Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni di importo pari o superiore ad € 3.000

lo spesometro e la reintroduzione degli elenchi clienti-fornitori: un approfondimento delle novità dell’estate 2013 in vista dell’invio dei dati

Aspetti generali

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908, ha regolato le modalità di effettuazione della comunicazione di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010 («spesometro» o «elenco clienti / fornitori»), prevedendone la trasmissione in forma analitica e in forma aggregata.

L’opzione si esercita mediante uno specifico modello ed è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione.

Le caratteristiche di tale comunicazione e le relative procedure vengono di seguito esaminate, previa ricostruzione della normativa di riferimento.

 

Lo spesometro e la reintroduzione degli elenchi clienti-fornitori

Secondo le previsioni dell’art. 21, D.L. n. 78/2010, tutti i soggetti passivi IVA erano tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti risultassero di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’imposta.

Le indicazioni attuative sono contenute nel provvedimento direttoriale 22.12.2010 (modificato dal provvedimento direttoriale del 16.09.2011 che aveva spostato il termine e aveva integralmente sostituito le specifiche tecniche)

In base alla procedura in rassegna, per le operazioni per le quali non ricorreva l’obbligo di emissione della fattura (generalmente giustificate da scontrino e ricevuta fiscale), il limite veniva posto a 3.600 euro al lordo dell’IVA; per il solo 2010, il limite era elevato a 25.000 euro e riguardava esclusivamente le operazioni soggette a obbligo di fattura (e quindi non quelle effettuate nei confronti dei privati «consumatori finali»).

 

Per le operazioni relative al 2010, le comunicazioni dovevano essere inviate entro il 31 dicembre 2011; a regime, l’invio doveva invece essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.

L’adempimento previsto aveva lo scopo di contrastare i comportamenti fraudolenti in materia di IVA, nonché di individuare spese e consumi di particolare rilevanza ai fini della ricostruzione della capacità contributiva ai fini dell’accertamento sintetico.

Per i privati consumatori, lo «spesometro» andava a incrementare le informazioni a disposizione del Fisco ai fini della ricostruzione presuntivo-sintetica della base imponibile IRPEF.

A proposito degli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA, la circolare n. 24/E del 30.5.2011 – rileggendo il provvedimento attuativo – aveva osservato che, in sede di prima applicazione, dovevano essere comunicate:

  • entro il 31.10.2011, le operazioni di importo pari o superiore ai 25.000 euro al netto dell’IVA rese e ricevute nel periodo d’imposta 2010, limitatamente a quelle per le quali era previsto l’obbligo di emissione della fattura;

  • entro il 30.4.2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, per le quali era previsto l’obbligo di emissione della fattura;

  • entro il 30.4.2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’IVA, per le quali non era previsto l’obbligo di emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.

La comunicazione, che aveva cadenza annuale, doveva quindi essere inviata entro il 30 aprile di ciascun anno; ai fini della rettifica o dell’integrazione della comunicazione, potevano essere inviati file integralmente sostitutivi dei precedenti non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine; successivamente ai 30 giorni, risultava applicabile – in presenza dei necessari requisiti – l’istituto del ravvedimento operoso.

L’adempimento riguardava tutti i soggetti passivi IVA che agivano in quanto tali come cedenti/prestatori o cessionari/committenti, compresi i soggetti in contabilità semplificata, gli enti non commerciali (relativamente all’attività commerciale esercitata «collateralmente», accanto a quella istituzionale), i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, ovvero operanti tramite stabile organizzazione, i soggetti che fruivano di agevolazioni fiscali (aderendo al regime delle nuove attività produttive o a quello dei minimi), etc.

Sotto il profilo oggettivo, dovevano essere comunicate anche le operazioni, di importo almeno pari a 3.600 euro, nella cui fattura l’imposta andava indicata separatamente dal corrispettivo (come accade – ex art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 – per le agenzie di viaggio), nonché le operazioni effettuate in regime di reverse charge e quelle soggette al regime del margine, oltre alle operazioni nelle quali si attuavano l’autoconsumo ovvero la destinazione di beni a finalità extraimprenditoriali.

Ai fini della verifica del raggiungimento della soglia di 3.000 e 3.600 euro, occorreva guardare ai corrispettivi dovuti secondo le condizioni contrattuali, con l’esclusione delle operazioni assoggettate all’IVA in base al valore normale.

L’art. 7 del c.d. «decreto sviluppo» (D.L. 13.5.2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12.7.2011, n. 106), era intervenuto in materia escludendo dall’obbligo di comunicazione telematica le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi, in tutti i casi in cui il pagamento dei corrispettivi avveniva mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla comunicazione dei rapporti e delle operazioni con la clientela all’anagrafe tributaria (ai sensi dell’art. 7, settimo comma, del D.P.R. n. 605/1973).

 

L’intervento normativo del 2012

L’art. 2, c. 6, del D.L. 2.3.2012, n. 16 (decreto legge fiscale 2012), ha stabilito nell’art. 21, primo comma, del D.L. n. 78/2010, la soppressione, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, delle parole: «di importo non inferiore a euro tremila».

Dopo il primo periodo del medesimo comma, sono state poi inserite le seguenti previsioni: «l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto».

L’obbligo è stato pertanto generalizzato, riproducendo quanto originariamente previsto (si veda la breve ricostruzione storica fatta sopra), anche se lasciando immutata la soglia per le operazioni non soggette a obbligo di fattura e, chiaramente, con nuove modalità di trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate rispetto a quelle dei datati «elenchi».

Afferma la relazione illustrativa al decreto che tale disposizione in realtà ha semplificato gli adempimenti richiesti agli operatori, «al fine di superare le difficoltà operative più volte segnalate dagli operatori economici e dalle loro associazioni di categoria legate all’obbligo di comunicare all’Agenzia i dati relativi alle singole operazioni effettuate e ricevute. La norma prevede, quindi, limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto soggette all’obbligo di fatturazione, la comunicazione dell’importo complessivo delle operazioni attive e passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore riferite all’anno per il quale sussiste l’obbligo di comunicazione».

Le operazioni economiche devono quindi essere trasmesse cumulativamente per ciascun cliente e per ciascun fornitore: in questo modo, anche se è stato ridotto il livello di dettaglio delle informazioni disponibili, è stata consentita all’Agenzia delle Entrate, mediante appositi incroci dei dati delle cessioni e degli acquisti e delle prestazioni rese e ricevute, «l’effettuazione di apposite analisi del rischio funzionali alla selezione dei soggetti passivi IVA da sottoporre a controllo».

La modificazione normativa non muta l’adempimento comunicativo relativo alle cessioni / prestazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura (comunicazione al di sopra della soglia minima di 3.600 euro IVA compresa), nonché, in tali casi, l’obbligo di comunicazione dei dati riferiti alla singola operazione.

Nel nuovo contesto normativo, deve essere segnalato l’importo di tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura, effettuate nei confronti di ciascun cliente e fornitore, a prescindere dall’ammontare unitario.

In sostanza, da oggettiva (segnalazione dell’operazione), la logica dell’adempimento è divenuta soggettiva (segnalazione della controparte commerciale).

Così «reindirizzata», la norma – riferita ora a un insieme di operazioni riferite a un partner (cliente o fornitore) unitario, ha superato le problematiche precedentemente originate dalla presenza di contratti collegati e di prestazioni periodiche.

Combinandosi con le disposizioni in materia di accertamento sintetico, le norme sul nuovo spesometro / elenco clienti e fornitori consentono all’amministrazione di disporre di un vastissimo database di operazioni, utilizzabili per la ricostruzione dei redditi dei soggetti coinvolti.

 

Le caratteristiche generali e i termini della comunicazione

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2.8.2013 è intervenuto stabilendo in particolare che:

  • con riferimento a chi, per scelta, decide di adottare la fattura – anziché lo scontrino o la ricevuta fiscale – quale mezzo di certificazione dei corrispettivi, è necessario inviare l’elenco integrale clienti e fornitori, senza alcuna soglia;

  • le comunicazioni possono essere inviate in modo analitico (operazione per operazione) o in modo aggregato.

Il nuovo modello di comunicazione, utilizzabile per trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessaria ai fini dello spesometro, consente altresì di comunicare:

  • i dati di cui al tracciato allegato al provvedimento del 21.11.2011 da parte degli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo e di locazione o noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili;

  • le registrazioni degli acquisti da parte di operatori economici sanmarinesi ex art. 16, lett. b) del D.M. 24.12.1993, in luogo della precedente comunicazione cartacea;

  • le operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2013 nei confronti di operatori «black list», nei termini di cui all’art. 3 del D.M. 30.3.2010;

  • gli acquisiti in contanti pari o superiori a 1.000 euro, da parte di soggetti residenti in Paesi extra-UE e in relazione a beni e servizi legati al turismo (operatori di cui agli artt. 22 e 74 del D.P.R. n. 633/1972).

Devono formare oggetto di comunicazione i corrispettivi afferenti alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo, nonché i corrispettivi riguardanti le cessioni e le prestazioni rese e ricevute per le quali non sussiste obbligo di emissione delle fattura, se l’importo unitario non è inferiore a 3.600 euro IVA compresa.

Se il contribuente si è avvalso della facoltà, di cui all’art. 6, primo comma, del D.P.R n. 695/1996, di annotare ai fini IVA in un unico documento riepilogativo mensile le fatture di importo inferiore a 300 euro, vanno indicati nel modello il numero del documento, l’imponibile complessivo delle operazioni e il totale dell’imposta.

Non soggiacciono all’obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni, le operazioni intracomunitarie, le operazioni che formano già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria in forza di altre disposizioni di legge e le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro IVA inclusa per le quali non esiste l’obbligo di emissione della fattura, ma il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito o di debito o prepagate.

La trasmissione del modello dovrà avvenire attraverso le procedure Entratel e Fisconline, anche mediante intermediari abilitati, entro i seguenti termini temporali:

  • comunicazioni relative all’anno 2012 → soggetti con liquidazione IVA mensile: 12.11.2013; altri soggetti: 21.11.2013;

  • comunicazioni relative al 2013 e agli anni successivi → soggetti con liquidazione IVA mensile: 10 aprile dell’anno successivo; altri soggetti: 20 aprile dell’anno successivo.

 

Gli elementi da indicare nella comunicazione

Nella comunicazione devono essere indicati degli elementi informativi, che vengono di seguito riassunti in tabella.

 

Operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fattura

anno di riferimento

partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente

per ciascuna fattura attiva: data del documento, corrispettivo al netto dell’IVA e ammontare dell’imposta, ovvero specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonché, per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, data di registrazione

per ciascuna fattura passiva: data di registrazione, corrispettivo al netto dell’IVA e ammontare dell’imposta, o specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, e data del documento

per gli operatori che si avvalgono della semplificazione delle scritture contabili di cui all’art. 6, commi primo e sesto, del D.P.R. n. 695/1996: numero del documento riepilogativo, ammontare complessivo imponibile delle operazioni, ammontare complessivo dell’imposta

per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, importo della nota di variazione e dell’eventuale imposta afferente

 

Operazioni > 3600 euro per le quali non sussiste l’obbligo di fattura

anno di riferimento

codice fiscale del cessionario o committente

per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, dati di cui all’art. 4, primo comma, lettere a) e b), del D.P.R. n. 605/19731

corrispettivi comprensivi dell’IVA

 

Ai fini della comunicazione degli elementi informativi di cui ai punti precedenti, il soggetto obbligato deve fare riferimento al momento della registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni, come stabilito dall’art. 6 del medesimo decreto.

 

Se la comunicazione è fatta per dati aggregati, relativamente alle operazioni documentate da fattura, essa deve contenere le seguenti indicazioni.

 

Comunicazioni per dati aggregati

partita IVA o, in mancanza, codice fiscale

numero delle operazioni aggregate

importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti

importo totale delle operazioni fuori campo IVA

importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura

importo totale delle note di variazione

imposta totale sulle operazioni imponibili

imposta totale relativa alle note di variazione

 

Nell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato deve fare riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.

 

24 settembre 2013

Fabio Carrirolo

1 Per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale.