A norma dell’art. 30 della Legge n.724/1994, sono considerate di comodo, salvo prova contraria, le società che non superano il "test di operatività", ovvero quelle il cui ammontare di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi ordinari, imputati a conto economico, risulta essere inferiore al valore dei ricavi "figurativi", calcolati mediante l'applicazione di prestabiliti coefficienti a determinati assets patrimoniali.
Con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.9.2011 (per la generalità dei soggetti, dal 2012), è stata introdotta, come noto, una nuova presunzione di non operatività in base alla quale, pur superando il predetto test di operatività (ricavi dichiarati pari o superiori a quelli minimi), una società è considerata“in perdita sistematica” (e quindi “di comodo”) a decorrere dal quarto periodo d’imposta, se risulta in perdita fiscale per 3 periodi d’imposta consecutivi, oppure nell’arco temporale di tre periodi di imposta consecutivi, risulta per due periodi di imposta i