Associazioni sportive dilettantische e operazioni in contanti: attenzione al rispetto dei limiti di legge

le operazioni in contanti nelle associazioni sportive dilettantistiche sono soggette ad una disciplina rigida: il limite di € 516,46 deve essere considerato per ogni singolo pagamento e non quantificato cumulando più operazioni

Le associazioni sportive dilettantistiche, a norma dell’art. 25 comma 5 della L. 13 maggio 1999, n. 133 devono aprire uno o più conti correnti bancari o postali sui quali far transitare ogni entrata ed uscita di importo pari o superiore ad € 516,46. L’obbligatorietà di utilizzo dei conti correnti bancari o postali riguarda tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive dilettantistiche anche costituiti in forma societaria o cooperativa, a prescindere dal regime contabile adottato.

Con la predetta disposizione, il legislatore ha inteso scoraggiare, per tali tipologie di contribuenti, l’utilizzo del denaro contante, che elude qualsivoglia controllo e si presta facilmente a forme di evasione fiscale. Rientrano nel novero della disposizione in commento i contributi a qualsiasi titolo, le quote associative, i proventi de commercializzati (ovvero i proventi derivanti dalle attività commerciali connesse a quelle istituzionali) le raccolte fondi, nonché le erogazioni liberali. Sul punto, è bene precisare che, le erogazioni liberali, indipendentemente dall’ammontare delle stesse, effettuate in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, per essere detraibili (per il soggetto erogante) ai fini Irpef o Ires è necessario che il versamento di dette erogazioni venga eseguito tramite banca, posta, bonifico bancario, carte di credito, bancomat, assegno non trasferibile.

In altri termini, l’erogazione liberale deve comunque essere sempre effettuata a mezzo banca o posta, anche se l’importo non è superiore a € 516,46, pena l’impossibilità, per il soggetto erogante, di usufruire del beneficio fiscale. Riassumendo, quindi, ogni entrata ed uscita di ammontare pari o superiore ad euro 516,46 (diversa dalle erogazioni liberali sempre tracciabili) deve transitare da uno o più conti correnti bancari o postali intestati all’associazione sportiva dilettantistica: il transito si intende effettuato correttamente quando sono espressamente indicati l’erogante ed il percipiente, e pertanto in tutti i casi in cui i pagamenti sono stati effettuati tramite bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario, assegno non trasferibile, bancomat o carta di credito (In tal senso, il Ministero delle Finanze, nella “Guida del contribuente” n. 8 del febbraio 2000).

Sono esclusi, quindi, gli assegni bancari intestati all’associazione sportiva sui quali non è stata apposta la clausola “non trasferibile”, in quanto “la destinazione finale non è certa e trasparente”. Peraltro, si ricorda che, ai sensi della normativa antiriciclaggio, l’apposizione sull’assegno della clausola “non trasferibile” è comunque obbligatoria se l’assegno è di importo pari o superiore a 1.000,00 euro.

La non ottemperanza dei predetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti ( di ammontare superiore ad euro 516,46) comporta, a norma dell’art. 25 comma 5, della L. n. 133/1999:

  • l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 ( La sanzione amministrativa prevista dal citato articolo può variare da un importo minimo di euro 258,00 a un massimo di euro 2.065,00,)

  • la decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398;

La conseguenza di maggior rilievo, in termini di esborso monetario, è rappresentata, senza dubbio, dalla decadenza dal regime agevolato di cui alla L. n. 398/1991: la non ottemperanza degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti e versamenti eccedenti l’ammontare di € 516,46 comporta che l’ente passerebbe dalla formazione della base imponibile, da sottoporre a tassazione diretta, pari al 3% dei ricavi commerciali, al regime ordinario, con conseguente formazione della base imponibile secondo i principi previsti per i soggetti in contabilità ordinaria e assoggettamento a tutti i relativi obblighi contabili, ma non solo. Anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto gli effetti sarebbero notevoli: dalla detrazione forfetaria generalmente pari al 50% dell’Iva a debito, si passerebbe al calcolo ordinario della differenza tra l’imposta a debito e quella a credito.

La verifica del superamento della soglia di 516,46 euro previsto per le agevolazioni alle società sportive è stata oggetto di una recente sentenza della giurisprudenza di merito. Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza n. 57/08/2013 depositata il 17 giugno 2013 della Ctp di Brescia. Nel caso dibattuto nella citata sentenza, i verificatori hanno disconosciuto le agevolazioni fiscali previste al contribuente in quanto, a loro parere, la società sportiva aveva violato la predetta disposizione inerente alle modalità di pagamento avendo, nell’arco dello stesso mese, effettuato più pagamenti che, sommati tra loro, superavano la soglia prevista di € 516,46. In buona sostanza, i giudici Bresciani sono stati chiamati a decidere se il predetto limite dovesse essere quantificato cumulando più operazioni, oppure per ogni singolo pagamento.

I giudici hanno considerato scorretta le motivazioni dell’Agenzia delle Entrate in quanto dal dato testuale della disposizione “non è dato rinvenire alcun riferimento alla sommatoria degli importi elargiti per stabilire se la società dilettantistica ha superato o meno la soglia consentita” e, quindi, l’unico riferimento pare essere la singola operazione. In altri termini, il limite di € 516,46 deve essere quantificato per ogni singolo pagamento, a nulla rilevando che lo stesso si riferisca anche ad operazioni frazionate.

 

24 settembre 2013

Sandro Cerato