La certificazione attestante i compensi corrisposti agli atleti dilettanti

società e associazioni sportive dilettantistiche devono inviare entro il 28 febbraio 2014 la certificazioni attestante i compensi corrisposti ai propri atleti

Le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno erogato, nel corso del precedente periodo d’imposta, i compensi di cui all’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR devono rilasciare una certificazione, in forma libera, attestante gli importi corrisposti, compresi quelli che non sono stati assoggettati a tassazione, e le eventuali ritenute effettuate (per Irpef e addizionale), anche nel caso in cui i compensi elargiti non abbiano superato, nell’anno, il limite di 7.500 euro (circolare n. 60/E del 19 giugno 2001).

L’attestazione in parola deve essere consegnata al soggetto percepente entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento: la prossima scadenza è, quindi, il 28 febbraio 2014 per i compensi corrisposti nel corso del 2013. Brevemente si ricorda che, a norma del citato art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR, costituiscono redditi diversi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati, nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Sono altresì compresi in questa tipologia di redditi diversi:

  • i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico (R.M. 26.3.2001, n. 34/E);

  • i compensi erogati dagli enti sopra richiamati nei confronti di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ovvero di soggetti che non svolgono un’attività durante la manifestazione, ma rendono le predette prestazioni a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva. In altri termini, anche le somme corrisposte per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale, di natura non professionale, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, costituiscono dei redditi diversi. (art. 35, co. 5, D.L. 30.12.2008, n. 207).

Quanto al regime impositivo in capo al soggetto percepente, si rammenta che, per effetto del combinato disposto dell’art. 69 co. 2 del TUIR e dell’art. 25 co. 1 della L. 133/99, è prevista la non imponibilità di detti compensi fino all’importo annuo di € 7.500, sui quali non deve essere operata alcuna ritenuta. Più inciso risulta essere, invece, il prelievo fiscale in presenza di compensi di importo annuo superiore ad € 7.500 e fino ad € 28.158,28: al ricorrere di tali importi si opererà una ritenuta definitiva a titolo d’imposta, sulla base dell’aliquota IRPEF del primo scaglione (23%) aumentata delle addizionali di compartecipazione. Inoltre, fino a compensi di € 20.658,28 (€ 28.158,28 – € 7.500,00), il soggetto percettore – che come detto subisce una tassazione a titolo definitivo – non sarà tenuto ad indicare il compenso ricevuto, nell’eventuale dichiarazione dei redditi.

Per la parte di compensi che eccede l’importo di € 28.158,28, si dovrà operare una ritenuta nella stessa misura sopra indicata, ma a titolo d’acconto. Peraltro, ai sensi dell’art. 25, co. 1, L. 133/1999, l’aliquota della ritenuta d’imposta o d’acconto operata con obbligo di rivalsa sulla parte imponibile dei compensi di cui all’art. 67, co. 1, lett. m), D.P.R. 917/1986, deve essere obbligatoriamente maggiorata delle addizionali Irpef: se non sono stabilite le corrispondenti aliquote con decreto ministeriale, sono sempre dovute le addizionali, regionale e comunale, di compartecipazione all’Irpef, secondo l’aliquota deliberata dall’Ente (Regione o Comune) in cui abbia il domicilio fiscale il contribuente che percepisce l’emolumento. L’aliquota da utilizzare per l’addizionale regionale va individuata in quella concretamente deliberata dalla Regione, mentre l’addizionale comunale è individuata in quella concretamente deliberata dal comuni, i quali possono disporre la variazione di tale aliquota in autonomia, adottando un proprio regolamento (Risoluzione n.106/E/2012). Sono in ogni caso escluse dalla determinazione del reddito in parola, le somme corrisposte per rimborsi di spese documentate e relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, che siano state sostenute in occasione di prestazioni svolte fuori dal territorio comunale.

 

Si rammenta, infine, che, le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno erogato (e certificato) i compensi di cui all’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR devono indicare detti compensi nel modello 770 Semplificato, nell’ambito delle comunicazioni relative ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi, unitamente alle ritenute (a titolo d’acconto o d’imposta) operate. Più precisamente, con riferimento alle società e associazioni sportive dilettantistiche, nel modello 770/2014 Semplificato, devono essere inseriti i dati, relativi all’anno solare precedente (anno 2013), contenuti nelle certificazioni del sostituto d’imposta che, come sopra anticipato, devono essere rilasciate, in forma libera, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento (28 febbraio 2014 per i compensi corrisposti nel corso del 2013).

22 febbraio 2014

Sandro Cerato