Credito IVA per le società di comodo: l’attuazione della sentenza UE è legata all’effetto sul gettito!

Il rimborso del credito IVA delle società di comodo sorto dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE è legato all’effetto sul gettito! E’ questo quanto affermato in sede di interrogazione parlamentare dall’Amministrazione Finanziaria

Credito IVA negato alle società di comodo: un anno dopo la svolta della Corte UE

La pronuncia europea che ha cambiato le regole

credito iva società di comodoProprio un anno fa, in questo periodo, avevamo dato notizia (si veda qui l’articolo) di una sentenza della Corte di Giustizia Ue, che è intervenuta in maniera determinante su uno degli aspetti più penalizzanti introdotti dal Legislatore italiano per le società cosiddette “di comodo”, ossia sul divieto di riportare il credito IVA maturato, sancendone la illegittimità.

Nessuna disposizione della direttiva IVA condiziona infatti il diritto alla detrazione al fatto che l’importo delle operazioni soggette a imposta, effettuate da un soggetto passivo durante un determinato periodo, raggiunga una certa soglia.

Anche la giurisprudenza italiana si è allineata a questa affermazione.

Ma quello che ancora non è chiaro, invece, a distanza di oltre un anno dalla sentenza, è come recuperare il credito IVA illegittimamente neutralizzato in dichiarazione iva, ma oggi (un anno fa) “resuscitato”.

La via della dichiarazione integrativa

Al riguardo, la soluzione più corretta è quella di presentare una dichiarazione integrativa IVA a favore.

Tale domanda è stata recentemente proposta in una interrogazione parlamentare.

La risposta è, ancora una volta, deludente.

Essa fa presente come la revisione della disciplina delle società di comodo è stata solo parzialmente avviata, in sede di attuazione della delega fiscale, dall’articolo 20 del D.Lgs. n. 192 del 2024 che ha, tuttavia, esclusivamente provveduto a ridefinire i coefficienti patrimoniali applicabili ai fini del test di operatività e del calcolo del reddito minimo senza intervenire al fine di adeguare, agli effetti dell’IVA, la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 30, della L. n. 724/1994 agli orientamenti della Corte di giustizia e della Cassazione richiamati dagli interroganti.

Una risposta insoddisfacente e tanta incertezza

Pertanto, nelle more della completa revisione di tale disciplina, l’Agenzia fa presente che, al momento, non è possibile fornire alcuna soluzione operativa in merito alle modalità di recupero/utilizzo dei crediti IVA in quanto l’individuazione di tali modalità non può non tener conto della necessità di definire la portata degli effetti della citata sentenza, in stretto raccordo con l’esigenza di non riaprire rapporti esauriti ed evitare effetti sul gettito.

È fin troppo evidente l’ennesima risposta dettata solo da criteri di cassa, nonché l’evidente (e conseguente) necessità, per i soggetti interessati da tale sentenza, di valutare insieme al proprio consulente l’opportunità di presentare una dichiarazione integrativa, al fine di recuperare il credito in precedenza considerato perso.

 

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Danilo Sciuto

Martedì 20 maggio 2025