Saldo Tares 2013: niente sanzioni per i bollettini inviati in ritardo?

nel question time che si è tenuto nella giornata del 15 gennaio 2014 in Commissione Finanze alla Camera il Dipartimento Finanze ha dato il suo parere in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti della maggiorazione TARES 2013 e del modulo F24 relativo ai Servizi indivisibili

Nel corso del question time che si è tenuto nella giornata del 15 gennaio 2014 in Commissione Finanze alla Camera il Dipartimento Finanze ha precisato che nel caso in cui si verifichino ritardi nei pagamenti della maggiorazione TARES dovuti al mancato ricevimento del bollettino del saldo TARES 2013 e del modulo F24 relativo ai Servizi indivisibili, al contribuente non vanno applicati interessi o sanzioni.

 

Il Dipartimento basa il proprio convincimento sul disposto dell’articolo 5, comma 4-bis del D.L. 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre n. 124 (cosiddetto Decreto Imu-2), in cui si afferma che «nel caso in cui il versamento relativo all’anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all’applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo».

 

Il Dipartimento richiama altresì lo Statuto dei diritti del contribuente che all’articolo 10 comma 2 prevede che «non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa».

 

Va attentamente valutato se l’orientamento espresso dal Dipartimento Finanze in riferimento al saldo TARES 2013 riguarda i soli enti che nel corso del 2013 hanno optato per l’adozione della TARES o se invece coinvolge anche gli enti che invece hanno scelto il ritorno ai regimi di prelievo sui rifiuti applicati nel 2012 (TARSU, TIA1, TIA2).

 

Nessun dubbio si nutre invece riguardo all’applicazione del parere del Dipartimento alla totalità dei contribuenti tenuti al pagamento della maggiorazione TARES a prescindere dalle scelte dei singoli Comuni sul prelievo sui rifiuti. Il comma 4-quater dell’articolo 5 del Decreto Imu-2, che permetteva ai Comuni di optare anche per i regimi di prelievo previgenti faceva esplicitamente salve la maggiorazione TARES (che continua a seguire la disciplina prevista dall’articolo 14, D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011), nonché la predisposizione e l’invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento.

17 gennaio 2014

Fabio Federici