Accertamento redditometrico: l'importanza del contraddittorio

in caso di accertamento redditometrico, in sede di contraddittorio, per il contribuente è possibile dimostrare un utilizzo diverso del bene ad uso promiscuo rispetto alle percentuali stabilite dalla normativa fiscale

Nel corso di un recente incontro con la stampa specializzata (videoforum 2014), i funzionari delle Entrate hanno fornito alcuni chiarimenti in merito al nuovo redditometro. Un primo chiarimento attiene alle attività istruttorie, durante le quali l’ufficio invita il contribuente a una prima fase di confronto, nella quale fornire ogni dato e notizia utile ai fini dell’accertamento.

 

Nello specifico, ai contribuenti istanti premeva conoscere se la mancata partecipazione del contribuente a tale incontro (o la mancata risposta alle richieste fornite) avrebbe potuto comportare “l’impossibilità per il contribuente di un utilizzo successivo, a suo favore, di tali dati e notizie, sia in sede amministrativa (accertamento con adesione) e contenziosa. In risposta al suddetto quesito, i funzionari delle Entrate hanno precisato che, nell’ambito dell’attività istruttoria per l’applicazione del nuovo redditometro, la mancata risposta all’invito preliminare dell’ufficio accertatore non pregiudica comunque il diritto del contribuente a presentare ulteriori elementi giustificativi nel corso della seconda fase di confronto, disciplinata secondo le modalità previste dall’art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997 (accertamento con adesione). Sarà, dunque, in questa seconda fase, che il contribuente potrà produrre ulteriori elementi utili a giustificare le spese sostenute non forniti nella prima fase istruttoria, senza subire alcuna preclusione procedimentale.

Tale precisazione è stata altresì confermata in occasione di Telefisco 2014. In tale sede è stato infatti precisato che “non si può escludere che in questa ulteriore fase il contribuente possa presentare elementi giustificativi non forniti già nella prima fase di confronto”. Peraltro, in quest’ultima occasione è stato ricordato che, nei casi in cui il contribuente non si presenti all’invito formulato dall’ufficio, si rende applicabile quanto stabilito dall’art.11, comma 1, lett. c) del Dlgs n. 471/1997 secondo cui è punita con la sanzione amministrativa da euro 258,00 ad euro 2.065,00 “l’ inottemperanza all’invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell’esercizio dei poteri loro conferiti.” Dell’esistenza di tale regime sanzionatorio se ne darà comunque specifica avvertenza in detto invito.

 

Un altro chiarimento del videoforum 2014 attiene alla corretta imputazione delle spese sostenute per beni e servizi non esclusivamente ed effettivamente utilizzati nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, in sede di determinazione sintetica del reddito del contribuente. Tuttavia, prima di esaminare la risposta dei funzionari è necessario fare un salto indietro e riprendere quanto già precisato dalle Entrate in occasione del video forum dello scorso anno (videoforum 2013) in risposta ad un quesito analogo.

In quell’occasione la risposta dell’Agenzia delle Entrate, successivamente ufficializzata in un documento di prassi (circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013), era stata molto chiara: per quanto attiene ai beni e servizi non esclusivamente ed effettivamente utilizzati nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, gli stessi rileveranno ai fini del redditometro per la parte non riferibile al reddito professionale o d’impresa, cioè per la parte non fiscalmente deducibile. Nel caso delle autovetture, tenuto conto dei nuovi limiti di deducibilità introdotti dalla legge di stabilità per il 2013 (legge n.228 del 2012), i costi di acquisto e mantenimento avrebbero concorso, quindi, alla determinazione sintetica del reddito di imprenditori e professionisti in misura pari all’80% degli stessi. Ad ogni modo, il chiarimento dei funzionari non pareva escludere, in linea di principio, la possibilità che il contribuente potesse dimostrare che la quota di spese riferibile all’attività di impresa o di lavoro autonomo, in relazione al bene utilizzato promiscuamente, risultasse superiore a quanto previsto dalle disposizioni del TUIR.

 

Ebbene, la suddetta interpretazione è stata ufficializzata nel corso del videoforum 2014, in occasione della quale i funzionari delle Entrate hanno precisato che, in sede di contradditorio, il contribuente può dimostrare un utilizzo diverso del bene promiscuo (tipicamente l’autovettura) che comporti un più o meno intenso uso del bene nell’attività rispetto alle percentuali stabilite ex lege. È stata, quindi, attenuata la rigidità del precedente riferimento alla “quota parte di spesa non fiscalmente deducibile”, anche se la facoltà di dimostrazione riconosciuta in sede interpretativa appare difficilmente esercitabile nella pratica, attesa la difficoltà di provare in modo obiettivo l’effettivo utilizzo di beni quali gli autoveicoli, gli apparati telefonici. Si rammenta, infine, che, in occasione di Telefisco 2014 si è avuta altresì conferma del fatto che, in relazione alle spese per investimenti sostenute nell’anno, in sede di contraddittorio, il contribuente potrà fornire la prova relativa alla formazione della provvista utilizzata per l’effettuazione dello specifico investimento individuato. In buona sostanza, le spese per incrementi patrimoniali nel nuovo redditometro potranno essere personalizzate alla singola situazione soggettiva ed oggettiva (tipologia di redditi conseguiti) del contribuente.

3 febbraio 2014

Sandro Cerato