Agevolazioni per ristruttrazioni edilizie: un quesito sulla deducibilità crediti prescritti

Le praticissime risposte ai quesiti da parte del Dott. Antonio Gigliotti, oggi relativa alla deducibilità crediti prescritti.

Quesito sulla deducibilità crediti prescritti

A seguito delle novità introdotte con il “Decreto Crescita” i crediti prescritti si possono considerare deducibili.
Si chiede se per il calcolo della prescrizione si debba prendere come riferimento sempre i dieci anni.

 

RISPOSTA

Il “Decreto crescita” (D.L. 83/2012) ha modificato l’art. 101, comma 5, del TUIR e identificato nuove fattispecie nelle quali si presumono sussistenti gli elementi di certezza e precisione richiesti dalla norma ai fini della deduzione delle perdite su crediti.

L’art. 101, comma 5, del TUIR dispone, in primo luogo, che le perdite su crediti sono deducibili, se risultano da elementi certi e precisi. Occorre quindi che vi siano atti, circostanze, ovvero documenti che dimostrino l’effettività della perdita e determinino il suo ammontare.

Oltre all’esperimento di procedure esecutive infruttuose, la giurisprudenza ha considerato in passato sufficienti, ai fini della deducibilità della perdita, ulteriori prove, tra cui l’irreperibilità del debitore, ovvero l’accertata e comprovata inidoneità del patrimonio del debitore al soddisfacimento della pretesa creditoria.

Ben più rigida è invece la posizione dell’Amministrazione Finanziaria, secondo la quale “gli elementi certi e precisi, cui fa riferimento la norma, permettono la deduzione delle perdite su crediti nella determinazione del reddito d’impresa, quando le perdite divengono definitive, escludendo pertanto ogni elemento valutativo e presuntivo”.

Da qui l’importanza dell’introduzione, a opera del “Decreto crescita” citato, di nuove ipotesi di deduzione “automatica” delle perdite su crediti.

A norma del novellato comma 5,

“gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto”.

 

Per effetto delle novità in esame le perdite su crediti sono, quindi, automaticamente deducibili anche se riferite a crediti prescritti.

A tal proposito va evidenziato che la prescrizione del credito, ossia l’estinzione del diritto alla riscossione dello stesso, è differenziata a seconda della relativa tipologia.

Infatti, ancorché in generale, ai sensi dell’art. 2946, C.c., il termine di prescrizione sia stabilito in 10 anni, i crediti connessi a particolari rapporti si estinguono in tempi più brevi.

In altre a parole a norma dell’art. 2496 cod. civ., i diritti per i quali non è prevista una deroga specifica si prescrivono in dieci anni. Termini quinquennali sono previsti, per esempio, per i crediti risultanti da somministrazioni di beni e servizi da cui scaturiscono pagamenti periodici, ovvero da indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro. I crediti derivanti da spedizione e trasporto si prescrivono, invece, in un anno, ovvero in 18 mesi se internazionali.

La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto è sorto; ai fini di semplificazione, è stato suggerito di individuare in via presuntiva la decorrenza della prescrizione dalla data di scadenza della fattura di riferimento.

Inoltre, in considerazione del fatto che tale decorrenza può essere anche sospesa ovvero interrotta (per esempio, mediante un’intimazione ad adempiere formalizzata per iscritto), potrebbe risultare estremamente difficile per il contribuente dimostrare l’effettivo compimento della prescrizione (quindi, per esempio, l’assenza di atti interruttivi della medesima) e per tale motivo l’Amministrazione Finanziaria è stata invitata a fornire un’interpretazione in merito.

 

 

8 ottobre 2013

Antonio Gigliotti