L’iscrizione di un soggetto nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché egli abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari e interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6598 depositata il 15 marzo 2013. |
Cass. n. 6598/13
L’iscrizione del cittadino nell’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari e interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali.
Pertanto, a prescindere dalle risultanze anagrafiche, l’Amministrazione Finanziaria può accertare lo “status” di residente fiscale in base a precisi e puntuali elementi presuntivi, fra i quali l’acquisto di beni immobili, la gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di almeno una abitazione in cui trascorrere parte dell’anno e l’intestazione presso un istituto di credito con sede in Italia di conti correnti continuamente movimentati.
È quanto emerge dalla sentenza n. 6598/13, pubblicata dalla Corte di Cassazione il 15 marzo.
L’A.I.R.E. è stata istituita nel 1988 (L. n. 470/88) ed è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero. L’iscrizione all’A.I.R.E. - a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza - è un diritto-dovere del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
(Per ulteriori informazioni si veda il sito istituzionale del Ministero degli Esteri). |
I fatti
Veniamo ai fatti di causa. Il ricorso per cassazione è stato proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, accogliendo l’appello del contribuente, aveva annullato l’avviso con il quale era stato rettificato, ai fini dell’IRPEF e dell’ILOR, il reddito dichiarato per l’anno 1995, e recuperati a tassazione maggiori redditi da fabbricati e da lavoro autonomo.
L’Ufficio aveva rilevato che, pur essendo il contribuente iscritto all’A.I.R.E. come residente in Venezuela, conservava in Italia il centro degli affari.
Di diverso avvis