a seguito di un controllo formale della dichiarazione è possibile procedere al pagamento dell’avviso bonario in modo rateale senza perdere il beneficio di riduzione delle sanzioni (a cura di Caterina Dell’Erba)
Le somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vengono iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo. Tuttavia (art. 2, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462) la procedura non è attivata se il contribuente (o il sostituto d’imposta) effettua il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento del c.d. “avviso bonario”, nel qual caso la sanzione è ridotta a 1/3 cioè dal 30% al 10%.