Con la circolare n.27/E del 2 agosto 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di soluzioni interpretative alle varie ipotesi di errati versamenti da parte dei contribuenti.
In questo nostro intervento puntiamo l’attenzione sulle soluzioni individuate nel campo dell’accertamento, dove l’Agenzia delle Entrate intende salvaguardare i comportamenti dai quali traspaia con evidenza l’intenzione del contribuente di utilizzare correttamente il ravvedimento operoso, l’acquiescenza e la definizione delle sanzioni, ritenendo che, in tali ipotesi sussista l’interesse comune delle parti ad addivenire alla definizione, in osservanza dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e, nello specifico, dell’attività di accertamento. L’Ufficio potrà pertanto ritenere validamente perfezionati gli istituti attraverso il versamento di un ammontare leggermente inferiore a quello dovuto, a titolo di definizione della pretesa tributaria, e successivamente integrato dal contribuente.
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Con riferimento alla questione concernente l’erronea determinazione dell’importo necessario per sanare l’irregolarità commessa e, quindi, degli interessi moratori e della relativa sanzione, l’Agenzia delle Entrate è dell’avviso che (in virtù di quanto chiarito con la risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011) il ravvedimento di quanto originariamente e complessivamente dovuto possa considerarsi perfezionato anche solo parzialmente, cioè limitatamente all’importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento.
In merito all’individuazione del dies a quo dal quale far decorrere i termini per il ravvedimento, con riferimento al versamento del saldo e del primo acconto dovuti in base alle dichiarazioni, andrà considerato il termine entro cui si è scelto di eseguire l’originario ve