione IRAP 2014), ovviamente, laddove l’importo delle compensazioni dei relativi crediti ecceda € 15.000,00 annui.

 

A dispetto di quanto previsto per i crediti Iva di importo superiore ad € 5.000 (per i quali la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o dell’istanza da cui il credito emerge) la norma in esame non prevede espressamente l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione. Il dato testuale della norma si limita, infatti, a prescrivere l’adempimento, senza prevederne una stringente collocazione temporale.

 

Sul punto, in occasione di TELEFISCO 2014, i funzionari delle Entrate hanno confermato che, la compensazione di crediti da imposte dirette e Irap superiori ad € 15.000 non prevede espressamente l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione: viene ribadita, in buona sostanza, l’assenza di obbligo di preventiva apposizione del visto (e quindi di presentazione della dichiarazione), rispetto al momento di compensazione del credito. Ad ogni modo, l’obbligo di porre il visto di conformità sulla dichiarazione fiscale non dipende dall’entità del credito maturato in dichiarazione, ma dall’ammontare del relativo utilizzo fino alla data in cui lo stesso può essere utilizzato, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.

 

Peraltro, agli esordi della disposizione in commento non era del tutto chiaro come si sarebbe dovuto procedere al calcolo del predetto limite di € 15.000: non era chiaro, infatti, se detto limite riguardasse tutti i crediti per imposte sui redditi (e relative addizionali), IRAP, ritenute alla fonte e imposte sostitutive (che vengono utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24), ovvero se detto limite riguardasse autonomamente ogni tipologia di credito d’imposta. In buona sostanza, posto che alcuni crediti sono esposti nella medesima dichiarazione, doveva essere precisato se il predetto limite andava riferito a ciascuna imposta o alla somma dei crediti risultanti dalla dichiarazione.

Anche il suddetto dubbio è stato chiarito dai funzionari delle Entrate in occasione di TELEFISCO 2014, i quali hanno precisato che il predetto limite di € 15.000,00, superato il quale scatta l’obbligo del visto di conformità, è riferibile alle singole tipologie di crediti dalla dichiarazione. Sempre in occasione di TELEFISCO 2014 è stato illustrato il corretto comportamento che il contribuente è tenuto a rispettare in presenza di un credito risultante dalla dichiarazione 2012, non utilizzato in compensazione nel corso del 2013 e ancora in essere alla data del 1° gennaio 2014.

Al ricorrere di tale circostanza, è stato chiarito che il predetto credito può essere utilizzato in compensazione liberamente, poiché le nuove disposizioni (che limitano l’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali per importi superiori ad € 15.000) trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, ovvero sono applicabili soltanto con riferimento ai crediti maturati nel corso di tale annualità (2013), la cui dichiarazione (per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare) dovrà essere presentata entro il prossimo 30 settembre 2014.

In altri termini, il credito risultante dalla dichiarazione 2012 (anno 2011) può essere utilizzato in compensazione senza applicazione dei nuovi limiti alla compensazione fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014 (relativa al 2013), all’interno della quale tale credito viene “rigenerato” sommandosi al credito maturato nel 2013. Tale orientamento è, peraltro, in linea con quanto già chiarito con la circolare 1/E del 15 gennaio 2010, in merito al controllo preventivo delle compensazioni dei crediti Iva.

 

10 febbraio 2014

Sandro Cerato