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Al fine di contrastare gli abusi in materia di compensazioni di crediti inesistenti, la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha introdotto, analogamente a quanto previsto in materia di IVA, l’obbligo del visto di conformità (da apporre sulla dichiarazione dalla quale scaturisce il credito) per la compensazione orizzontale di crediti tributari, diversi dall’IVA, per importi superiori ad € 15.000. In particolare, i crediti oggetto di monitoraggio sono quelli che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali, precisamente i crediti IRPEF e IRES derivante dalle dichiarazioni dei redditi, per addizionale regionale e comunale derivante dal mod. UNICO PF e maggiorazione IRES derivante dal mod. UNICO SC, per imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, IVIE e IVAFE), IRAP derivante dalla relativa dichiarazione, nonché per ritenute alla fonte risultante dal mod. 770.
Il predetto adempimento riguarda, come detto, le sole compensazioni di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, vale a dire la cosiddetta compensazione “orizzontale” o “esterna” e decorre dalle dich