Errati versamenti di imposta derivanti da ravvedimento operoso o da versamenti per adesioni agli strumenti deflattivi: le nuove modalità di calcolo delle sanzioni

l’Agenzia delle Entrate ha recentemente adottato un diverso comportamento per i versamenti d’imposta carenti che nascono in fase di ravvedimento operoso o di versamenti per adesioni agli strumenti deflattivi: ecco come vengono calcolate eventuali sanzioni in caso di versamenti errati da parte del contribuente

Con la circolare in oggetto l’Agenzia è intervenuta per chiarire i seguenti punti fondamentali:

1) errori relativi al versamento con maggiorazione dello 0,4% (differimento entro 30 giorni) delle imposte;

2) versamenti relativi ai ravvedimenti operosi;

3) errori nei versamenti relativi agli istituti deflattivi;

4) PERIODO TRANSITORIO la circolare n. 27/2013 chiarisce che in attesa di un aggiornamento dei software di controllo il contribuente potrebbe ricevere avvisi elaborati secondo i criteri di calcolo previgenti; tali avvisi potranno essere annullati in autotutela con la richiesta di correzione del ricalcolo secondo i criteri aggiornati.

 

TABELLA DEI PUNTI PRINCIPALI

 

PAGAMENTI CON MAGGIORAZIONE 0,4%

Come noto i versamenti derivanti dalla dichiarazione annuale possono essere differiti nei 30 gg. successivi applicando la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interessi. Tale maggiorazione non va indicata nel modello F24 con un codice tributo separato ma va aggiunta al tributo dovuto; la problematica dava quindi origine al problema se ritenere il versamento tardivo oppure legalmente differito (magari con versamento carente). In via generale l’Agenzia applicava la prima ipotesi. Esempio: IRPEF da versare a saldo euro 5.000 scadente il 16/06/ 2013; il contribuente decide di versare in unica soluzione il debito al 16/07/2013 con la maggiorazione dello 0,4% (20 euro) ma per errore versa solo i 5.000 euro di pura imposta. L’Agenzia emetteva avviso per tardivo versamento con sanzione del 30 % (1.500 euro) fatta salva la possibilità di procedere al ravvedimento operoso (versando 2 euro + interessi e sanzione pari ad 1/10 se entro 30 giorni ovvero 20 euro + interessi e sanzione pari ad 1/8 oltre 30 giorni ed entro il 30 settembre dell’anno successivo).

LA POSIZIONE ATTUALE DELL’AGENZIA invece considera il versamento legittimamente differito e l’Ufficio chiederà al contribuente una maggiore imposta di 20 euro unitamente agli interessi su 20 euro e alla sanzione del 30% sempre su 20 euro (il contribuente potrà comunque versare entro 30 giorni e ridurre la sanzione ad 1-3 ovvero al 10%). Lo stesso principio si applica anche alla casistica dei versamenti parziali quindi: se ho un debito di euro 1.000 e ne verso 200.80 con la maggiorazione dello 0,4% entro 30gg. l’ufficio calcolerà la sanzione del 30 % sulla parte residua e gli interessi sempre sul residuo dovuto.

PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

La circolare conferma la possibilità di compiere il ravvedimento parziale ovvero: se ho un debito di 5.000 euro posso procedere al versamento alla scadenza originaria di una quota (esempio 1.000) e poi al versamento delle altre quattro rate di 1.000 euro calcolando gli interessi (2,5% a decorrere dalla data originaria) e la sanzione del 30% ridotta ad 1/10 se il versamento si effettua entro 30 giorni ovvero ad 1/8 se dopo i 30 giorni. L’agenzia chiarisce l’importanza di determinare la volontà del contribuente nell’effettuare il ravvedimento (occorre manifestare la volontà tramite l’indicazione nel modello F24 del codice tributo riferito alle sanzioni).

IN BUONA SOSTANZA CON LA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO L’UFFICIO TIENE IN CONSIDERAZIONE I SEGUENTI ASPETTI:

1) verifica la volontà del contribuente di effettuare il ravvedimento;

2) VERIFICA LA CORRETTEZZA DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI APPLICATI;

3) emette avviso bonario sulla differenza d’ imposta non versata con applicazioni delle sanzioni e degli interessi .

VERSAMENTI RELATIVI AGLI ISTITUTI DEFLATTIVI

L’esempio della circolare riguarda i versamenti per acquiescenza ,definizione delle sole sanzioni e accertamento con adesione non soni citati gli avvisi bonari ,l’adesione al pvc o l’invito al contraddittorio). Deve trattarsi di errori materiali nei versamenti di lieve entità e il contribuente deve provvedere al più presto alla loro regolarizzazione. QUINDI L’UFFICIO, IN VIRTU’ DEL PRINCIPIO DI “ECONOMICITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA” VALUTA SE SI E’ IN PRESENZA DI CARENTE VERSAMENTO INTEGRATO CON LIEVE RITARDO AL FINE DI CONSIDERARE VALIDA LA DEFINIZIONE DELLA LITE ( IL CONTRIBUENTE PUO’ TENTARE COMUNQUE DI RIMETTERE LA VALUTAZIONE ALL’UFFICIO SPERANDO IN UNA RISPOSTA POSITIVA ANCHE NELLE IPOTESI NON PREVISTE DALLA CIRCOLARE).

 

ESEMPIO RAVVEDIMENTO A RATE

DEBITO EURO 5.000 SCADENZA ORIGINARIA 16 GIUGNO 2013

PER MANCANZA DI LIQUIDITA’ IL CONTRIBUENTE VERSA AL 16 GIUGNO EURO 1.000;

IN DATA 30 GIUGNO PROCEDE AL VERSAMENTO DI ALTRI 1.000 EURO

CALCOLANDO GLI INTERESSI PER GIORNI 14 DAL 16 GIUGNO AL 30 GIUGNO NELLA MISURA DEL 2,5% /ANNO; CALCOLANDO LA SANZIONE DELLO 0,2% PER 14 GG. (2,80 RAVVEDIMENTO BREVE) ;

IN DATA 31 LUGLIO PROCEDE AL VERSAMENTO DEL RESIDUO DI EURO 3.000 CALCOLANDO:

– INTERESSI NELLA MISURA DEL 2,5% /ANNO PER GG. 45 SU EURO 3.000;

– SANZIONE DEL 3,75% (1/8 DEL 30%) SU EURO 3.000.

 

N.B.

SE IN DATA 30 LUGLIO IL CONTRIBUENTE SUBISCE UNA VERIFICA CHE PRECLUDE IL RICORSO ALLA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO L’UFFICIO PROCEDERA’ ALLA RICHIESTA DELLA SANZIONE DEL 30% SULL’IMPORTO DI EURO 3.000 E AGLI INTERESSI CALCOLATI DAL 16 GIUGNO 2013.

 

5 ottobre 2013

Celeste Vivenzi